Lo scorso 18 novembre, la Commissione europea ha deciso di prorogare di 6 mesi la validità del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di Covid-19, che resterà, dunque, in vigore fino al 30 giugno 2022.
La proroga, che costituisce la sesta modifica del Quadro, è stata disposta per permettere agli Stati membri la possibilità di un’eliminazione graduale, progressiva e coordinata delle misure legate alla crisi, consentendo alle imprese che ancora risentono degli effetti della stessa di non essere private all’improvviso del sostegno necessario.
La stessa Commissione ha deciso anche di adeguare l’attuale schema, apportando delle modifiche al testo.
Di seguito le principali novità:
· Adeguamento massimali di aiuto: i massimali della Sezione 3.1 sono aumentati da 1,8 a 2,3 milioni di euro (345 mila euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 290 mila euro per quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli) e quelli della Sezione 3.12 da 10 a 12 milioni di euro. Si ricorda che i tetti sono da ritenersi riferiti all’”impresa unica”, come definita dall’articolo 2.2 del Regolamento UE n. 1407/2013;
· Introdotta la nuova Sezione 3.13 dedicata al sostegno per gli investimenti per una ripresa sostenibile. L’aiuto può agevolare solo i costi degli investimenti in attività materiali e immateriali (i costi relativi all’acquisto di terreni possono essere inclusi solo nella misura in cui sono parte di un investimento per la produzione di beni o la prestazione di servizi) e sono esclusi investimenti finanziari. L’importo massimo dell’aiuto individuale che può essere concesso all’impresa non supera, in linea di principio, l’1 % del bilancio totale disponibile per tale regime, salvo in situazioni che dovranno essere debitamente giustificate dallo Stato membro. L’intensità di aiuto non può superare il 15 % dei costi ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese, e per le zone ammesse alle deroghe dell’articolo 107.3.a e 107.3.c del TFUE l’intensità di aiuto può essere aumentata dell’intensità di aiuto stabilita nella Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell’aiuto nella zona interessata. L’importo complessivo dell’aiuto concesso non supera i 10 milioni di euro per impresa. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022;
· Introdotta la nuova Sezione 3.14 dedicata a misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese e nelle piccole imprese a media capitalizzazione. Gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari finanziari privati su investimenti di portafoglio, effettuati tramite fondi di investimento, nella forma di partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi. L’aiuto può essere concesso sotto forma di garanzie di durata fino a otto anni, indipendentemente dallo strumento sottostante. In caso di garanzie sugli strumenti di debito, la durata non deve superare la scadenza dello strumento di debito sottostante. L’importo totale dei finanziamenti concessi coperti dalla garanzia non supera 10 milioni di euro per impresa. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.
Le nuove possibilità introdotte dalla sesta modifica non comportano automaticamente una modifica dei regimi di aiuto degli Stati membri. Spetta ai singoli Stati decidere se avvalersene, notificando nuove misure di aiuto o modificando misure di aiuto esistenti. La Commissione incoraggia gli Stati che intendano modificare le misure di aiuto esistenti, in modo da prorogarne la durata, aumentarne la dotazione di bilancio o avvalersi in altro modo delle nuove previsioni del Quadro, a notificare in un unico elenco alla Commissione tutte le modifiche che intendono apportare (sulla base dell’allegato alla comunicazione). In tal modo la Commissione adotterà una sola decisione per tutte le misure notificate nell’elenco.
Il testo integrale della sesta modifica al Quadro temporaneo e la versione consolidata sono disponibili al seguente link.