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LAVORO | Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV2: Circolare del Ministero della Salute n. 9498/2022
Con la Circolare n. 9498 dello scorso 4 febbraio, in allegato, il Ministero della Salute aggiorna ulteriormente (cfr. nostra informativa del 5/1/2022) le indicazioni relative alla misura di quarantena per le seguenti categorie:
- contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
Per i seguenti contatti:
- soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
2) soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-Cov-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,
si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
Per i contatti stretti asintomatici che:
-abbiano ricevuto la dose booster, oppure
-abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
-siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
-siano guariti dopo il completamento del ciclo primario
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
All.to Circolare Ministero Salute 4_02_2022
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200829 [email protected]