PNRR TURISMO | Contributi a fondo perduto e crediti d’imposta al turismo, pubblicato Avviso MIBACT
Con un avviso pubblico, il ministero del Turismo definisce modalità applicative, requisiti, interventi e spese ammissibili per usufruire degli incentivi destinati dal Pnrr (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), Dl n. 152/2021) alle imprese turistiche. Le sovvenzioni possono essere erogate in forma di credito d’imposta o contributo a fondo perduto o in entrambi i modi. E se gli incentivi non sono sufficienti, è possibile chiedere un finanziamento agevolato.
Beneficiari
Potranno usufruire dei fondi messi a disposizione dal Pnrr per risollevare il settore turistico, particolarmente colpito dalla pandemia, gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
L’impresa deve possedere i requisiti per il riconoscimento del beneficio al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.
Credito d’imposta o contributo a fondo perduto
Il sostegno economico può arrivare ai destinatari in due modi.
La somma può essere utilizzata come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.
Gli stessi beneficiari potranno ricevere anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40mila euro. Il cfp può salire cumulativamente nella misura e nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl n. 152/2021 (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.
Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.
La somma non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap.
L’attribuzione dell’incentivo avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite massimo di spesa in relazione al fondo stanziato pari a 500 milioni di euro.
Uno sguardo al turismo e l’altro all’ambiente
Gli interventi che consentono di accedere all’agevolazione, in linea generale, devono essere diretti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, al superamento delle barriere architettoniche, obiettivi raggiungibili anche attraverso lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri.
La sovvenzione può essere richiesta anche per la realizzazione di terme, interventi di digitalizzazione, e in specifici casi, per l’acquisto di mobili e componenti di arredo.
I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne le spese ammissibili ai fini della determinazione dell’incentivo, il ministero del Turismo rinvia a un successivo documento che verrà pubblicato sul sito del ministero entro 30 giorni dall’avviso in esame.
Modalità di richiesta
La domanda per il riconoscimento del contributo dovrà essere trasmessa online attraverso la piattaforma informatica le cui modalità di accesso saranno comunicate dal ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso in commento. Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno trenta giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Stesso termine per modificare i dati già inseriti o aggiungere documenti.
I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande. Entro sessanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.
L’erogazione dell’importo riconosciuto avverrà tenendo conto della data di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto delle risorse stanziate nell’anno.
Il credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025.
Il bonus è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020.
Erogazione del contributo
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione sul conto bancario del beneficiario a conclusione dell’intervento.
Le imprese possono chiedere un anticipo non superiore al 30% del cfp riconosciuto, a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria.
E se credito d’imposta e contributo a fondo perduto non sono sufficienti a coprire le spese ammissibili sostenute per realizzare il progetto, l’impresa può ricorrere al finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.
TURISMO | “DL Recovery – Conversione in legge Sintesi delle novità introdotte”
Il 23 dicembre è stata approvata la legge di conversione del DL 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (cd.DL Recovery).
Di seguito le modifiche apportate in sede di conversione di maggior interesse delle imprese del settore turistico.
Articolo 1 – Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche
Come noto, l’articolo 1 introduce un credito di imposta all’80% e un contributo a fondo perduto di 40mila euro, incrementabile fino a 100mila euro al verificarsi di determinate condizioni, per interventi – di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, interventi edilizi funzionali all’efficientamento energetico e alla riqualificazione antisismica, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; interventi per la digitalizzazione – realizzati dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.
Beneficiari [1]
Ampliata la platea dei beneficiari del nuovo credito d’imposta e del contributo a fondo perduto: le due agevolazioni saranno riconosciute anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata l’attività imprenditoriale
Contributo a fondo perduto escluso base imponibile ai fini Ires e Irap
la nuova versione del testo normativo prevede che sia credito di imposta che contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR , di cui al DPR 917/1986
Classificazione alberghiera
Entro il 31 marzo 2023 il Ministero del turismo dovrà emanare un decreto di aggiornamento degli standard minimi nazionali per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche
Ristorazione
Istituito presso il Mise un fondo di 10 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione
Ci riserviamo di fornire ulteriori approfondimenti su credito di imposta e contributo a fondo perduto dopo la pubblicazione dell’avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi e l’individuazione delle spese eleggibili atteso per i prossimi giorni
Articolo 2 – Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
Come noto, l’articolo 2 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI una “Sezione Speciale Turismo” con dotazione di 358 milioni di euro (100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025) per la concessione di garanzie rilasciate alle imprese che rientrano tra i potenziali beneficiari del credito di imposta all’80% e del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1[1], nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.
