Come noto, la Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha introdotto importanti novità in materia di tirocini.
In particolare, il comma 721 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022, ha previsto che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge (1° gennaio 2022), il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
- a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
- c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Tali principi dovranno preliminarmente essere valutati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, essere recepiti nelle legislazioni regionali.
La nota dell’INL n.530/2022, in allegato, chiarisce che ad oggi e sino al recepimento, da parte delle Regioni delle linee guida da adottarsi, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.
Oltre però alle disposizioni di futura applicazione, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto ulteriori precetti che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore:
- Indennità di partecipazione
Permane, in forza del nuovo comma 721 lett. b) dell’art. 1 della L. 234/2021, il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza.
Ne consegue pertanto che “la mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689” – troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi (in Campania l’indennità di partecipazione al tirocinio è attualmente prevista nella misura minima di euro 500,00).
- Ricorso fraudolento al tirocinio
Come previsto dal comma 723 “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
Tali disposizioni introducono precetti da ritenersi immediatamente operativi, per la cui valutazione il personale ispettivo dovrà far riferimento alla normativa regionale attualmente in vigore e alle istruzioni operative già fornite dall’Ispettorato con la circolare n.8/2018.
- Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza
Riguardo l’obbligo di comunicazione dei tirocini, l’INL ribadisce, come già fatto in precedenti occasioni, che lo stesso riguarda unicamente i tirocini extracurriculari.
Il comma 725 stabilisce infine che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
La circolare in commento specifica che l’inciso “integrale” è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, che parifica alla figura del lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.
All.toNota INL prot. n. 530 del 21 marzo 2022
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