La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 cd Legge di Bilancio 2022, pubblicata nella (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49) interviene sull’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, modificandone alcune funzioni.
Anzitutto proroga fino al 30 giugno 2022 alcune delle misure emergenziali previste per l’intervento del Fondo di garanzia PMI ai sensi dell’art. 13 del DL Liquidità.
Si prevede espressamente, inoltre, che dal 1° luglio 2022 non si applicherà più la disciplina speciale di intervento del Fondo introdotta dall’articolo 13 del DL Liquidità; la formulazione della norma non lascia spazio a eventuali proroghe di tale disciplina legate ad ulteriori proroghe del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato; sarebbe stato invece importante poter sfruttare un’ulteriore proroga del Quadro per ottimizzare, a prescindere dai livelli di copertura della garanzia e dalle condizioni di accesso, il trattamento delle garanzie dal punto di vista della normativa sugli aiuto di Stato, evitando di gravare sul plafond “de minimis” ove non necessario.
Per quanto riguarda l’operatività del Fondo sino al 30 giugno, vengono confermati l’importo massimo garantito a 5 milioni di euro e la copertura dell’80% per i finanziamenti di importo superiore a 30 mila euro. La copertura delle operazioni fino a 30 mila euro viene invece ridotta dal 90% all’80%.
Viene poi eliminata, a partire dal 1° aprile 2022, la gratuità della garanzia, prevedendo per tutte le operazioni garantite il pagamento di una commissione.
Nonostante le sollecitazioni di Confindustria, la misura non è stata modificata in sede parlamentare e, pertanto, resta fortemente negativa in quanto, a prescindere dai problemi applicativi legati all’attuale formulazione della disposizione, si introduce un onere che finirà per gravare sulle imprese in una fase delicata della ripresa e a pochi mesi dalla scadenza della moratoria di legge che avrà comunque un impatto rilevante sulle imprese che all’inizio del 2022 dovranno ricominciare a rimborsare i finanziamenti sospesi insieme ai nuovi finanziamenti contratti per fronteggiare la crisi pandemica.
A partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si tornerà ad applicare la disciplina ordinaria del Fondo, ma saranno mantenute alcune delle misure di favore per le imprese introdotte dal DL Liquidità. In particolare, l’importo massimo garantito verrà lasciato a 5 milioni di euro (la disciplina ordinaria prevedeva 2,5 milioni) e le operazioni a fronte di investimenti continueranno a essere garantite alll’80%.
Inoltre, si tornerà ad applicare il modello di valutazione delle imprese, ma saranno fatti salvi gli automatismi di accesso e l’ammissibilità alla garanzia del Fondo anche delle imprese più rischiose, classificate in fascia 5 ai sensi del modello di valutazione del Fondo, che precedentemente alle misure emergenziali non erano garantibili.
Va poi registrato, in negativo, che la Manovra prevede la riduzione di alcune percentuali di copertura a partire da luglio con un meccanismo che penalizza le imprese più fragili. In particolare, è previsto che le operazioni di liquidità delle imprese meno rischiose, appartenenti alle classi 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo, saranno garantite al 60%,mentre per le imprese appartenenti alle classi di rischio più elevate (da 3 a 5) la copertura sarà inferiore e legata al livello di rischio A dispetto delle segnalazioni di Confindustria rispetto all’iniquità di un simile assetto nell’attuale fase congiunturale, questa norma non è stata corretta durante l’iter di approvazione della Legge.
Dalla cessazione dell’applicazione dell’intero articolo 13 del DL Liquidità deriveranno ulteriori conseguenze negative per le imprese. In particolare, dal 1° luglio 2022:
– cessa la possibilità di concedere garanzie a imprese in procedura concorsuale di carattere non liquidatorio o con segnalazione in centrale rischi di esposizioni classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
– viene eliminata la maggiorazione di copertura per le garanzie di portafoglio dedicate a imprese danneggiate dall’emergenza Covid;
– viene eliminata la possibilità di richiedere la garanzia del Fondo su finanziamenti già erogati da non oltre tre mesi, previa riduzione del tasso d’interesse in favore dell’impresa beneficiaria;
– viene inoltre reintrodotta la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni garantite, della quale si era a lungo chiesta l’abolizione perché non giustificata dalla natura fisiologica e dal peso marginale del fenomeno che intendeva contrastare e perché rappresentava un elemento di tensione nel rapporto tra banche e imprese;
– viene eliminata la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con garanzie reali per gli investimenti immobiliari nel settore turistico-alberghiero;
– cessa la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con un’ulteriore garanzia concessa da un confidi o altro soggetto garante, fino a concorrenza del 100% del finanziamento;
– cessa la possibilità di avere la copertura del Fondo di garanzia sulle rinegoziazioni dei finanziamenti, a condizione che sia concessa una ulteriore liquidità almeno pari al 25%.
