LAVORO | Decontribuzione Sud: approvata dalla Commissione europea la proroga al 30 giugno 2022

Come noto, la Legge di Bilancio 2021 (commi da 161 a 169, dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n.178) ha previsto per i datori di lavoro privato il riconoscimento, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di un esonero contributivo parziale per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029.

 

Ricordiamo la misura dello sgravio, pari a:

 

-30% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;

-20% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;

-10% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029.

 

L’agevolazione in oggetto è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

 

Vi informiamo pertanto che la Commissione europea ha approvato la richiesta del Governo italiano di prorogare fino al 30 giugno 2022 la decontribuzione del 30% per le imprese che operano nelle regioni meridionali.

 

Il prolungamento dell’agevolazione è legato alla decisione già assunta dalla Commissione UE di prorogare il Quadro temporaneo sugli Aiuti di Stato “Temporary Framework”, adottato per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di Covid-19.

 

Il confronto tra il Governo italiano e la Commissione UE sul tema resta aperto, in quanto l’obiettivo è far proseguire la decontribuzione anche oltre la scadenza del 30 giugno prossimo.

 

Si attendono quindi le specifiche indicazioni operative dell’INPS per la fruizione dello sgravio in oggetto.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | CCNL 16/9/2020 per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini e all’industria delle materie plastiche – Adempimenti contrattuali dal 1° gennaio 2022

La Federazione Gomma Plastica fornisce, con propria informativa, un riepilogo degli adempimenti previsti dal CCNL 16/9/2020 con decorrenza 1° gennaio 2022.

 

Trattamento economico minimo

Dal 1° gennaio 2022 decorrerà la seconda tranche di aumenti prevista dal CCNL 16/9/2020 nelle misure che seguono:

 

LIV.

DAL 1° GENNAIO 2022

I 24,77
H 27,55
G 28,89
F 31,00
E 31,82
D 33,16
C 33,58
B 34,03
A 36,07
Q

38,31

 

 

I nuovi minimi retributivi saranno pertanto i seguenti:

 

LIV. DAL 1° GENNAIO 2022
I 1.444,57
H 1.606,82
G 1.684,95
F 1.808,12
E 1.856,16
D 1.934,23
C 1.958,84
B 1.984,90
A 2.104,00
Q

2.234,58

Indennità sostitutiva del premio di risultato

A partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità sostitutiva del premio di risultato di cui all’allegato 1 del CCNL sarà erogata in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




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