FISCO – PROVVEDIMENTO SULLA DETERMINAZIONE ED IL PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE PER GLI ACCORDI PREVENTIVI PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Lo scorso 2 novembre è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità di determinazione e pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali (attuazione dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 31-ter DPR 600/73).
L’istanza va redatta in carta libera e inviata all’Ufficio a mezzo PEC ([email protected]) o in alternativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite consegna diretta all’Ufficio.
L’ammissibilità dell’istanza è subordinata al pagamento di una commissione, determinata come segue:
| Fatturato complessivo del gruppo
(al quale appartiene l’impresa istante con attività internazionale) |
Commissione da pagare | In caso di rinnovo dell’istanza la commissione è ridotta della metà.
Deve essere versata tramite modello F23 indicando il codice tributo, prima della presentazione dell’istanza (a cui dovrà essere allegata la copia del versamento). In caso di inammissibilità dell’istanza la commissione viene restituita. |
| < 100 mln di euro | 10.000 euro | |
| Compreso tra 100 mln e 750 mln di euro | 30.000 euro | |
| >750 mln di euro
Nota: con riguardo al fatturato, occorre fare riferimento all’ultimo bilancio |
50.000 euro |
NUOVO PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 14 D.LGS. 81/2008: CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL) N. 3/2021 – PRIME INDICAZIONI
Con la circolare n.3 dello scorso 9 novembre, in allegato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alle strutture territoriali le prime indicazioni da osservare ai fini dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale da adottare in caso di accertate violazioni ipotizzate dal nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del DL 21 ottobre 2021 n. 146.
Finalità del provvedimento e competenza
Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione è adottato dall’INL “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, per il tramite del proprio personale ispettivo. Lo stesso potere spetta “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro” (comma 8).
Condizioni per l’adozione del provvedimento
Il provvedimento di sospensione è adottato dall’INL ricorrendo i nuovi presupposti individuati dalla norma, senza nessuna valutazione di tipo discrezionale.
Tuttavia, l’Ispettorato sottolinea che nell’adozione del provvedimento sospensivo va comunque valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, così come del resto previsto dal comma 4 del nuovo art. 14 secondo il quale “in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Adozione del provvedimento per lavoro irregolare
La prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
Rispetto alla previgente formulazione, la circolare evidenzia che una prima importante novità riguarda la percentuale di lavoratori irregolari che passa dal 20% all’attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
Ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965.
La suddetta percentuale del 10% dei lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. Si ricorda che i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. Andranno quindi conteggiati, nel rispetto dei precedenti orientamenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici.
Infine, viene ribadita nel nuovo testo normativo l’esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.
Un’ulteriore novità è rappresentata dal riferimento “all’accesso ispettivo”, quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento. Ciò lascia evidentemente intendere – chiarisce la circolare in oggetto – che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato.
Adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza
La circolare segnala che il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al decreto-legge e di seguito riportate:
| FATTISPECIE
|
IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA | |
| 1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
| 2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
| 3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
| 5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
| 6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3. 000 |
| 8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
| 11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/2008 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento.
Inoltre, l’art. 13 del DL 146/2021 ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, attribuendo anche all’Ispettorato nazionale del lavoro, al pari delle AA.SS.LL., il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento. Rispetto alle violazioni indicate il personale ispettivo potrà dunque svolgere i dovuti accertamenti adottando i relativi provvedimenti di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
In relazione alle violazioni contenute nell’Allegato I l’Ispettorato si riserva comunque di fornire ogni necessario chiarimento con separata nota.
Ambito di applicazione del provvedimento di sospensione e decorrenza
Il provvedimento di sospensione, come in passato, è anzitutto adottato “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”. Rispetto a tale previsione la circolare rinvia ai chiarimenti già forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo il quale “gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere”.
Il nuovo art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione “dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I”.
Trattasi in particolare di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
– abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
– abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6 Allegato I).
L’Ispettorato in tal caso chiarisce che tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9.
Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
La Circolare INL n. 3/2021 precisa inoltre che a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni utili alla adozione del provvedimento di sospensione (siano queste riferibili tutte all’Allegato I ovvero in parte all’Allegato I e in parte alla occupazione di personale irregolare), il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione della parte dell’attività interessata dalle violazioni, ma ai fini della revoca si dovranno verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse. Pertanto, la sospensione dell’attività lavorativa dei lavoratori interessati dalle gravi violazioni di sicurezza ricorre soltanto quando le violazioni concernenti la formazione, l’addestramento o la mancata fornitura di DPI non sono accompagnate da altre violazioni da cui scaturisce la sospensione.
