AGEVOLAZIONI | Incentivi industria 4.0, ricerca e sviluppo, internazionalizzazione, nuova Sabatini, contratti di sviluppo. Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022

Riguardo agli incentivi previsti dal Piano 4.0, la Legge di Bilancio 2022 dispone che il credito d’imposta per i beni strumentali di cui agli allegati A e B alla Legge di Bilancio 2016, attualmente in vigore fino al 2022, venga prorogato fino al 2025 con diverse articolazioni.

Per i beni materiali allegato A il credito si applicherà nella misura del 20% per investimenti fino a 2,5 milioni, del 10% per la quota tra 2,5 e fino a 10 milioni e del 5% per la quota oltre i 10 milioni e comunque fino a 20 milioni.

Per i beni immateriali di cui all’allegato B, è confermata la misura del credito d’imposta al 20% per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020, con una estensione temporale fino al 31 dicembre 2023 e nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Per il 2024 l’aliquota di credito di imposta passa al 15% con il medesimo limite di costi ammissibili; per il 2025 l’aliquota è fissata al 10% con il medesimo limite di costi ammissibili.

In proposito, resta irrisolto il nodo della necessaria proroga – più volte sollecitata da Confindustria – dei termini per la consegna dei beni ordinati nel 2021 e nel 2022. Si tratta di una modifica necessaria per tenere conto degli inevitabili ritardi dovuti alla carenza di materie prime e componenti.

Poco chiara, inoltre, la assegnazione del plafond massimo di investimento che, alla luce della relazione tecnica, dovrebbe intendersi riferito a ciascun anno di vigenza delle misure.

Previste, inoltre, significative misure a supporto degli investimenti in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design con interventi sugli strumenti fiscali per le imprese e con nuove allocazioni per progetti in partenariato pubblico-privato.

In dettaglio, si prevede la proroga del credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione (oggi in vigore fino al 2022) con diverse modalità:

  • il credito R&S viene prorogato dal 2023 al 2031, con aliquota fissata al 10% e nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro;
  • il credito innovazione tecnologica viene prolungato per il 2023 con aliquota 10% con tetto massimo annuale ad impresa di 2 milioni di euro; viene poi confermato per il 2024 e 2025, con aliquota pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
  • il credito per le attività di design e ideazione estetica è confermato per il periodo 2023 con aliquota 10% e tetto massimo annuo ad impresa di 2 milioni di euro; viene poi confermato per il 2024 e 2025 con aliquota del 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
  • il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 è riconosciuto, per il periodo di imposta 2023 con aliquota del 10% e per i periodi di imposta 2024 e 2025 con aliquota al 5% e in ogni caso nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, viene creato un Fondo per le scienze applicate con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2021, 150 milioni nel 2023, 200 milioni nel 2024 e 250 milioni a decorrere dall’anno 2025. Andranno privilegiate le attività con maggior quota di cofinanziamento da parte di soggetti privati.

Per attività di ricerca e riconversione nel settore biomedicale viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico” cui sono trasferite le risorse (500 milioni di euro) del “Fondo per il trasferimento tecnologico” di cui all’articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical.

Per promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, è istituita la Fondazione “Biotecnopolo di Siena”, che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico e dei processi; tra i temi: la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemico emergenti; l’innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell’ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all’attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello Sviluppo economico, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.  La dotazione iniziale prevede 9 milioni di euro per l’anno 2022, 12 milioni di euro per l’anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

La Manovra rifinanzia i fondi destinati a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese (Fondo 394 incrementato di 1,5 miliardi per ciascun anno dal 2022 al 2026 e Fondo per la promozione integrata incrementato di 150 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2026); e la nuova Sabatini (con rifinanziamento di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni per l’anno 2027), i cui finanziamenti tuttavia potranno essere erogati in un’unica soluzione solo per importi fino a 200.000 euro.

Infine, è stato rifinanziato con 450 milioni di euro lo strumento di politica industriale dei Contratti di sviluppo per agevolare i progetti di investimento a sostegno della competitività.




