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AGEVOLAZIONI | Cumulabilità bonus investimenti legge di bilancio 2020 e contributi PSR

In merito alla cumulabilità del credito d’imposta investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 185 a 197 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) con i contributi del Programma sviluppo rurale (PSR), nell’ambito della risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-07176 del 1°dicembre 2021 è stato riportato che, secondo il Ministero delle Politiche agricole, i massimali dell’allegato II del Regolamento UE n.1305/2013 non costituiscono massimali generali di spesa pubblica.

 

Il quesito posto, ricordiamo, fa riferimento al parere interpretativo espresso dalla Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea lo scorso 17 novembre 2020 sulla possibilità di cumulo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, con le misure e sottomisure di sostegno agli investimenti dei Programmi di sviluppo rurale 2014/2020.

 

Al riguardo, la citata Direzione generale, pur riconoscendo all’incentivo fiscale del credito di imposta il carattere di “misura generale” e non aiuto di Stato, ha comunque concluso che il credito d’imposta per gli investimenti costituisce un sostegno pubblico e, conseguentemente, il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso nei limiti di cumulabilità fissati dall’allegato II del Regolamento UE n.1305/2013, invitando gli Stati membri ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per il recupero dei contributi nel caso in cui si siano superati i limiti derivanti dall’applicazione delle aliquote massime di sostegno. In tal modo, si impediva ai soggetti beneficiari dei contributi di sviluppo rurale di accedere interamente a qualsiasi forma di agevolazione generale che lo Stato introduce.

 

A parere del Ministero delle Politiche agricole l’assunto non appare condivisibile.

Il Regolamento UE n.1305/2013, nel rinviare ai massimali di cui all’Allegato II, lo fa solo ed esclusivamente con riferimento ad interventi puntualmente circostanziati (ad esempio, l’art. 17 fissa i massimali dell’allegato II con riferimento ai sostegni di cui al par. 1, lettere a) e b); analogamente, l’art. 18 lo riferisce ai sostegni di cui al par. 1, lettera a) etc.). Pertanto, secondo il Ministero, i massimali dell’allegato II sono massimali applicabili solo agli specifici contributi pubblici richiamati dal Regolamento UE n.1305/2013 e non costituiscono massimali generali di spesa pubblica.

Inoltre, il Ministero delle Politiche agricole “non concorda con l’interpretazione che gli utilizzatori del credito d’imposta sono esentati dal normale onere fiscale, essendo la variabilità una caratteristica intrinseca del sistema fiscale di uno Stato, che può essere modificato in ogni momento, restando neutrale rispetto alla normativa comunitaria”.

 

Nella risposta all’interrogazione parlamentare viene, quindi, affermato che l’agevolazione, integrando una misura di carattere generale, è cumulabile con le altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione, tuttavia, che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Resta fermo che, in ogni caso, la citata regola di cumulo non deve porsi in contrasto con la disciplina specifica dei singoli benefici, il cui esame rientra nella competenza delle specifiche autorità di volta in volta coinvolte.

 

Interrogazione parlamentare 5-07176 Fragomeli_Cumulabilità con altre agevolazioni del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali




LAVORO | Green pass nei luoghi di lavoro e green pass rafforzato (o super green pass) – Note di Aggiornamento

Facendo seguito alla nostra precedente informativa  dello scorso 23 novembre

(https://www.confindustria.sa.it/lavoro-privacy-green-pass-e-accesso-ai-luoghi-di-lavoro-le-novita-del-dl-n-127-2021-post-conversione-nota-di-aggiornamento/), Vi  informiamo che nelle ultime settimane, anche a seguito delle segnalazioni del nostro Sistema centrale, sono sopraggiunte numerose novità di carattere normativo e interpretativo in materia di green pass nei luoghi di lavoro.

 

Trasmettiamo pertanto in allegato una nuova Nota di Aggiornamento, redatta dal nostro Sistema centrale, al fine di  fornire chiarimenti di carattere operativo, anche in relazione ai profili di privacy e alla corretta distribuzione dei compiti di verifica.

 

Altresì, riportiamo in allegato copia della circolare del Ministro dell’interno del 4 novembre 2021, oggetto di commento nella stessa Nota.

 

 

In riferimento invece al c.d. green pass rafforzato (o super green pass) Vi trasmettiamo una nota di Aggiornamento, redatta dal nostro Sistema centrale, che illustra le novità in introdotte dal DL n. 172/2021. 

 

Come noto, quest’ultimo strumento mira ad evitare limitazioni e sospensioni di attività in caso di peggioramento degli scenari di rischio, riservando l’accesso alle stesse ai soli soggetti vaccinati e/o guariti (e non anche ai possessori di tamponi con esito negativo).

 

Il green pass rafforzato  è stato previsto in via generale per le zone gialle e arancioni (dal 29 novembre 2021) e in via transitoria anche per le zone bianche (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022). 

 

Per agevolare la ricognizione delle attività e dei servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato, la nota riporta 2 tabelle:

 

una ricognitiva delle attività limitate o sospese ai sensi della normativa vigente sulle quali è destinato a incidere il nuovo DL n. 172/2021

 

una ricognitiva delle attività e dei servizi accessibili ai possessori di green pass rafforzato

All.tiCircolare Min. Interno 4 novembre 2021 n. 74688

Emergenza COVID – DL n. 172 – Super green pass

Emergenza COVID – Obbligo di green pass per laccesso ai luoghi di lavoro_novità chiarimenti e modalità operative

 

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

Mariarosaria Zappile  089200842  [email protected]

 




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