Alimentare, Franchi e Opas alleati per il polo delle carni suine italiane
«Intesa pronta a fare crediti ventennali per aiutare le imprese nella transizione»
PRENOTAZIONE INCONTRI PER “L’EXPORT FLYING DESK A SUPPORTO DELLE IMPRESE”: PROSSIMO APPUNTAMENTO PER SERVIZI DI ORIENTAMENTO ED ASSISTENZA GRATUITA ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE: 16 NOVEMBRE 2021
Il prossimo appuntamento con l’EXPORT FLYING DESK in Confindustria Salerno è previsto per il 16 novembre, anche in presenza se il numero di prenotazioni lo richiede, con la possibilità di fissare appuntamenti per servizi di orientamento ed assistenza GRATUITA all’internazionalizzazione.
Grazie ad un accordo di collaborazione con l’ICE Agenzia, è infatti nuovamente attivo presso la sede di Confindustria Salerno lo sportello del progetto EFD/EXPORT FLYING DESK, finalizzato ad accompagnare le imprese verso i mercati esteri.
Il Desk prevede la presenza – in determinate giornate al mese, che verranno progressivamente calendarizzate – di un professionista che assicurerà il collegamento con gli uffici di promozione settoriale e con la rete degli uffici esteri dell’Agenzia.
Gli incontri hanno lo scopo di presentare e personalizzare l’offerta dei servizi ICE alle specifiche esigenze delle aziende, attraverso un colloquio individuale informativo, nel corso del quale si metteranno a fuoco le potenzialità di export dell’azienda, al fine di avviarne o rafforzarne la presenza sui mercati internazionali.
Il servizio sarà garantito a titolo interamente gratuito.
COME PRENOTARE UN APPUNTAMENTO
Le prenotazioni vanno effettuate on line, accedendo al portale attraverso il seguente link – https://www.ice.it/it/export-flying-desk – opzionando Campania/Salerno/data 16 NOVEMBRE ed indicando la preferenza ad un incontro in presenza o da remoto, con l’eventuale fascia oraria preferita.
Gli appuntamenti saranno confermati secondo l’ordine delle prenotazioni ricevute
AMBIENTE: RESOCONTO SETTIMANALE AMBIENTE 18/22 OTTOBRE 2021
Documento programmatico di Bilancio 2022
Il Consiglio dei ministri del 19 ottobre ha approvato il “Documento programmatico di bilancio per il 2022”, che illustra le principali linee di intervento che verranno declinate nella Manovra. Il documento, che sarà trasmesso a Bruxelles ed al Parlamento, sulla base di quanto riportato nel comunicato del Governo, interviene, tra gli altri, sul seguente capitolo:
- rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax
PNRR – Avvisi Economia Circolare
Vi ricordiamo che lo scorso 15 ottobre, in conformità ai Decreti Ministeriali di approvazione dei criteri di selezione dei progetti relativi alle due linee di investimento M2C1 1.1 e 1.2 (DM 396 e 397 del 28.10.2021) relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili, sono stati pubblicati i relativi avvisi per la presentazione delle proposte:
- Investimento 1.1
AVVISO 1.1 linea A – “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”
AVVISO 1.1 linea B – “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata”
AVVISO 1.1 linea C – “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”.
- Investimento 1.2
AVVISO 1.2 linea A – “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici”
AVVISO 1.2 linea B – “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone”
AVVISO 1.2 linea C – “Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs), compresi i rifiuti di plastica in mare cd. Marine litter”
AVVISO 1.2 linea D – “Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”
Per quanto riguarda le tempistiche previste, ai sensi degli articoli 9 dei diversi avvisi, le proposte potranno essere trasmesse al MiTE a partire dal 14 dicembre (sessantesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso) e fino al 12 febbraio (centoventesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla data di pubblicazione).
