PNRR | Nota DL Recovery

Nella giornata del 23 dicembre scorso il DL n. 152/2021 (cd. DL Recovery) ha ultimato il proprio iter di conversione in legge.

Il provvedimento, seppur eterogeneo nei contenuti, mira principalmente ad efficientare e semplificare le procedure relative ai progetti previsti dal PNRR.

In sintesi, risultano apprezzabili le misure che rafforzano la governance del Piano, quelle di sostegno al settore turistico e di accelerazione degli investimenti, nonché il pacchetto di misure volte a prevenire le infiltrazioni mafiose a tutela dell’interesse pubblico.

Interventi di particolare interesse, apportati in sede di conversione del decreto, hanno riguardato le misure di efficientamento burocratico in materia ambientale e per la realizzazione delle infrastrutture, nonché con riguardo agli investimenti nelle ZES. Significativi anche i correttivi volti a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento sull’attuazione e la valutazione della spesa relativa al Piano, nonché degli enti del sistema camerale, inseriti tra i soggetti che possono dare supporto tecnico operativo alle amministrazioni attuatrici.

Si allega una nota di dettaglio sulle singole misure di interesse, predisposta dagli uffici di Confindustria.

Nota DL Recovery – 24 dicembre 2021




Nota DDL Bilancio 2022

Il Senato ha approvato in prima lettura il Disegno di legge di bilancio per il 2022 che è passato quindi alla Camera, dove non si prevedono modifiche.

Si allega una prima nota di analisi e commento delle principali misure di interesse per le imprese, redatta dagli uffici di Confindustria.

Nota DDL bilancio 2022

 




AUTOTRASPORTO | carte tachigrafiche

Il MISE, di concerto con il Ministero dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e del MIMS, ha emanato il decreto 19 ottobre 2021 (pubblicato sulla GU n. 296 del 14.12.2021), per adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 165/2014 che ha dettato modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche, per la tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati, dell’elenco degli istallatori e officine autorizzate e delle carte loro rilasciate, nonché per la tenuta del REN contenente le informazioni riguardanti le carte tachigrafiche del conducente.

Le carte tachigrafiche sono suddivise in quattro tipologie: carta del conducente; carta dell’officina; carta dell’impresa; carta di controllo.

Tali carte vengono rilasciate dal sistema informativo delle Camere di commercio con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale. Sono emesse dalle CCIAA territorialmente competenti in base alla residenza del richiedente ed esse devono essere restituite trascorsi 30 giorni dalla propria scadenza o in tutti i casi in cui il possessore non necessiti più della carta o abbia perso i requisiti necessari al rilascio. L’azienda di trasporto titolare del conducente è responsabile del trasferimento dei dati della carta su altro supporto, prima della sua restituzione.

Carta del conducente

La carta del conducente è richiesta per la guida dei veicoli stabiliti dal Regolamento (CE) 561/2006 e tra i requisiti, il richiedente deve essere titolare di una patente di guida valida ed appropriata per il che deve condurre, non essere titolare di un’altra carta tachigrafica, essere residente in Italia oppure – nel caso di cittadini stranieri – avere la «residenza normale», comprovando il regolare soggiorno in Italia e producendo eventualmente l’attestato di conducente.

In fase di 1° rilascio, la carta del conducente è emessa entro 1 mese dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria ed è valida 5 anni.

Sulla carta sono riportati i dati personali del conducente: il nome e cognome; la foto, la data di nascita, il numero della patente di guida posseduta all’atto del rilascio e il codice fiscale.

Nel caso di rinnovo o richiesta di modifica, la carta è rilasciata dalla CCIAA entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, la CCIAA fornisce una carta sostitutiva entro 8 giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di furto e smarrimento. Non è previsto il rilascio di carte temporanee del conducente.

Carta dell’impresa

La carta dell’impresa o carta azienda è richiesta dal legale rappresentante della stessa, da persona fisica o giuridica o suo delegato, che possiede almeno un veicolo equipaggiato con tachigrafo digitale. Il rilascio è ammesso per qualsiasi soggetto (anche laddove non previsto l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese), che effettua trasporti su strada per conto proprio o per conto terzi, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Anch’essa ha validità di 5 anni e riporta i dati del richiedente (denominazione, indirizzo e codice fiscale). Si possono richiedere più di una carta impresa per motivi connessi alla propria organizzazione aziendale.

