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PNRR TURISMO | Contributi a fondo perduto e crediti d’imposta al turismo, pubblicato Avviso MIBACT

Con un avviso pubblico, il ministero del Turismo definisce modalità applicative, requisiti, interventi e spese ammissibili per usufruire degli incentivi destinati dal Pnrr (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), Dl n. 152/2021) alle imprese turistiche. Le sovvenzioni possono essere erogate in forma di credito d’imposta o contributo a fondo perduto o in entrambi i modi. E se gli incentivi non sono sufficienti, è possibile chiedere un finanziamento agevolato.

 

Beneficiari

Potranno usufruire dei fondi messi a disposizione dal Pnrr per risollevare il settore turistico, particolarmente colpito dalla pandemia, gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

L’impresa deve possedere i requisiti per il riconoscimento del beneficio al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.

 

Credito d’imposta o contributo a fondo perduto

Il sostegno economico può arrivare ai destinatari in due modi.

La somma può essere utilizzata come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.

Gli stessi beneficiari potranno ricevere anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40mila euro. Il cfp può salire cumulativamente nella misura e nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl n. 152/2021 (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.

Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.

La somma non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap.

L’attribuzione dell’incentivo avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite massimo di spesa in relazione al fondo stanziato pari a 500 milioni di euro.

 

Uno sguardo al turismo e l’altro all’ambiente

Gli interventi che consentono di accedere all’agevolazione, in linea generale, devono essere diretti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, al superamento delle barriere architettoniche, obiettivi raggiungibili anche attraverso lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri.

La sovvenzione può essere richiesta anche per la realizzazione di terme, interventi di digitalizzazione, e in specifici casi, per l’acquisto di mobili e componenti di arredo.

I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne le spese ammissibili ai fini della determinazione dell’incentivo, il ministero del Turismo rinvia a un successivo documento che verrà pubblicato sul sito del ministero entro 30 giorni dall’avviso in esame.

 

Modalità di richiesta

La domanda per il riconoscimento del contributo dovrà essere trasmessa online attraverso la piattaforma informatica le cui modalità di accesso saranno comunicate dal ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso in commento. Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno trenta giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Stesso termine per modificare i dati già inseriti o aggiungere documenti.

I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande. Entro sessanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.

L’erogazione dell’importo riconosciuto avverrà tenendo conto della data di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto delle risorse stanziate nell’anno.

 

Il credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025.

Il bonus è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020.

 

Erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione sul conto bancario del beneficiario a conclusione dell’intervento.

Le imprese possono chiedere un anticipo non superiore al 30% del cfp riconosciuto, a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria.

 

E se credito d’imposta e contributo a fondo perduto non sono sufficienti a coprire le spese ammissibili sostenute per realizzare il progetto, l’impresa può ricorrere al finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.




TURISMO | “DL Recovery – Conversione in legge Sintesi delle novità introdotte”

Il 23 dicembre è stata approvata la legge di conversione del DL 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (cd.DL Recovery).

Di seguito le modifiche apportate in sede di conversione di maggior interesse delle imprese del settore turistico.

Articolo 1 – Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche

Come noto, l’articolo 1 introduce un credito di imposta all’80% e un contributo a fondo perduto di 40mila euro, incrementabile fino a 100mila euro al verificarsi di determinate condizioni, per interventi – di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, interventi edilizi funzionali all’efficientamento energetico e alla riqualificazione antisismica, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; interventi per la digitalizzazione – realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.

Beneficiari [1]

Ampliata la platea dei beneficiari del nuovo credito d’imposta e del contributo a fondo perduto: le due agevolazioni saranno riconosciute anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata l’attività imprenditoriale

Contributo a fondo perduto escluso base imponibile ai fini Ires e Irap

la nuova versione del testo normativo prevede che sia credito di imposta che contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR , di cui al DPR 917/1986

Classificazione alberghiera

Entro il 31 marzo 2023 il Ministero del turismo dovrà emanare un decreto di aggiornamento degli standard minimi nazionali per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche

Ristorazione

Istituito presso il Mise un fondo di 10 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione

Ci riserviamo di fornire ulteriori approfondimenti su credito di imposta e contributo a fondo perduto dopo la pubblicazione dell’avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi e l’individuazione delle spese eleggibili atteso per i prossimi giorni

Articolo 2 – Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

Come noto, l’articolo 2 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI una “Sezione Speciale Turismo” con dotazione di 358 milioni di euro (100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025) per la concessione di garanzie rilasciate alle imprese che rientrano tra i potenziali beneficiari del credito di imposta all’80% e del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1[1], nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Rilascio Garanzia

Nell’attività di rilascio della Garanzia, il consiglio di gestione del Fondo dovrà adottare un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche

Composizione del consiglio di gestione del Fondo

La composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche

 

Articolo 3 bis – Fondo turismo

Incrementata la dotazione del Fondo ex art. 178 del DL 34/2020 di 40 milioni di euro per il 2022; 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milio0ni di euro per il 2025

[1] Imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici; imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali indicate in precedenza.