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CREDITO | DL rischi catastrofali: aggiornamenti su proroghe e chiarimenti applicativi.

Ricordiamo che il Decreto legge del 31 marzo 2025, n. 39 (cd. “DL Rischi catastrofali”, di seguito “Decreto”), che prevede “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali” è stato convertito, con modifiche, dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78 (di seguito “Legge”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2025 ed entrata in vigore il giorno successivo.

Il Decreto, in linea con le richieste di Confindustria, ha introdotto un’ulteriore proroga (rispetto a quella prevista dal DL Milleproroghe e fissata al 1° aprile 2025) del termine per l’entrata in vigore dell’obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, di cui all’articolo 1, comma 101 della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

In particolare, il Decreto ha prorogato il suddetto termine:

– al 1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese;

al 1° ottobre 2025 per le medie imprese.

Per le grandi imprese il termine è stato fissato al 1° aprile 2025, ma è previsto per le stesse un periodo transitorio di 90 giorni durante il quale non si terrà conto dell’eventuale inadempimento ai fini dell’accesso alle agevolazioni pubbliche.

Durante l’iter di conversione in legge del Decreto, sono state introdotte alcune importanti modifiche finalizzate a chiarire alcuni aspetti dubbi, sollevati anche da Confindustria nell’ambito del Tavolo di monitoraggio sulla misura istituito presso il MIMIT.

In particolare:

per la definizione di micro, piccole e medie imprese si deve far riferimento alla Raccomandazione UE 361/2003 della Commissione europea (invece che alla Direttiva UE 2775/2003 in tema di contabilità societaria come in precedenza previsto);

per la determinazione del valore dei beni da assicurare, va considerato il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile, o il costo di rimpiazzo di beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso;

 è prevista l’esclusione dell’applicabilità dei limiti sullo scoperto, sui massimali, nonché sulla proporzionalità dei premi al rischio, anche alle società controllate e collegate alle grandi imprese (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) che, alla data di chiusura del bilancio, soddisfano entrambi i requisiti previsti dal Decreto MEF-MIMIT 18/2025 per le grandi imprese (totale fatturato superiore a 150 milioni di euro; numero di dipendenti pari almeno a 500) e stipulano un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo;

al fine di evitare e ridurre fenomeni speculativi sui premi assicurativi, viene previsto che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, monitori, anche su segnalazione delle imprese obbligate, i premi dei contratti assicurativi;

in tema di abusi edilizi, è previsto che gli immobili assicurabili sono quelli:

– costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, oppure ultimati prima che tale titolo fosse obbligatorio;

– oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Inoltre, è precisato che per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

per gli immobili assicurati dall’imprenditore ma di proprietà di terzi, la Legge stabilisce che:

l’imprenditore è tenuto a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipula della polizza;

l’indennizzo è corrisposto dalla compagnia di assicurazione al proprietario del bene, che è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità; qualora tale vincolo non sia rispettato dal proprietario, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente alla perdita di utili derivante dall’interruzione dell’attività d’impresa a causa dell’evento catastrofale, nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario;

– in conformità con quanto disposto dall’articolo 1891, comma 4, del codice civile, viene riconosciuto all’imprenditore un privilegio relativamente al rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, nonché alla suddetta somma corrispondente alla perdita di utili.

Pubblichiamo le slide illustrate dai relatori dell’Associazione Nazione Imprese Assicuratrici – ANIA durante il seminario svoltosi lo scorso 23 giugno, la cui registrazione dei lavori è disponibile al link:

https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/1096908749/rendition/360p/file.mp4?loc=external&log_user=0&signature=210cccf177dff2748e77c2609b24a6acbdea64e99a20f3fa5d70c6e464bc56bd

Presentazione ANIA – Assicurazione obbligatoria per rischi catastrofali e calamitosi, 23 giugno 2025




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