Il rinnovo della carta avviene entro i 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, mentre in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta dell’impresa, la CCIAA fornisce una carta sostitutiva entro 8 giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di smarrimento o furto.

Domanda di rinnovo delle carte tachigrafiche

Il titolare della carta è tenuto a presentare la domanda di rinnovo alla CCIAA presso cui il richiedente ha la propria residenza (carta conducente) o l’iscrizione della propria impresa (carta azienda), al più tardi entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta, che avverrà comunque entro i 15 giorni lavorativi successivi.

Domanda di modifica e sostituzione delle carte tachigrafiche

La domanda di modifica della carta in corso di validità può riguardare anche la variazione dei dati amministrativi registrati all’atto dell’emissione della carta stessa; in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il possessore, entro 7 giorni dall’accertamento dell’evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la CCIAA in cui il richiedente ha la propria residenza o residenza normale.

Per impedire la falsificazione ovvero l’uso improprio delle carte tachigrafiche, il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia alle Autorità di polizia dello Stato in cui si è verificato l’evento o al più tardi nello Stato di residenza del conducente.

Il rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto e dello smarrimento, l’obbligo di restituzione della carta oggetto di modifica o sostituzione.

La carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante, avrà una data di scadenza pari a quella della carta sostituita. Nei casi in cui la scadenza amministrativa della carta da sostituire sia pari o inferiore a 6 mesi, si procederà invece con un’operazione di rinnovo.

In caso di domanda di rinnovo per modifica dati, la CCIAA competente provvederà al rilascio, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione.

Modifica e sostituzione della carta tachigrafica conducente per cambio nazione

Alla richiesta di modifica di una carta tachigrafica conducente, rilasciata da altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in Italia la sede della sua “residenza normale”, si applica la procedura stabilita per la prima emissione.

Se la carta estera è in corso di validità, dovrà essere restituita all’atto della consegna della nuova carta emessa in Italia per la successiva restituzione all’organismo che l’ha emessa, da parte di Unioncamere.

Altre disposizioni particolari per la carta del conducente

Il conducente nei casi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, può continuare a guidare senza la carta per un massimo di 15 giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’azienda, a condizione che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo.

Il conducente sarà tenuto ad effettuare in questo caso registrazioni manuali dei suoi tempi di guida, ai sensi di quanto disposto all’art. 26 del regolamento (CE) 561/2006. Al momento del primo rilascio va garantita la riferibilità della carta al numero della patente di guida del conducente titolare; successivamente, in caso di modifica della patente, la riferibilità può essere assicurata anche con diversi strumenti telematici di collegamento o con riferimenti introdotti allo scopo nella nuova patente di guida.

Confisca o ritiro della carta tachigrafica

Il sequestro, la confisca o il ritiro di una carta emessa in Italia da parte delle Autorità di controllo disposti in applicazione di sanzioni amministrative o penali ovvero in attuazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti penali o amministrativi sono comunicati alla CCIAA che ha emesso la carta, la quale provvede ad annotare lo stato di «confiscata» o «ritirata» in un apposito elenco.

Qualora la carta sia stata rilasciata in un altro Stato membro, la stessa, completati i procedimenti penali o amministrativi, è inviata ad Unioncamere con evidenza dei motivi del ritiro o della sospensione, la quale provvede a notificare anche in via telematica il provvedimento all’autorità competente dello Stato membro che ha emesso la carta entro due settimane e ne garantisce la restituzione.

È in ogni caso disposto il ritiro immediato e l’invio alla Camera di commercio che l’ha emessa della carta tachigrafica che, in occasione di un’attività di controllo, è stata esibita o comunque rinvenuta quando essa risulta danneggiata, non funzionante, denunciata come rubata o smarrita dallo stesso conducente che l’ha esibita o nella cui disponibilità è rinvenuta.

Allo stesso modo si procede nel caso in cui sia esibita o rinvenuta una carta tachigrafica scaduta di validità da più di 30 giorni.

