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RICERCA PNRR | Pubblicato Avviso pubblico “Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune tecnologie abilitanti”

Informiamo che lo scorso 18 dicembre è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il “Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies” da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il MUR in attuazione dell’Investimento 1.4 – Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies – nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), finanzia con tale Avviso la creazione di 5 Centri Nazionali dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027.

I 5 Centri Nazionali (CN) saranno creati rispetto alle tematiche di seguito elencate:

  1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni
  2. Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)
  3. Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA
  4. Mobilità sostenibile
  5. Bio-diversità

I CN saranno finalizzati alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca.

I soggetti ammissibili a presentare proposte progettuali possono essere esclusivamente le Università statali e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR.

Ogni proposta progettuale è finalizzata alla creazione di un CN in una delle 5 tematiche oggetto dell’Avviso, organizzato con una struttura di governance di tipo Hub&Spoke e finalizzato alla realizzazione di un Programma di Ricerca. L’Hub è il soggetto attuatore, costituito da Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati nella tematica di ricerca oggetto del CN.

Di seguito il link al sito del MUR dove potrete trovare, oltre al decreto, anche tutti gli allegati: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n3138-del-16-12-2021

Decreto Direttoriale CN n.3138 del 16-12-2021_0




AGEVOLAZIONI | Fondo Imprese Donna: pubblicato in GU il decreto che disciplina gli incentivi per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e il consolidamento di imprese esistenti

Informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021, il decreto interministeriale 30 settembre 2021 che disciplina le modalità di intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile istituito dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per il 2021) al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Soggetti ammissibili

Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione:

  1. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
  2. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.

In particolare, possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera a), le imprese femminili costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Possono presentare domanda, inoltre, le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.

Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera b), le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione

Il Fondo sostiene, inoltre, azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile, attuate dal Soggetto gestore (Invitalia), sulla base di un piano di attività condiviso con il Ministero, attraverso iniziative per la promozione del valore dell’imprenditoria femminile nelle scuole e nelle università, per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne, di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale e attraverso azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati dal Fondo stesso.

 

Programmi ammissibili

Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, nei seguenti settori:

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
  • commercio e turismo.

Le iniziative devono, inoltre:

  • essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
  • prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, ovvero non superiori a 400.000 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili.

 

 

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell’articolo 22 (“Aiuti alle imprese in fase di avviamento”) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (Regolamento GBER) ovvero, per le imprese che non soddisfino le condizioni dei cui al predetto articolo 22 del Regolamento GBER, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (Regolamento «de minimis») e assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro.

Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia.

La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento. In particolare:

  • per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la sola forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a:
    • 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00;
    • 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00;
  • per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la forma sia del contributo a fondo perduto sia del finanziamento agevolato e sono articolate come di seguito indicato:
    • per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;
    • per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse come al punto precedente in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

Costituiscono spese ammissibili quelle relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal decreto interministeriale.

In aggiunta a tali agevolazioni, per le imprese beneficiarie sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale, fino all’importo massimo di 5.000,00 euro per impresa fruibile in parte attraverso servizi erogati dal Soggetto gestore, in parte in forma di voucher per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi.

 

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello.

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it

L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.




FISCO | Progetto pilota ETACA per imprese multinazionali in materia di cooperative compliance

La Commissione Europea ha promosso un progetto pilota per le multinazionali in materia di cooperative compliance, denominato ETACA (consultabile al seguente link), il cui avvio è previsto per il primo trimestre 2022 e che al momento prevede l’adesione di 8 Paesi membri, tra cui l’Italia.

L’obiettivo del progetto ETACA è quello di fornire un quadro europeo chiaro volto ad incentivare il dialogo preventivo tra le imprese e le amministrazioni fiscali, soprattutto nell’ambito delle tematiche di transfer pricing; al contempo, si prevede un supporto per le imprese al fine di ridurre il rischio di doppia tassazione nelle operazioni internazionali ed i relativi costi di tax compliance.

Il Progetto prende le mosse dall’Action Plan, pubblicato nel luglio 2020, che è poi sfociato nelle linee guida ETACA (all.to), per la cui realizzazione sono state svolte due consultazioni pubbliche e diverse riunioni preparatorie con gli esperti delegati degli Stati partecipanti.

Hanno aderito al progetto, finora, 14 Amministrazioni, quindi circa il 50% degli Stati membri e si auspica che tale numero possa crescere con nuove adesioni.

ETACA è destinato alle imprese multinazionali che presentino almeno 750 milioni di euro di fatturato e la cui capogruppo (UPE) sia localizzata nell’Unione Europea (almeno in questa prima fase iniziale). Sono ammessi anche i gruppi con un fatturato globale inferiore a 750 milioni di euro a condizione che possano fornire lo stesso informazioni contenute nella CbCR.