Infine, viene introdotto un limite massimo agli impegni assumibili dallo stesso Fondo, che dovrà essere fissato ogni anno dalla Legge di Bilancio. Tale disposizione – oltre a delineare un quadro di incertezza rispetto all’operatività bancaria che potrebbe non riuscire a fare affidamento sull’efficacia delle garanzie pubbliche qualora venisse superato il limite di impegni previsto – non può ritenersi condivisibile nel merito.
Non si comprende quale sia la ratio di prevedere un limite massimo agli impegni assumibili dal Fondo, peraltro con un meccanismo complesso che prevede una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
In proposito, si ricorda che, secondo le regole europee di contabilità pubblica, la garanzia del Fondo è una garanzia cosiddetta “standardizzata” e il limite di impegno discende direttamente e inequivocabilmente dallo stanziamento a copertura delle perdite (stanziamento che impatta direttamente sul deficit). Il Fondo opera infatti con dei meccanismi chiari e standardizzati che consentono di stimare le perdite annuali attese legate alla concessione delle garanzie e fanno sì che la concessione delle stesse garanzie si interrompa una volta raggiunto il livello di perdite attese per le quali sono stanziate risorse a copertura.
Per il Fondo, dunque, le disposizioni introdotte rappresenterebbero un superfluo appesantimento burocratico. Inoltre, introdurre un limite massimo all’ammontare dei finanziamenti garantibili, in aggiunta a quello dello stanziamento massimo utilizzabile a copertura delle perdite, eliminerebbe inspiegabilmente un elemento di flessibilità che da sempre caratterizza l’operatività del Fondo. A parità di risorse stanziate, infatti, l’effetto leva del Fondo può variare in funzione della diversa composizione del portafoglio per classi di rischio o per tipologie di coperture concesse (garanzie di portafoglio o garanzie loan by loan) e dei coefficienti di accantonamento che possono venire revisionati in funzione di modifiche dello scenario economico.
Si segnala al riguardo che, stante lo stanziamento a favore del Fondo previsto dalla legge di Bilancio, in alcuni scenari, l’ammontare dei finanziamenti garantitibili dal Fondo potrebbe essere nettamente superiore a quello oggi previsto dalla Manovra per il 2022.
Nel complesso, l’intervento sul Fondo è deludente e non si comprende la ratio di scelte che tendono a depotenziarne e appesantirne l’azione, in particolare in una fase delicata come quella attuale e considerata l’imminente scadenza della moratoria di legge.
In proposito, si sottolinea che una recente analisi di Banca d’Italia mette in luce che, nel periodo compreso tra aprile 2020 e giugno 2021, circa il 60% delle imprese ha usufruito o della moratoria o della copertura della garanzia pubblica sui finanziamenti bancari. Nel periodo considerato, i finanziamenti con garanzie Covid-19 hanno costituito quasi un quarto delle nuove erogazioni complessive, con punte più elevate nelle regioni del Mezzogiorno.
Inoltre, la tendenza a richiedere liquidità assistita dalla garanzia pubblica è relativamente cresciuta nel secondo trimestre del 2021, man mano che le imprese sono uscite dalle moratorie e hanno ripreso il regolare pagamento delle rate dei finanziamenti.
È quindi necessario che, nel 2022, non venga meno il supporto di questo fondamentale strumento agevolativo che dovrebbe anzi essere rafforzato per consentire alle imprese di far fronte agli impegni presi e ad effettuare gli investimenti necessari per la ripartenza. In particolare – oltre a confermare almeno per tutto il 2022, compatibilmente con le regole in materia di aiuti di Stato, le principali misure di intervento previste dal DL Liquidità – si dovrebbe alzare l’importo massimo garantito almeno a 10 milioni ed estendere nuovamente la copertura del Fondo alle mid cap. Al fine di consentire un allungamento dei finanziamenti garantiti a lungo termine, anche ben oltre l’attuale limite di 8 anni previsto dal DL Sostegni-bis, si dovrebbe poi prevedere la possibilità per il Fondo di concedere garanzie a condizioni di mercato. Sempre in tema di Fondo di Garanzia per le PMI, si sottolinea l’importanza di attuare tempestivamente la norma del DL Sostegni-bis che prevede una garanzia del Fondo su prime perdite di basket bond, perché questo consente di avvicinare imprese più piccole ai mercati. La misura va inoltre rafforzata, abbassando a 500mila euro la soglia minima prevista per le emissioni garantite.
Sarà nostra cura aggiornarvi sull’evoluzione.