Trasferimento e conservazione dei dati

Le imprese assoggettate alle disposizioni del regolamento (CE) 561/2006 garantiscono che tutti i dati siano trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta del conducente per almeno dodici mesi successivi alla registrazione e che gli stessi siano conservati al fine di consentire alle Autorità di controllo di esercitare le attività di competenza.

Esse sono responsabili anche per gli automezzi detenuti in locazione o in comodato d’uso.

Le imprese garantiscono che tutti i dati trasferiti siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali aziendali dell’impresa, intesi come sede di stabilimento della stessa, da parte dell’Autorità di controllo; i dati devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.

E’ necessario che il trasferimento avvenga quando:

  1. a) dall’unità elettronica di bordo immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione dell’apparecchio non funzionante, ove il malfunzionamento non abbia pregiudicato la possibilità di recuperare i dati e in caso di richiesta da parte delle Autorità di controllo;
  2. b) dalle carte del conducente immediatamente prima che il conducente interrompa il rapporto di collaborazione con l’impresa, prima della riconsegna della carta e in caso di richiesta da parte dell’Autorità di controllo.

Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:

  1. a) 90 giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo;
  2. b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.

Le imprese che dovessero avvalersi di servizi di gestione e conservazione dei dati presso soggetti terzi dovranno, comunque, garantire l’accesso ai dati alle Autorità di controllo nell’ambito dell’attività ispettiva presso i locali aziendali dell’impresa e in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le CCIAA attraverso InfoCamere S.C.p.A (gestore del sistema informativo) conservano le informazioni relative alla gestione delle carte tachigrafiche per un periodo di 10 anni.

DM 19.10.2021-adeguamenti rilascio carte tachigrafiche




CREDITO | Fondo di Garanzia per le PMI: Controgaranzia CDP-FEI-EGF

Il Fondo di Garanzia ha pubblicato la circolare n. 8/2021 che descrive i requisiti delle operazioni su cui lo stesso Fondo potrà mitigare il proprio rischio attraverso le controgaranzie rilasciate a suo favore da Cassa depositi e prestiti (CDP) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), quest’ultima a valere sulle risorse stanziate dal Fondo Pan-europeo di Garanzia (EGF).

In particolare, a partire dal 17 gennaio 2022 un portafoglio di nuove garanzie dirette accolte dal Fondo, fino ad un ammontare massimo di 4,5 miliardi di euro, potrà beneficiare di una controgaranzia di CDP, con copertura all’80%, che a sua volta potrà avvalersi di una controgaranzia al 70% concessa dal FEI.

Sono ammissibili a tale operazione le domande di garanzia ammesse all’intervento del Fondo relative a finanziamenti, a favore delle PMI italiane, con le seguenti caratteristiche:

  1. durata dei finanziamenti garantiti compresa tra un minimo di 3 mesi e un massimo di 10 anni;
  2. importo massimo garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI per singola operazione pari a 1,428 milioni di euro, corrispondente a un massimale controgarantito dal FEI pari a 800 mila euro;
  3. finalità dei finanziamenti garantiti: esclusivamente capitale circolante (in aggiunta agli investimenti, sono escluse anche le operazioni di acquisto automezzi, leasing finanziario, factoring, debito subordinato e quasi-equity);
  4. ammontare massimo pari a 800 mila euro relativo altri aiuti ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria a valere sulla sezione 3.1 del Temporary Framework.

La richiesta della controgaranzia CDP-FEI- EGF sarà effettuata dal Fondo di Garanzia per le PMI, previa verifica dei parametri di ammissibilità delle singole operazioni.

Fondo di Garanzia per le PMI_Circolare-N.8-2021




FISCO | newsletter Area Politiche fiscali Confindustria 22 novembre – 20 dicembre 2021

Pubblichiamo le newsletter redatte dall’Area Politiche Fiscali di Confindustria relativa al periodo 22 novembre – 5 dicembre 2021 e 6 – 20 dicembre 2021

I documenti sono strutturati in quattro parti:

  • Aggiornamenti prassi (IVA, agevolazioni);
  • Documenti dell’area;
  • News;
  • Approfondimento mensile, con focus giurisprudenziale.