Il focus del Programma è sui rischi del Transfer Pricing. Verranno prese in considerazioni solo le transazioni routinarie che sono generalmente meno complesse e più facili da confrontare, ma sono comunque fonte di contenzioso e doppia imposizione. Tuttavia, poiché il programma intende essere uno strumento flessibile, lo Stato membro coordinatore con l’accordo degli Stati membri partecipanti può decidere caso per caso di considerare anche le operazioni straordinarie.

I benefici di tale programma dovrebbero riguardare, innanzitutto, i contribuenti i quali hanno la possibilità di spiegare a tutte le Amministrazioni partecipanti il loro modello fiscale e la loro politica dei prezzi di trasferimento, ottenendo in cambio un certo grado di certezza su come tali Amministrazioni interpreteranno i dati. Ciò dovrebbe, quindi, dare al contribuente la possibilità di mappare il proprio rischio fiscale in ciascuna delle giurisdizioni coinvolte.

Le Amministrazioni, dal canto loro, hanno la possibilità di utilizzare in modo più efficiente la documentazione ricevuta e comprendere ancora meglio i modelli di business delle imprese multinazionali. Ciò dovrebbe condurre, in generale, ad una maggiore certezza interpretativa e ad una diminuzione dei fenomeni di doppia tassazione.

La partecipazione al Programma è del tutto volontaria. Per poter essere ammessi, lo Stato membro coordinatore, in consultazione con gli altri Stati partecipanti, dovrà analizzare caso per caso i candidati, tenendo in considerazione dei criteri precisi ossia:

1.      il volume e la rilevanza delle transazioni della multinazionale all’interno dell’Unione europea;

2.      i precedenti del contribuente in tema di cooperative compliance;

3.      l’impegno del contribuente ad essere cooperativo e trasparente in tutto il processo;

4.      l’esistenza di un tax control framework interno.

Per poter essere ammessi al Programma si dovrà fornire, innanzitutto, una nota informativa preliminare (Preliminary Information Note) volta a fornire una panoramica dell’impresa e a consentire all’Amministrazione di valutare l’interesse alla partecipazione al Programma stesso.

In un secondo momento dovrà essere prodotto il c.d. Main Documentation Package, il cui scopo è quello di fornire agli Stati membri partecipanti il pieno quadro del gruppo multinazionale nel suo insieme e informazioni adeguate sulle operazioni considerate.

Il programma mira a riunire le Amministrazioni fiscali per eseguire una valutazione comune dei rischi ed è quindi fondamentale che tutte le Amministrazioni coinvolte ricevano e analizzino gli stessi documenti.

 

Due gli step finalizzati alla valutazione del rischio (risk assessment): i. l’analisi funzionale volta a comprendere e chiarire, sulla base dei fatti e circostanze denunciati dal contribuente, i profili funzionali delle società coinvolte nelle operazioni considerate; ii. la coerenza del metodo Transfer Pricing adottato con il profilo funzionale identificato.

L’analisi del rischio è volta a classificare le operazioni come “low risk” o “no – low risk”.

I risultati dell’analisi possono essere incorporati in un report finale sottoscritto da tutti gli Stati partecipanti. L’Amministrazione coordinatrice notificherà alla capogruppo i risultati con una lettera riepilogativa.

La lettera conterrà:

–        il riferimento al European Cooperative Compliance Programme e l’elenco degli Stati membri partecipanti alla valutazione del rischio;

–        l’elenco delle entità del gruppo soggette a valutazione;

–        la lista delle transazioni considerate;

–        l’assegnazione del rating di rischio a ciascuna operazione;

–        avvertimenti o limitazioni concordane, se ve ne sono;

–        l’obbligo per il contribuente di informare rapidamente le Amministrazioni fiscali interessate di eventuali modifiche sostanziali che incidono sui rischi;

–        l’affermazione per cui, in relazione alle operazioni classificate a “basso rischio”, non è previsto che ulteriori risorse per la compliance saranno dedicate dalle competenti Amministrazioni fiscali ad un’ulteriore revisione di questi rischi;

–        i covered periods e il roll forward concordato.

I tempi dettati dalla Commissione per questa fase “pilota” sono i seguenti:

–        dicembre 2021: campagna di promozione del Programma;

–        marzo 2022: inizio della fase di ammissione delle multinazionali;

–        maggio 2022: analisi dei rischi;

–        ottobre 2022: notifiche delle lettere;

–        novembre 2022: valutazione del Progetto “pilota” e revisione delle linee guida, se necessaria.

Guidelines of MNEs programme EU Cooperative Compliance Programmesolo




LAVORO | Incentivi per l’occupazione: settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna – Decreto Interministeriale n. 402 del 17 dicembre 2021

Con riferimento agli incentivi per l’occupazione introdotti dall’art. 4 comma 11 Legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), Vi informiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021, in allegato, con il quale si individuano, per l’anno 2022, i settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo del 2020.

 

All.to Decreto 402_2021

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200829  [email protected]




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