Con la Risoluzione n. 22/2026, in allegato, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire alcuni profili applicativi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di premi di risultato e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
Il documento prende le mosse dai quesiti pervenuti all’Ente in merito al nuovo assetto del regime di tassazione agevolata previsto per i premi di produttività corrisposti ai lavoratori del settore privato negli anni 2026 e 2027.
Come noto, la normativa ha confermato l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, introducendo tuttavia due rilevanti modifiche: la riduzione dell’aliquota all’1% e l’elevazione del limite massimo di imponibile agevolabile da 3.000 a 5.000 euro lordi annui.
Il chiarimento principale riguarda l’ipotesi in cui il lavoratore, in alternativa all’erogazione monetaria del premio, scelga di convertire le somme in beni e servizi di welfare aziendale ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, secondo quanto consentito dalla disciplina dei premi di risultato.
In tale contesto, era stato sollevato il dubbio se il nuovo limite di 5.000 euro dovesse applicarsi anche a queste forme di conversione in servizi welfare.
L’Agenzia delle Entrate ha risolto la questione in senso positivo, adottando una lettura sistematica della normativa.
È stato infatti chiarito che la facoltà di conversione del premio in welfare non altera la natura agevolata dell’erogazione e che, pertanto, anche in tali ipotesi trova applicazione il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
Ne consegue che il regime fiscale di favore, sia in caso di erogazione monetaria sia in caso di conversione in benefit, opera entro il medesimo plafond aggiornato.
La Risoluzione richiama infine la continuità con i precedenti documenti di prassi in materia (circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 2016), che restano applicabili per quanto compatibili con il nuovo quadro normativo.
All.to
AdE-risoluzione-22-2026-pdr
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