ENERGIA | Credito d’imposta imprese energivore e gasivore: aggiornamenti e primi chiarimenti Agenzia delle Entrate

Lo scorso 5 aprile Confindustria e rappresentanti di ARERA e CSEA hanno partecipato ad un incontro di carattere interlocutorio con l’Agenzia delle Entrate, al fine di rappresentare i principali dubbi applicativi connessi alla disciplina del “Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore”, di cui all’art.15, DL 27 gennaio 2022, n. 4.

Le questioni rappresentate saranno, in parte, affrontate in una circolare interpretativa della quale abbiamo sollecitato una tempestiva pubblicazione.

Nello specifico, sono stati sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria i seguenti aspetti:

1) necessità di chiarire il concetto di “imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017” cui fa riferimento l’art 15 del citato DL n. 4/2022. Più in particolare, il riferimento diretto alle imprese energivore di cui al DM del 2017 sembrerebbe riferirsi alle imprese che presentano i requisiti indicati all’articolo 3 del DM stesso e quindi:

  • avere registrato un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh calcolato nel periodo di riferimento;
  • rispettare uno dei seguenti requisiti:
    • operare nei settori dell’allegato 3 alle linee guida UE “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia” Comunicazione (2014/C 200/01);
    • operare nei settori dell’allegato 5 alle medesime linee guida e presentare un indice di intensità elettrica su VAL positivo e non inferiore al 20% (determinato ai sensi dell’articolo 5 del DM);
    • essere ricompresa negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA in attuazione dell’art. 39 del DL n. 83/2012 (Granfathering clause).

La norma non cita espressamente l’elenco delle imprese energivore che annualmente viene pubblicato presso la CSEA, e aveva fatto insorgere il dubbio che potessero essere considerate “energivore” anche le aziende che rispettavano i requisiti di cui sopra, ma non avevano raggiunto l’energy intensity necessaria per accedere alle agevolazioni sulle componenti parafiscali. Su questo aspetto, invece, ARERA e CSEA optano per una interpretazione differente. Di fatto la norma avrebbe dovuto precisare: “le imprese energivore iscritte nell’elenco di cui al DM 2017”. Infatti, la classificazione come azienda energivora non può prescindere dall’iscrizione dell’azienda stessa nell’elenco presso la CSEA per ciascun anno di competenza. La stessa CSEA ha specificato che, quando l’azienda accede al portale della CSEA, innanzitutto inserisce i dati che attestino la presenza della soglia di consumo minimo e l’inclusione del codice Ateco nelle liste dei settori elegibili. Qualora, però, in base ai dati di consumo, l’azienda non risultasse avere gli indici di energivorità richiesti per accedere alle agevolazioni sulla componente ASOS, la CSEA non consentirà di inviare la dichiarazione per l’iscrizione nell’elenco.

Le aziende che risultano negli elenchi energivori (che sono in continuo aggiornamento) catalogate in classe zero, sono quelle in fase di istruttoria e per le quali le verifiche sono ancora in corso e che verranno, una volta completata l’istruttoria, collocate nella classe di agevolazione di appartenenza. Peraltro, il riferimento alle aziende energivore iscritte nell’elenco presso la CSEA consentirebbe all’Agenzia delle Entrate un più agevole processo di controllo, essendo aziende che per accedere alle agevolazioni sono già state sottoposte a controlli sulla veridicità dei dati dichiarati;

2) necessità di precisare il concetto di “componente energetica”. Sul punto, l’ARERA ha chiarito che in linea generale la bolletta è costituita da 4 parti. La prima relativa alla quota energia, la seconda alla quota trasporto, la terza alla parte degli oneri generali e la quarta relativa alle accise. In rari casi c’è anche una ulteriore voce relativa alla componente finanziaria, che riguarda la garanzia di copertura del contratto. Il credito di imposta dovrebbe, dunque, applicarsi alla quota energia che comprende il prezzo del KWh, le perdite e il dispacciamento. L’ARERA si è dichiarata disponibile a dare piena collaborazione all’AE per rispondere al meglio a questo dubbio interpretativo;

3) per quanto concerne le spese sostenute si dovrebbe far riferimento al momento del prelievo dalla rete dell’energia, che viene accertato anche tramite i dati dei misuratori che certificano il consumo e non, invece, con riferimento alle fatture che sono temporalmente successive; si tratta, tuttavia, di un profilo che dovrà essere oggetto di espressa trattazione nella circolare AE;

4) un’altra casistica da affrontare, che è stata rappresentata all’AE, è quella che attiene ai soggetti neo-costituiti, che non hanno un parametro relativo all’ultimo trimestre 2019 per operare il raffronto. L’AE ha anticipato che il tema verrà trattato in circolare;

5) sarebbe importante chiarire le modalità di calcolo del credito di imposta anche ove siano intervenute operazioni straordinarie, al fine di consentire anche ai soggetti rivenienti da tali operazioni di fruire del credito di imposta. Si tratta, tuttavia, di un aspetto particolarmente complesso che, secondo quanto anticipato dall’AE, non verrà trattato in circolare, ma potrà al più essere gestito con istanze di interpello;

6) quanto agli aspetti relativi al calcolo del credito di imposta abbiamo chiesto all’AE di chiarire esplicitamente il concetto di “sussidi”, rilevante al fine della determinazione dei costi; a tal riguardo, a nostro avviso, i sussidi che potrebbero andare ad agire in riduzione del costo della materia prima energetica sono quelli riconosciuti in euro/MWh, ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica;

7) circa le modalità di utilizzo del credito, è stato confermato che la compensazione orizzontale è possibile già a decorrere dal 1° aprile 2022; su questo Confindustria ha rimarcato, pertanto, la necessità, di linee guida interpretative tempestive;

8) infine, è stato sollecitato di precisare nel documento di prassi di prossima emanazione le modalità di indicazione del credito di imposta in dichiarazione dei redditi, le regole di cumulo con altri incentivi che insistono sui medesimi costi e la documentazione che l’impresa deve aver cura di raccogliere e conservare al fine di eventuali controlli.

Per quanto riguarda le modalità applicative dei crediti d’imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di gas naturale e di energia elettrica, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, mediante una FAQ, primi chiarimenti.

Secondo quanto chiarito, i crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’art. 109, TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-imprese-energivore/risposte-alle-domande-piu-frequenti-imprese




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