Inoltre, il Ministero ha istituito un helpdesk dedicato al quale è possibile inviare richieste di chiarimento fino al 13 gennaio (trenta giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine per la presentazione delle Proposte). Le relative risposte saranno pubblicate entro il 23 gennaio (dieci giorni naturali e consecutivi successivi al termine per la presentazione delle richieste di chiarimento).
Circolare Ragioneria Generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare in oggetto con la quale, al fine di supportare le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR nelle attività di presidio e vigilanza nell’esecuzione dei progetti/interventi di competenza che compongono le misure del Piano e di fornire indicazioni comuni a livello nazionale, ha predisposto le “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”. Il documento detta regole e principi a cui le richiamate Amministrazioni sono invitate ad attenersi, finalizzati a:
- individuare requisiti di ammissibilità ed eventuali cause di esclusione, attribuibili al Soggetto attuatore e/o alla proposta progettuale, il cui mancato soddisfacimento può comportare una criticità con impatto sul processo di attuazione dell’iniziativa, nonché in fase di controllo e rendicontazione della stessa;
- fornire elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle apposite sezioni delle procedure di selezione dei progetti (ossia negli atti amministrativi di varia natura, tra cui decreti ministeriali e bandi).
La Circolare e altre informazioni utili sono reperibili al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0336.html
Circolare Conai del 21.10.2021 – Nuova procedura di rimborso CAC per sfridi da autoproduzione di imballaggi
Segnaliamo che il Conai, il 21 ottobre scorso, ha emanato una circolare contenente una nuova procedura di rimborso del Contributo Ambientale Conai per gli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione dell’imballaggio.
Ad oggi, il CAC viene riconosciuto dall’autoproduttore anche sulla parte di sfridi generati dalla trasformazione in imballaggio della materia prima o del semilavorato acquistato tuttavia il Consiglio di Amministrazione del Conai ha ritenuto di dover deliberare a favore di una maggiore equità contributiva tra utilizzatore e autoproduttore di imballaggi, introducendo una nova procedura di rimborso in vigore dal 1° gennaio 2022.
In allegato trovate la Circolare e relativa documentazione.
Progetti di norme UNI – Aggiornamento
Vi forniamo un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti di norme nazionali in fase di elaborazione da parte di UNI. Secondo il Programma di normazione nazionale dell’UNI, aggiornato a gennaio 2021, risultano in corso 219 progetti di norme, di cui 111 programmati ma non ancora avviati, 4 in fase di messa allo studio, 39 in fase di elaborazione, 19 in fase di inchiesta pubblica finale e 46 in fase conclusiva (chiusura lavori e pubblicazione). Dei 219 progetti, 76 riguardano tematiche ambientale, di cui trovate un elenco dettagliato in allegato.
Questionario SUN – Esperienza di simbiosi industriale
Vi informiamo che la rete SUN, Symbiosis Users Network, nell’ambito delle attività del Gruppo di Lavoro 1, invita le imprese a raccontare la propria esperienza di simbiosi industriale. L’obiettivo è delineare una mappatura delle esperienze di simbiosi industriale, in modo da comprendere il grado di diffusione a livello nazionale nonché eventuali criticità che ostacolano una sua effettiva ed efficace applicazione.
È possibile partecipare e presentare le proprie esperienze di simbiosi industriale compilando il seguente QUESTIONARIO entro il 15 dicembre 2021.
La prima “Mappatura dei percorsi di simbiosi industriale in Italia” sarà presentata nel “Quarto Rapporto 2022 sull’economia circolare in Italia CEN-ENEA“.
Allegato1 alla Circolare_Conai_21_10_2021_sfridi da autoproduzione
DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146: MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19
Come noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252/2021, il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il provvedimento è vigente al 22/10/2021.
Il Decreto in oggetto prevede, tra l’altro, importanti disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19 e di blocco dei licenziamenti, come di seguito indicati:
- Datori di lavoro che rientrano nelle tutele dell’assegno ordinario (FIS) e della cassa integrazione in deroga
L’art. 11, comma 1, del DL 146/2021 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19 la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL in commento (22 ottobre 2021), domanda di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL 18/2020.
Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane di cui all’art. 8, comma 2, del DL n. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.
- Trattamenti di integrazione salariale per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (cod. Ateco2007 13, 14 e 15)
Il comma 2 dell’art. 11 del DL 146/2021 prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i codici Ateco2007 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL in commento (22 ottobre 2021), domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli art. 19 e 20 del DL 18/2020, per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Per tali trattamenti non è dovuto il contributo aggiuntivo.
Le 9 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all’art. 50-bis, comma 2, del DL n. 73/2021, decorso il periodo autorizzato.
Le domande di accesso ai suddetti trattamenti integrativi dovranno essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
- Blocco dei licenziamenti
Per i datori di lavoro che presentano le suddette domande di integrazione salariale resta precluso per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. n.223/1991).
Inoltre, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta preclusa per tali datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. n.604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.
Tali sospensioni e preclusioni non si applicano: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possono configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del C.C.; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Riservandoci ulteriori approfondimenti, trasmettiamo in allegato il testo del DL n. 146/2021
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
GREEN PASS – FAQ N. 12 DEL GOVERNO – INTERPRETAZIONE OBBLIGO DI CONTROLLO
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in tema di certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, di seguito alcune considerazioni del nostro Sistema centrale, riguardo interpretazione dell’obbligo di controllo formalizzata dal Governo attraverso la FAQ n. 12
disponibile al seguente link: https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223.
La domanda posta nella FAQ è relativa all’interrogativo se il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone debba essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo.
La risposta del Governo è negativa, posto che “il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”.
L’obbligo di possesso ed esibizione a richiesta del green pass in corso di validità è disposto dalla legge “ai fini dell’accesso nel luogo di lavoro” (DL n. 52/2021, art. 9-septies, commi 1, 6 e 8), per cui la Presidenza del Consiglio ha valorizzato tale aspetto formale e non la tutela sostanziale derivante dalla presenza in azienda di un lavoratore privo di green pass al momento del controllo.
La conseguenza è che i controlli a campione predisposti all’interno dei luoghi di lavoro potranno continuare a essere effettuati, tuttavia, il lavoratore trovato sprovvisto di green pass in corso di validità all’interno del luogo di lavoro, per evitare la sanzione, potrà dimostrare – attraverso la presentazione della data e ora di scadenza evidenziata nel green pass – che, al momento dell’accesso in quel luogo di lavoro, era in possesso del green pass valido, andando così esente da ogni tipo di sanzione (sia contrattuale, che amministrativa).
Anche in relazione a questa nuova impostazione, il nostro Sistema centrale ha anche richiesto un orientamento uniforme al Ministero dell’Interno sulle procedure di comunicazione delle violazioni alle Prefetture.
Si coglie l’occasione per rendere noto che le linee guida in materia, emanate per il lavoro pubblico, sul punto [1] (v. nota), sostengono una tesi contrastante con quanto sostenuto da Confindustria (ma anche da eminenti autori) ossia che l’assenza ingiustificata permane tale fino alla presentazione del green pass (cfr. art. 3, comma 6, del d.l. n.127/2021) e, pertanto, “prevale” su altri “titoli”, intervenuti successivamente, che giustificherebbero l’assenza stessa.
Si ritiene di dover confermare comunque la posizione espressa in quanto la legge appare chiara nel disporre che “per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
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[1] Nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio). Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…)
AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA RIMANENZE PRODOTTI IN MAGAZZINO SETTORE TESSILE E MODA. DEFINITI TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Informiamo che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state definiti modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.
L’agevolazione, introdotta dal Dl Rilancio, è diretta a sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, penalizzate durante la pandemia. In sostanza, si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito. Con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate approva il modello di comunicazione da presentare con le relative istruzioni. La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, saranno definiti i termini per l’invio della comunicazione.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione.