Rilascio Garanzia
Nell’attività di rilascio della Garanzia, il consiglio di gestione del Fondo dovrà adottare un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche
Composizione del consiglio di gestione del Fondo
La composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche
Articolo 3 bis – Fondo turismo
Incrementata la dotazione del Fondo ex art. 178 del DL 34/2020 di 40 milioni di euro per il 2022; 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milio0ni di euro per il 2025
[1] Imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici; imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali indicate in precedenza.
SICUREZZA SUL LAVORO | Bando ISI 2021
È stato pubblicato il Bando ISI 2021 che destina alle imprese € 273.700.000,00 (ripartito in budget regionali), per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
Lo stanziamento è suddiviso in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia di progetti che saranno realizzati:
- Asse 1 (Isi Generalista) euro 112.200.000,00 ripartiti in:
- sub Asse.1.1 euro 107.200.000,00 per i progetti di investimento
- sub Asse 1.2 euro 5.000.000,00 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- Asse 2 (Isi Tematica) euro 40.000.000,00 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
- Asse 3 (Isi Amianto) euro 74.000.000,00 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) euro 10.000.000,00 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ateco 2007: E38 – attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali; E39 – attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti);
- Asse 5 (Isi Agricoltura) euro 500.00,00 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, così suddivisi:
- sub Asse 5.1 euro 27.500.000,00 per la generalità delle imprese agricole
- sub Asse 5.2 euro 10.000.00,00 per giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA.
Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:
- Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato un limite di finanziamento;
- Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.
Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)
e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.
Soggetti destinatari
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda:
Sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 2022.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura dell’Avviso pubblico regionale e dei relativi allegati.
All.ti Allegato 1.1 ISI 2021-2 Allegato 1.2 ISI 2021-2 Allegato 2 ISI 2021-2 Allegato 3 ISI 2021-2 Allegato 4 ISI 2021-2 Allegato 5 ISI 2021-2 Allegato_fideiussione_ISI 2021_end Allegato_SEDI_ISI2021_end ISI 2021_Campania
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829[email protected]
Francesco Cotini 089200815[email protected]
LAVORO | CCNL 5 febbraio 2021 per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti: Dichiarazione di adesione delle organizzazioni sindacali Fismic, Ugl Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici
Federmeccanica, con propria circolare dello scorso 10 gennaio, informa che nei giorni scorsi Fismic, Ugl Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici hanno formalizzato la Dichiarazione di adesione al CCNL 5 febbraio 2021.
Ai sensi della Prima Parte dell’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 a Fismic, Ugl Metalmeccanici e Cisal Metalmeccanici è riconosciuto il diritto al versamento dei contributi sindacali, secondo i termini, gli importi e le modalità previste dall’art. 7, Sezione seconda del CCNL ed a presentare le liste elettorali per la elezione della RSU senza procedere alla raccolta delle firme dei lavoratori in applicazione del punto 4. lett. a), Parte seconda Sezione terza del TU 10 gennaio 2014; sono altresì confermati i diritti e le agibilità della RSU per gli eventuali componenti di derivazione Fismic, Ugl Metalmeccanici ovvero Cisal Metalmeccanici.
Diversamente, alle medesime organizzazioni, non devono essere riconosciuti i diritti che il Testo Unico 10 gennaio 2014 (punto 4., Parte seconda, Sezione seconda) riserva alle organizzazioni sindacali di categoria stipulanti il CCNL, ed, in particolare:
- a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite di cui all’art. 20, l. n. 300/1970;
- b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, L. n. 300/1970;
- c) diritto di affissione di cui all’art. 25 L. n. 300/1970.
Peraltro, solo nel caso in cui nell’azienda si applichino accordi “di secondo livello” stipulati anche dall’organizzazione sindacale Fismic, Ugl Metalmeccanici, ovvero Cisal Metalmeccanici è riconosciuto il diritto a fruire dei permessi retribuiti di cui all’art. 301 L. n. 300/70 per i componenti degli organi direttivi delle strutture provinciali e nazionali delle medesime organizzazioni, secondo le modalità e nella misura di 24 ore per ciascun trimestre come definito dal CCNL all’art. 5, Sezione Seconda.
CREDITO | Fondo di Garanzia per le PMI: le principali misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 cd Legge di Bilancio 2022, pubblicata nella (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49) interviene sull’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, modificandone alcune funzioni.
Anzitutto proroga fino al 30 giugno 2022 alcune delle misure emergenziali previste per l’intervento del Fondo di garanzia PMI ai sensi dell’art. 13 del DL Liquidità.
Si prevede espressamente, inoltre, che dal 1° luglio 2022 non si applicherà più la disciplina speciale di intervento del Fondo introdotta dall’articolo 13 del DL Liquidità; la formulazione della norma non lascia spazio a eventuali proroghe di tale disciplina legate ad ulteriori proroghe del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato; sarebbe stato invece importante poter sfruttare un’ulteriore proroga del Quadro per ottimizzare, a prescindere dai livelli di copertura della garanzia e dalle condizioni di accesso, il trattamento delle garanzie dal punto di vista della normativa sugli aiuto di Stato, evitando di gravare sul plafond “de minimis” ove non necessario.
