LAVORO | Assegno di integrazione salariale (FIS) per causali straordinarie: Decreto Ministero del Lavoro n. 33/2022
Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema delle novità in materia di ammortizzatori sociali, Vi informiamo che il Ministero del Lavoro con il Decreto n.33/2022, in allegato, definisce i criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale (FIS) per causali straordinarie.
Ricordiamo a tal proposito che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.
Il Decreto in commento, intervenendo sull’impianto del DM n. 94033/2016, prevede che l’assegno di integrazione straordinario per crisi, riorganizzazione e solidarietà si applica anche alle aziende fino a 15 dipendenti, iscritte al FIS.
Ulteriore novità riguarda le aziende con più di 15 dipendenti che accedono alla Cigs per riorganizzazione per realizzare “processi di transizione”; il DM specifica che ricorre tale tipologia laddove nel programma di cassa integrazione si intendano perseguire azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere in maniera efficace all’evoluzione dei contesti economici e produttivi.
L’accesso all’assegno di integrazione salariale (Fis) con la causale riorganizzazione, presuppone che il datore di lavoro presenti un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale.
Per l’accesso invece alla causale “crisi” dell’assegno di integrazione salariale, il DM prevede che la difficoltà possa sussistere anche in considerazione degli effetti che la situazione potrà produrre immediatamente dopo l’istanza amministrativa. L’assegno di integrazione salariale straordinario potrà essere autorizzato anche quando la situazione di crisi sia conseguente a un evento improvviso e imprevisto.
Per quanto riguarda invece la causale “solidarietà”, il DM prevede che l’accesso è rappresentato dalla stipula con le organizzazioni sindacali del contratto di solidarietà. Per quanto attiene la riduzione dell’orario il DM rimanda a quanto previsto dall’art. 21, comma 5, del Dlgs 148/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021).
Si riporta in allegato il testo del DM n.33/2022.
All.to