FISCO | misure di riduzione della pressione fiscale previste nella Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 lo scorso 31 dicembre, contiene un pacchetto di misure di riduzione della pressione fiscale, che di seguito sintetizziamo

Riforma dell’IRPEF ed esclusione IRAP per persone fisiche

Il testo originale del DDL prevedeva che il fondo per l’attuazione della riforma fiscale, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, venisse incrementato, dall’articolo 2, a 14 miliardi dal 2022 (rispetto al precedente stanziamento di 8 miliardi nel 2022 e di 7 miliardi dal 2023). Va, però, rilevato che tali risorse aggiuntive dovevano essere ridotte delle somme già impegnate per la riforma dell’assegno unico familiare (pari a 6 miliardi di euro annui). In buona sostanza, le somme effettivamente disponibili per la riduzione dell’IRPEF e dell’IRAP ammontano a circa 8 miliardi di euro.

Nel corso dell’esame parlamentare, a seguito di un emendamento governativo, tale stanziamento programmatico è stato sostituito con un intervento di riforma dell’IRPEF che, oltre al capitolo di rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni (23%, 25%, 35%, 43%), prevede una sostanziale revisione delle detrazioni di imposta per le diverse categorie reddituali (dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi) e un parziale assorbimento del c.d. bonus 100 euro nella nuova detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente. Per effetto congiunto della revisione delle regole di calcolo dell’imposta lorda e del meccanismo di detrazione, i maggiori benefici in termini di risparmio di imposta risulteranno concentrati sui redditi superiori a 35.000 euro (circa il 13,5% dei contribuenti), mentre l’impatto sarà più limitato sui singoli contribuenti con reddito complessivo inferiore a 28.000 euro (circa il 60% dei contribuenti). La riforma comporterà, almeno inizialmente, maggiori oneri per i sostituti di imposta per adeguare già dal 1° gennaio 2022 i sistemi di gestione delle paghe.

Per effetto della nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF viene differito, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, il termine assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per pubblicare sui propri Bollettini ufficiali la misura delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF applicabili dal periodo di imposta 2022.

Entro la stessa data (31 marzo 2022) o, comunque, non oltre il termine di approvazione del bilancio di esercizio, i Comuni potranno modificare le aliquote delle addizionali comunali all’IRPEF per tenere conto della rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote dell’imposta.

Inoltre, sempre nel corso dell’esame parlamentare, è stata prevista, dal 2022, l’esclusione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti o fino ad oggi tenute al pagamento del tributo solo in presenza del requisito dell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Giova evidenziare che, sulla corretta definizione di “autonoma organizzazione” per i professionisti, esiste un ampio contenzioso tributario che viene ora definitivamente superato. Sulla base della relazione tecnica all’emendamento governativo, i soggetti che non saranno più tenuti al pagamento dell’IRAP saranno circa 835.000 (su un totale di 2.028.000), con un costo della misura quantificato in 1.076 milioni di euro per il 2022 (per arrivare a 1.228 milioni di euro dal 2025 in poi).

Cartelle di pagamento

A seguito di un emendamento approvato al Senato, si fissa in 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle di pagamento che saranno notificate dall’agente della riscossione tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. Merita osservare che già si prevedeva il maggior termine di 180 giorni per le cartelle di pagamento notificate tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2021. La norma non ha effetti finanziari in quanto il pagamento dilazionato ricade comunque entro il periodo di imposta 2022.

Modifiche in tema di patent box

A seguito di un emendamento governativo in tema di agevolazioni sui beni immateriali, vengono riviste – in parte – le modifiche introdotte dal DL Fiscale prevedendo l’incremento dal 90% al 110% della maggiorazione riconosciuta per i costi di R&S relativi a brevetti industriali, software protetto da copyright, disegni e modelli, che siano dal soggetto utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. 

Vengono esclusi dal beneficio i marchi d’impresa e il know-how (processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili). Confermato il definitivo superamento della precedente misura, nota come patent box, consistente in una parziale detassazione del reddito ritraibile dall’utilizzo di beni immateriali: la nuova misura incide in maniera più significativa sui costi di R&S, a prescindere dalla marginalità degli intangibili.