L’INL evidenzia inoltre che gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
Adozione misure per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori
L’ultimo periodo del nuovo comma 1 dell’art. 14 prevede la possibilità di imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
A tale riguardo l’INL sottolinea il potere di disposizione di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 520/1955, rispetto al quale sussiste altresì il presidio sanzionatorio contenuto nell’art. 11, comma 2 dello stesso D.P.R. (arresto fino ad un mese o ammenda fino ad euro 413, v. circ. n. 5/2020). Peraltro, va evidenziato che la disposizione potrà trovare sempre applicazione anche in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione (es. allontanamento del lavoratore nelle ipotesi di microimpresa).
Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione
La circolare in oggetto sottolinea come anche per la sospensione per lavoro irregolare deve essere verificata l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori nonché la regolarizzazione anche sul piano degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
Su tale punto l’INL richiama quanto precisato dal Ministero del Lavoro nella nota n. 19570/2015, per cui oltre all’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:
-quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;
– quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
La circolare n.3/2021 ribadisce inoltre che, in ragione dell’ampliamento delle competenze rimesse all’Ispettorato ai sensi del nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, diversamente dal passato, gli accertamenti relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, anche ai fini della revoca della sospensione, saranno effettuati in tutti i settori di intervento.
In entrambi i casi sopra descritti il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.
In particolare, nelle ipotesi di lavoro irregolare, sono previsti due differenti importi: se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a cinque l’importo è pari a 2.500 euro, se superiore a cinque la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro. Nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nell’Allegato I in riferimento a ciascuna violazione.
Laddove siano state riscontrate più violazioni – concernenti le fattispecie indicate nell’Allegato I e/o l’impiego di lavoratori “in nero” – l’importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all’Allegato I e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari.
Inoltre, ai sensi del nuovo comma 10, “le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”. Sul punto l’INL evidenzia che, laddove l’Ufficio sia a conoscenza della adozione, nei cinque anni precedenti, di un provvedimento di sospensione a carico della medesima impresa, anche sulla base della previgente normativa e anche in forza di violazioni diverse da quelle da ultimo accertate, si provvederà a raddoppiare gli importi delle “somme aggiuntive” dovute, evidenziando nel provvedimento la sussistenza della “recidiva” che ha dato luogo alla maggiorazione degli importi.
Permane, invece, anche nel nuovo regime dell’art. 14, la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%. Il nuovo comma 11, similmente al precedente comma 5-bis, stabilisce infatti che “su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato”.
Comunicazione all’autorità
Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, prescrive il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. Sul punto l’Ispettorato sottolinea che, come per il passato, il provvedimento di sospensione dovrà essere tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.
Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione
Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.
Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro.
L’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.
In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa alla cognizione del giudice penale, il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 per l’estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.
Resta tuttavia fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari, ove la condizione di cui alla lett. a) del comma 9 non sia stata soddisfatta.
Inottemperanza al provvedimento di sospensione
Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Si riporta in allegato il testo della Circolare n.3/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
All.to INL-circ-n-3-2021
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AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI: AMMISSIBILI GLI INVESTIMENTI PER MAGAZZINI AUTOMATIZZATI “AUTOPORTANTI”
L’ Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art.1, comma 1056 L. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021), con riferimento agli investimenti in magazzini automatizzati “autoportanti”.
Nel caso di specie, una società immobiliare, facente parte di un gruppo che aderisce al consolidato fiscale, ha intenzione di costruire un polo logistico per attività di immagazzinamento, stoccaggio e gestione delle spedizioni presso cui verrà installato un magazzino automatizzato autotrasportante refrigerato. La società intende effettuare l’investimento in proprio e acquistare il magazzino attraverso contratti di leasing. Tale magazzino sarà, poi, concesso in locazione operativa ad una società del gruppo e sarà interconnesso ai sistemi gestionali di fabbrica di quest’ultima.
