LAVORO | Deducibilità contributi previdenziali restituiti al datore di lavoro: risposta Agenzia delle Entrate n. 117/2022
Vi segnaliamo la risposta, in allegato, dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 117/E, pubblicata lo scorso 16 marzo, riguardo il tema dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese per una erronea applicazione del massimale contributivo.
La fattispecie ha avuto origine da una campagna di accertamenti avviata dall’INPS presso alcune imprese per richiedere la contribuzione non versata dal 2015 e per le annualità ancora aperte.
Tali irregolarità dipendevano dall’omessa comunicazione, da parte dei dipendenti, ai propri datori di lavoro della esistenza di un’anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 (che precludeva l’applicazione del citato massimale).
Ciò ha comportato la restituzione da parte dei sostituti di imposta dei contributi omessi (sia per la quota a carico dell’azienda, sia per la quota a carico dei lavoratori), nonché il pagamento delle relative sanzioni.
Il nostro Sistema centrale si era già mosso presso l’INPS per chiedere conferma (ottenuta con il messaggio n. 4412/2021) che sulle somme restituite fossero dovute le sanzioni civili in misura ridotta, in quanto la responsabilità dell’irregolarità contributiva dipendeva da una omissione comunicativa dei dipendenti.
Con la risposta fornita ieri, l’Agenzia delle Entrate, accogliendo la posizione di Confindustria, ha confermato la piena deducibilità dal reddito imponibile del dipendente dei contributi restituiti alle imprese, nonché ha chiarito le modalità per il loro recupero nella relativa dichiarazione dei redditi.
Ciò dovrebbe facilitare la conclusione di accordi transattivi fra le imprese ed i dipendenti.