Opportunamente, si supera il divieto di cumulo tra il nuovo beneficio e il credito d’imposta ricerca e sviluppo e si chiariscono alcuni aspetti temporali della misura: nel dettaglio, le nuove diposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione in GU della legge di bilancio e ai periodi successivi. I soggetti che abbiano già esercitato o che esercitino opzione per il “vecchio” patent box potranno decidere se continuare con tale regime o applicare il nuovo.

Novità significativa anche l’introduzione di un meccanismo di recupero (recapture) – con un limite fissato a 8 anni precedenti – in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che abbiano contribuito all’ottenimento di un titolo di privativa industriale utilizzato dall’impresa.

Plastic e sugar tax

L’entrata in vigore dell’imposta sui MACSI – Manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax) è rinviata al 1° gennaio 2023. Si tratta della quarta disposizione di proroga che consente di evitare l’applicazione di due imposte che, sin dalla loro introduzione, hanno evidenziato numerosi profili di critici e sollevato forti perplessità sulla loro adeguatezza a raggiungere il risultato etico-ambientale, nonché di gettito erariale prefisso. La struttura delle due imposte, teorizzata nel 2019, peraltro, non appare allineata con le riflessioni avviate in ambito europeo e con le linee di intervento di riforma nazionale che hanno seguito il recente periodo emergenziale. Si auspica, pertanto, che tale differimento sia solamente un ulteriore passo verso la definitiva abrogazione delle due imposte.

Modifiche in tema di rivalutazione di beni e riallineamento di valori fiscali

I commi 622-624 incidono in maniera significativa sull’articolo 110, comma 8-bis, del DL n. 104/2020, che attribuiva ai soggetti IAS e OIC la possibilità di riallineare i valori civilistici e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali risultanti dal bilancio, assoggettando tali differenze ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 3%.

Il nuovo comma 8-ter dell’articolo 110 prevede che la deduzione del maggior valore dei beni immateriali imputato ai sensi del medesimo articolo e per cui è prevista la deduzione (ordinaria) non superiore a 1/18 ex art. 103 TUIR può avvenire nella misura massima di 1/50 per periodo d’imposta. In caso di estromissione del bene, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. Per l’avente causa, il costo relativo al valore residuo del bene, al netto della minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento. 

Viene introdotta, dunque, una deroga al regime fiscale ordinario degli ammortamenti, prevedendo una durata del relativo processo che diluisce eccessivamente i benefici fiscali di cui all’articolo 110 del DL n. 104/2020.

Il successivo comma 8-quater stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal comma 8-ter, è possibile dedurre in 1/18 il maggiore valore previo versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva con le maggiori aliquote distinte per scaglioni in relazione ai maggiori valori allineati, di cui all’articolo 176, comma 2-ter, TUIR (quindi, 12%-14%-16%), al netto dell’imposta sostitutiva eventualmente già versata (3%), in due rate (la prima con termine saldo 2021 e la seconda l’anno successivo). In sostanza, per valori riallineati superiori ai 10 milioni di euro si tratterebbe di versare una maggiore imposta sostitutiva calcolata con una aliquota media probabilmente superiore al 10% (sebbene rateizzata in due anni), che ridurrebbe sensibilmente la convenienza fiscale dell’operazione di riallineamento operato nel bilancio 2020.

Viene, inoltre, previsto che, in deroga all’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, le modifiche producono effetto dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale sono eseguiti la rivalutazione e il riallineamento (quindi, per i soggetti “solari” si tratterebbe del 2021).

Infine, è contemplata la possibilità di revocare, anche solo parzialmente, la disciplina dell’articolo 110 per le imprese che, in sede di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, hanno già vincolato nelle proprie riserve di patrimonio netto in regime di sospensione di imposta gli importi da riallineare (al netto dell’imposta sostitutiva dovuta) e versato le relative imposte sostitutive.