Di seguito i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia su diversi temi emersi con riferimento al caso descritto:
- i magazzini automatizzati “autoportanti” sono agevolabili anche con il credito d’imposta in beni strumentali nuovi. L’Agenzia, in sostanza, ha esteso alla nuova disciplina i chiarimenti legislativi già espressi in materia di iper-ammortamento. Con una norma di interpretazione autentica (art. 3-quater, comma 4 del DL 135/2018) è stato infatti stabilito che il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica (di cui all’Allegato A della Legge n.232 del 2016) si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalature autoportanti, nonostante la loro intrinseca natura “immobiliare” dovuta al fatto di essere, oltre che una componente “impiantistica” asservita agli impianti di movimentazione, anche parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato. Con questa norma il legislatore ha voluto, sostanzialmente, assicurare identità di trattamento, ai fini dell’agevolazione, agli investimenti in magazzini automatizzati “tradizionali” e “autoportanti”. In questi ultimi, infatti, le scaffalature asservite agli impianti di movimentazione, costituendo elementi del fabbricato, rilevano ai fini della rendita catastale e ciò avrebbe potuto dare luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, agli effetti dell’agevolazione, rispetto agli analoghi investimenti in magazzini automatizzati non costituenti fabbricati.
- Concessione in locazione operativa a terzi dei beni oggetto dell’investimento. Come già chiarito dall’Agenzia in tema di iper-ammortamento, sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio (circolare n. 4/E del 2017). Tuttavia, anche tali beni possono fruire dell’agevolazione a condizione che il servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l’attività principale una delle attività tipiche abitualmente svolte dell’impresa. In altri termini, i beni concessi in locazione saranno agevolabili purché l’impresa sopporti i rischi dell’investimento e fruisca dei benefici derivanti dalle attività industriali nei cui processi si inserisce il bene. (principio di diritto n. 2 del 2020). In considerazione delle numerose analogie esistenti con la disciplina dell’iper-ammortamento, l’Agenzia ritiene applicabili tali principi anche al credito d’imposta in beni strumentali nuovi.
- L’Agenzia ribadisce che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, può essere liberamente trasferito nell’ambito del consolidato fiscale, non sussistendo alcun espresso divieto sul punto (cfr. risposta n. 508 del 2021). Infatti, laddove il legislatore ha voluto escludere la possibilità di cedere o trasferire all’interno del consolidato un credito di imposta, lo ha fatto in maniera espressa così come è avvenuto, ad esempio, nel caso del credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZES: DISPONIBILE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL BONUS
Con Provvedimento n. 291090 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato reso disponibile il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES).
Tale aggiornamento si è reso necessario per dare attuazione alle novità introdotte dal “decreto semplificazioni” (DL 77/2021) che, ricordiamo, ha modificato la disciplina riguardante il credito di imposta per gli investimenti nelle ZES elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa all’acquisto dei beni immobili strumentali. È stato così introdotto nel quadro B della nuova versione del modello, un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore del decreto).
La nuova versione aggiornata sostituisce il precedente modello a decorrere dal 28 ottobre 2021 e dovrà essere utilizzata sia per l’invio di nuove richieste, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinuncia al credito d’imposta richiesto con precedenti versioni del modello.
Il modello, disponibile al https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-27-ottobre-2021-credito unitamente al provvedimento e alle istruzioni, permette la compilazione dei soli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, anche se il credito d’imposta Mezzogiorno e il credito d’imposta ZES sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.
I modelli saranno nuovamente aggiornati appena sarà adottata la nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
FISCO – NEWSLETTER AREA POLITICHE FISCALI CONFINDUSTRIA 25 OTTOBRE – 7 NOVEMBRE 2021
Pubblichiamo la newsletter redatta dall’Area Politiche Fiscali di Confindustria relativa al periodo 25 ottobre – 7 novembre 2021.
Il documento è strutturato in quattro parti:
- Aggiornamenti prassi (IVA, Ires, agevolazioni);
- Documenti dell’area;
- News;
- Approfondimento mensile, con focus giurisprudenziale.
AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA RIMANENZE PRODOTTI IN MAGAZZINO SETTORE TESSILE E MODA. DEFINITI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
con Provvedimento n. 293378 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state definiti per la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato:
Ricordiamo che la fruizione del beneficio sarà consentita solo in seguito all’autorizzazione da parte della Commissione europea a cui seguirà un provvedimento dell’Agenzia che renderà nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile.
AGEVOLAZIONI – CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI: DISPONIBILE IL MODELLO COMUNICAZIONE MISE ACQUISIZIONE DATI
È disponibile, sul sito del MiSE, il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Vale la pena, in proposito, ricordare che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal MiSE al solo scopo di monitorare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Al seguente link il modello e il relativo decreto:
DD_Modello_comunicazione_credito_dimposta_beni_strumentali_40