Per quanto riguarda l’operatività del Fondo sino al 30 giugno, vengono confermati l’importo massimo garantito a 5 milioni di euro e la copertura dell’80% per i finanziamenti di importo superiore a 30 mila euro. La copertura delle operazioni fino a 30 mila euro viene invece ridotta dal 90% all’80%.
Viene poi eliminata, a partire dal 1° aprile 2022, la gratuità della garanzia, prevedendo per tutte le operazioni garantite il pagamento di una commissione.
Nonostante le sollecitazioni di Confindustria, la misura non è stata modificata in sede parlamentare e, pertanto, resta fortemente negativa in quanto, a prescindere dai problemi applicativi legati all’attuale formulazione della disposizione, si introduce un onere che finirà per gravare sulle imprese in una fase delicata della ripresa e a pochi mesi dalla scadenza della moratoria di legge che avrà comunque un impatto rilevante sulle imprese che all’inizio del 2022 dovranno ricominciare a rimborsare i finanziamenti sospesi insieme ai nuovi finanziamenti contratti per fronteggiare la crisi pandemica.
A partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si tornerà ad applicare la disciplina ordinaria del Fondo, ma saranno mantenute alcune delle misure di favore per le imprese introdotte dal DL Liquidità. In particolare, l’importo massimo garantito verrà lasciato a 5 milioni di euro (la disciplina ordinaria prevedeva 2,5 milioni) e le operazioni a fronte di investimenti continueranno a essere garantite alll’80%.
Inoltre, si tornerà ad applicare il modello di valutazione delle imprese, ma saranno fatti salvi gli automatismi di accesso e l’ammissibilità alla garanzia del Fondo anche delle imprese più rischiose, classificate in fascia 5 ai sensi del modello di valutazione del Fondo, che precedentemente alle misure emergenziali non erano garantibili.
Va poi registrato, in negativo, che la Manovra prevede la riduzione di alcune percentuali di copertura a partire da luglio con un meccanismo che penalizza le imprese più fragili. In particolare, è previsto che le operazioni di liquidità delle imprese meno rischiose, appartenenti alle classi 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo, saranno garantite al 60%,mentre per le imprese appartenenti alle classi di rischio più elevate (da 3 a 5) la copertura sarà inferiore e legata al livello di rischio A dispetto delle segnalazioni di Confindustria rispetto all’iniquità di un simile assetto nell’attuale fase congiunturale, questa norma non è stata corretta durante l’iter di approvazione della Legge.
Dalla cessazione dell’applicazione dell’intero articolo 13 del DL Liquidità deriveranno ulteriori conseguenze negative per le imprese. In particolare, dal 1° luglio 2022:
– cessa la possibilità di concedere garanzie a imprese in procedura concorsuale di carattere non liquidatorio o con segnalazione in centrale rischi di esposizioni classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
– viene eliminata la maggiorazione di copertura per le garanzie di portafoglio dedicate a imprese danneggiate dall’emergenza Covid;
– viene eliminata la possibilità di richiedere la garanzia del Fondo su finanziamenti già erogati da non oltre tre mesi, previa riduzione del tasso d’interesse in favore dell’impresa beneficiaria;
– viene inoltre reintrodotta la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni garantite, della quale si era a lungo chiesta l’abolizione perché non giustificata dalla natura fisiologica e dal peso marginale del fenomeno che intendeva contrastare e perché rappresentava un elemento di tensione nel rapporto tra banche e imprese;
– viene eliminata la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con garanzie reali per gli investimenti immobiliari nel settore turistico-alberghiero;
– cessa la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con un’ulteriore garanzia concessa da un confidi o altro soggetto garante, fino a concorrenza del 100% del finanziamento;
– cessa la possibilità di avere la copertura del Fondo di garanzia sulle rinegoziazioni dei finanziamenti, a condizione che sia concessa una ulteriore liquidità almeno pari al 25%.
Infine, viene introdotto un limite massimo agli impegni assumibili dallo stesso Fondo, che dovrà essere fissato ogni anno dalla Legge di Bilancio. Tale disposizione – oltre a delineare un quadro di incertezza rispetto all’operatività bancaria che potrebbe non riuscire a fare affidamento sull’efficacia delle garanzie pubbliche qualora venisse superato il limite di impegni previsto – non può ritenersi condivisibile nel merito.