Di fatto, in conseguenza di tali modifiche, sui beni immateriali in esame si applicherebbe un coefficiente di ammortamento annuo del 2%, inferiore anche ai coefficienti fiscali applicati per qualsiasi bene materiale strumentale (compresi i fabbricati industriali, genericamente ammortizzati al 3%).

Questa impostazione, tra l’altro, si basa sull’erroneo presupposto per cui ogni impresa avrebbe una “vita utile” di almeno 50 anni.

L’intervento previsto in Manovra, inoltre, cambia radicalmente i calcoli di convenienza fiscale delle imprese utilizzati per valutare se fruire della rivalutazione/riallineamento, per i quali sono già state sostenute rilevanti spese (si pensi, ad esempio, ai costi per le perizie dei beni da rivalutare).

Appare, dunque, evidente come il ripensamento sul regime di rivalutazione/riallineamento comporti numerose problematiche, fiscali e patrimoniali, per le imprese che vi hanno aderito. Sarebbe stato, dunque, opportuno, in primo luogo, non apportare alcuna modifica ai regimi di rivalutazione/riallineamento previsti dall’articolo 110 del DL n. 104/2020 o, quantomeno, prevedere delle soluzioni alternative a quella attualmente proposta nella Manovra. 

In ogni caso, l’intervento sui regimi di cui al DL n. 104/2020 non tiene in debita considerazione gli impatti contabili del prolungamento del processo di ammortamento e le conseguenti riverberazioni sul patrimonio delle imprese. Le modifiche in esame, infatti, potrebbero comportare il disconoscimento delle attività per imposte anticipate precedentemente iscritte sul presupposto di recuperare i maggiori valori rivalutati/riallineati in 18 anni.

Disposizioni IVA

Aliquota IVA

Il comma 13 dispone la riduzione dell’aliquota IVA, che passa dall’ordinaria del 22% a quella ridotta del 10%, per i prodotti assorbenti destinati all’igiene femminile non compostabili. La riduzione, compatibile con la disciplina comunitaria e con gli obiettivi di tutela ambientale, segna un trattamento di minor favore rispetto agli stessi prodotti compostabili che, invece, godono dell’aliquota del 5%.




LAVORO E SICUREZZA | Nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid-19: nota di aggiornamento

Come noto, con i provvedimenti di fine 2021 e inizio 2022 il Governo ha introdotto ulteriori e rilevanti disposizioni per contrastare il Covid-19 (cfr. nostre informative del 29 dicembre e del 5 gennaio u.s.).

Di particolare interesse la proroga di alcune misure tra cui quelle sulla tutela dei lavoratori fragili e sul lavoro agile “emergenziale” (c.d. smart working), le norme che estendono il requisito del cosiddetto super green pass, quelle sull’uso delle mascherine, sulla nuova quarantena e per l’estensione dell’obbligo vaccinale ai cittadini e lavoratori ultracinquantenni.

 Si riporta in allegato una nota, redatta dal nostro Sistema centrale, che illustra le novità introdotte.

 

All.toEmergenza COVID – Provvedimenti di fine 2021 e inizio 2022

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice 089200829[email protected]

Francesco Cotini 089200815[email protected]




LAVORO | Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – nota del Ministero del Lavoro n. 29 dell’11 Gennaio 2022

Come noto, la legge n. 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha introdotto dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Con la nota n. 29 dello scorso 11 gennaio, in allegato, il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni utili al corretto adempimento del suddetto obbligo.

 

Ambito di applicazione: soggetti interessati

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall’art. 13 del DL 146/2021), e interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

– le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);

– i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;

– le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;

– i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.

 

Tempistiche

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota in oggetto (11 gennaio 2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota n. 29/2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre u.s. e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota in oggetto, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

 

Modalità di comunicazione

L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale ([email protected] – come da elenco completo riportato in allegato alla nota). Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

 

Contenuto della comunicazione

La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

– dati del committente e del prestatore;

– luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

 

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

 

Sanzioni

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

Le sanzioni potranno essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

All.to INLnota29-2022-comunicazione-LAO

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