LAVORO | Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: messaggio INPS n.606 dell’8 febbraio 2022
Come da nostra informativa dello scorso 2 febbraio, l’INPS con la circolare n.18/2022 ha illustrato le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla L. n.234/2021 e dal DL n.4/2022, indicando inoltre i termini di trasmissione delle domande di integrazione salariale previste dalle richiamate disposizioni normative (cfr. paragrafo 8 circolare INPS n. 18/2022)
Con il messaggio n. 606 dello scorso 8 febbraio, in allegato, l’Istituto comunica che a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio in oggetto (8/02/2022).
Riguardo poi gli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 D.Lgs. 148/2015, l’Istituto, richiamando le istruzioni operative già fornite con il messaggio n. 3777/2019, conferma che non è necessario dare prova delle suddette comunicazioni nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo art. 14 sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali INPS avranno cura di richiederla, secondo quanto previsto dall’art. 11 del DM 95442/2016.
All.to Messaggio_numero_606_del_08-02-2022
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