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CONVENZIONI | Rinnovato l’accordo UNI/Confindustria 2022 per l’abbonamento e la consultazione delle norme tecniche
E’ stato rinnovato anche per il 2022 l’accordo di Confindustria con l’Ente Italiano di Normazione (UNI) per l’abbonamento alla consultazione della raccolta completa delle norme UNI da parte delle aziende aderenti al Sistema Confindustria .
Nel riconoscere il ruolo svolto dalla normazione tecnica volontaria a supporto della competitività e dell’innovazione delle imprese, Confindustria e UNI hanno voluto confermare anche per il 2022 la consultazione on-line dei testi integrali di tutte le norme tecniche nazionali, europee e quelle internazionali ISO, ad un prezzo molto conveniente.
Infatti, grazie a tale convenzione, UNI garantisce alle aziende aderenti al sistema Confindustria la possibilità di acquisire la licenza d’uso delle norme UNI a un prezzo annuo così determinato:
- Raccolta completa UNI per aziende con meno di 50 dipendenti – Euro 200,00 (oltre IVA);
- Raccolta completa UNI per aziende con oltre 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni – Euro 300,00 (oltre IVA);
- Selezione norme UNI citate nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Per tutte le aziende la consultazione di questo pacchetto di norme è consentita al prezzo agevolato di € 50,00 (oltre IVA). Il dettaglio delle norme è contenuto nel relativo allegato;
- Selezione norme UNI NTC “Norme Tecniche per le costruzioni”. Per tutte le aziende la consultazione di questo pacchetto è consentita al prezzo agevolato di € 140,00 (oltre IVA). Le norme contenute sono specificate nel relativo allegato;
- Per gli abbonamenti di cui al “Codice dei contratti pubblici” e alle “Norme tecniche per le costruzioni” viene inoltre garantita la possibilità dell’acquisto di tali norme al prezzo speciale di €15,00 cadauna (oltre IVA).
Le Aziende interessate dovranno far pervenire alla nostra Associazione ([email protected]) le richieste di sottoscrizione degli abbonamenti, per la vidimazione e l’inoltro ad UNI da parte nostra.
La durata dell’abbonamento è stabilita in numero 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione.
Allegato3_Codice ContrattiPubblici_2022 Allegato4_NTC_2022 ModuloUNI2022
LAVORO | Obblighi formativi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro: circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n.1/2022
Come noto, l’art. 13 del DL 146/2021, convertito dalla L. 251/2021, ha introdotto importanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di Salute e Sicurezza del lavoro.
Con la circolare n.1/2022, in allegato, l’INL fornisce le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.
L’Ispettorato si riserva poi di fornire, con successiva nota, le indicazioni relative alle ulteriori novità introdotte dal DL n. 146/2021.
Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.
Dirigenti e preposti
Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.
Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque – riporta la circolare – formulare alcune osservazioni.
La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 già citato, occorre inoltre specificare – continua la circolare – quanto segue.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”).
Obblighi formativi e prescrizione
Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.
Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
Obbligo di addestramento
Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
All.toINLcir1-2022
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