Non si comprende quale sia la ratio di prevedere un limite massimo agli impegni assumibili dal Fondo, peraltro con un meccanismo complesso che prevede una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
In proposito, si ricorda che, secondo le regole europee di contabilità pubblica, la garanzia del Fondo è una garanzia cosiddetta “standardizzata” e il limite di impegno discende direttamente e inequivocabilmente dallo stanziamento a copertura delle perdite (stanziamento che impatta direttamente sul deficit). Il Fondo opera infatti con dei meccanismi chiari e standardizzati che consentono di stimare le perdite annuali attese legate alla concessione delle garanzie e fanno sì che la concessione delle stesse garanzie si interrompa una volta raggiunto il livello di perdite attese per le quali sono stanziate risorse a copertura.
Per il Fondo, dunque, le disposizioni introdotte rappresenterebbero un superfluo appesantimento burocratico. Inoltre, introdurre un limite massimo all’ammontare dei finanziamenti garantibili, in aggiunta a quello dello stanziamento massimo utilizzabile a copertura delle perdite, eliminerebbe inspiegabilmente un elemento di flessibilità che da sempre caratterizza l’operatività del Fondo. A parità di risorse stanziate, infatti, l’effetto leva del Fondo può variare in funzione della diversa composizione del portafoglio per classi di rischio o per tipologie di coperture concesse (garanzie di portafoglio o garanzie loan by loan) e dei coefficienti di accantonamento che possono venire revisionati in funzione di modifiche dello scenario economico.
Si segnala al riguardo che, stante lo stanziamento a favore del Fondo previsto dalla legge di Bilancio, in alcuni scenari, l’ammontare dei finanziamenti garantitibili dal Fondo potrebbe essere nettamente superiore a quello oggi previsto dalla Manovra per il 2022.
Nel complesso, l’intervento sul Fondo è deludente e non si comprende la ratio di scelte che tendono a depotenziarne e appesantirne l’azione, in particolare in una fase delicata come quella attuale e considerata l’imminente scadenza della moratoria di legge.
In proposito, si sottolinea che una recente analisi di Banca d’Italia mette in luce che, nel periodo compreso tra aprile 2020 e giugno 2021, circa il 60% delle imprese ha usufruito o della moratoria o della copertura della garanzia pubblica sui finanziamenti bancari. Nel periodo considerato, i finanziamenti con garanzie Covid-19 hanno costituito quasi un quarto delle nuove erogazioni complessive, con punte più elevate nelle regioni del Mezzogiorno.
Inoltre, la tendenza a richiedere liquidità assistita dalla garanzia pubblica è relativamente cresciuta nel secondo trimestre del 2021, man mano che le imprese sono uscite dalle moratorie e hanno ripreso il regolare pagamento delle rate dei finanziamenti.
È quindi necessario che, nel 2022, non venga meno il supporto di questo fondamentale strumento agevolativo che dovrebbe anzi essere rafforzato per consentire alle imprese di far fronte agli impegni presi e ad effettuare gli investimenti necessari per la ripartenza. In particolare – oltre a confermare almeno per tutto il 2022, compatibilmente con le regole in materia di aiuti di Stato, le principali misure di intervento previste dal DL Liquidità – si dovrebbe alzare l’importo massimo garantito almeno a 10 milioni ed estendere nuovamente la copertura del Fondo alle mid cap. Al fine di consentire un allungamento dei finanziamenti garantiti a lungo termine, anche ben oltre l’attuale limite di 8 anni previsto dal DL Sostegni-bis, si dovrebbe poi prevedere la possibilità per il Fondo di concedere garanzie a condizioni di mercato. Sempre in tema di Fondo di Garanzia per le PMI, si sottolinea l’importanza di attuare tempestivamente la norma del DL Sostegni-bis che prevede una garanzia del Fondo su prime perdite di basket bond, perché questo consente di avvicinare imprese più piccole ai mercati. La misura va inoltre rafforzata, abbassando a 500mila euro la soglia minima prevista per le emissioni garantite.
Sarà nostra cura aggiornarvi sull’evoluzione.
AGEVOLAZIONI | DL Milleproroghe 2021: approvazione nuova durata quadro temporaneo Aiuti di Stato, estensione svolgimento modalità telematica assemblee societarie, misure in materia di etichettatura imballaggi
Lo scorso 30 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd decreto “Milleproroghe” (DL n. 228/2021) con cui, come di consueto, vengono aggiornati ed estesi i termini di prossima scadenza di diverse disposizioni al fine di garantire continuità ed efficacia all’azione pubblica.
Pubblichiamo la nota che illustra le misure di principale interesse del provvedimento, tra le quali meritano una segnalazione quelle che recepiscano la nuova durata del quadro temporaneo europeo in materia di aiuti di Stato, quelle che estendono lo svolgimento con modalità telematiche delle assemblee societarie, nonché quelle in materia di etichettatura degli imballaggi e sorveglianza radiometrica, da noi fortemente sollecitate.
Confindustria continuerà a monitorare l’iter di conversione del provvedimento ed il suo processo emendativo, che si concluderà nelle prossime settimane.