Segnaliamo che il numero della newsletter del 22 novembre contiene anche un approfondimento tematico dedicato alla circolare dell’Agenzia delle Entrate concernente la disciplina fiscale del Transfer pricing (circolare n. 15/E del 26 novembre 2021), di cui abbiamo dato notizia anche con new dedicata.

Newsletter 22nov – 5dic 2021_pdf

Newsletter 6-20 dicembre 2021_pdf




PNRR | Contratti pubblici: le misure in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica la semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni come obiettivo essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e il rilancio dell’attività edilizia, entrambi cruciali per la ripresa economica.

Sulle modalità per perseguire l’obiettivo, il PNRR distingue tra misure urgenti e misure di sistemazione della materia a regime, da realizzare mediante una delega legislativa per la revisione del Codice dei contratti pubblici. Rispettando i tempi annunciati nel PNRR, nel Titolo IV del decreto-legge n. 77/2021 è stata adottata una prima serie di misure in tema di contratti pubblici, che è stata ulteriormente specificata con la conversione del decreto avvenuta con la legge n. 108/2021. Al contempo, a fine giugno il Governo ha predisposto un disegno di legge delega per la revisione della disciplina dei contratti pubblici, che è ora all’esame delle commissioni parlamentari.

La circolare Assonime 38/2021, che aggiorna la precedente circolare n. 21 del 9 luglio scorso, analizza questi sviluppi, inquadrandoli alla luce degli interventi normativi che si sono susseguiti a partire dal decreto Sblocca Cantieri del 2019 fino alla legge di conversione del decreto legge n. 77 del 2021. Tra le principali novità vi sono le regole speciali per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare, la revisione della disciplina del subappalto, le proroghe e le modifiche di alcune disposizioni del decreto Sblocca Cantieri e del decreto Semplificazioni (d.l. n. 76/2020), la razionalizzazione e il rafforzamento della trasparenza assicurata dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

La circolare Assonime n. 38 può essere richiesta inviando una mail a [email protected]




AGEVOLAZIONI | AIUTI DI STATO Sesta modifica al quadro temporaneo per sostenere la ripresa economica nel contesto della pandemia di COVID-19. Decisioni della Commissione sulle misure notificate dall’Italia

È disponibile presso i nostri uffici la Circolare Assonime n. 37 che analizza la sesta modifica del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato nell’emergenza Covid-19, che – come comunicato con nostra precedente new – ha prorogato sino a giugno 2022 la disciplina provvisoria adottata dalla Commissione.

La Commissione sta delineando un percorso di ritorno graduale alla disciplina ordinaria e, in questo contesto, ha introdotto nuove tipologie di aiuto che è disponibile in questa fase, nel rispetto di particolari condizioni, a considerare compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE: si tratta di aiuti agli investimenti privati per la ripresa sostenibile, a cui è dedicata la nuova sezione 3.13 del Quadro temporaneo, e degli aiuti alla solvibilità delle imprese di minori dimensioni, a cui è dedicata la sezione 3.14.

Oltre a descrivere le modifiche apportate dalla Commissione al Quadro temporaneo, la circolare richiama, per ciascuna delle sezioni del Quadro, le principali decisioni con cui la Commissione ha autorizzato i regimi notificati dall’Italia nell’arco temporale da aprile a dicembre 2021.

La circolare Assonime può essere richiesta inviando una mail a [email protected]




Circolari ASSONIME n. 32 – 36/2021

Informiamo che sono disponibili presso i nostri uffici le circolari Assonime:

32/2021 – Accelerazione e snellimento delle procedure amministrative: dal decreto Semplificazioni all’attuazione del PNRR;

33/2021 – IVA. Operazioni assimilate alle esportazioni: Navi adibite alla navigazione in alto mare – Territorialità delle prestazioni di servizi aventi a oggetto imbarcazioni da diporto

34/2021 – Le misure del decreto crisi per il risanamento dell’impresa

35/2021 – IVA. Navi adibite alla navigazione in alto mare – Servizi di locazione di imbarcazioni da diporto – Trasmissione telematica delle dichiarazioni – Provvedimento n. 352534 del 9 dicembre 2021

36/2021 – Attuazione del PNRR: la semplificazione delle procedure di valutazione ambientale

Le circolari possono essere richieste inviando una mail a [email protected]




SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2021/12/selezione-articoli_23_12_2021.pdf




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