La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in riscontro ai quesiti ricevuti, con la circolare n.3/2020, in allegato, fornisce indicazioni in ordine alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per la presentazione dell’istanza all’INPS di accesso all’assegno ordinario di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
La suddetta circolare ricorda che, ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS è necessario esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale ex articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015 (cfr. nostra informativa dello scorso 3 febbraio).
Infatti, il datore di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla situazione di crisi.
Con specifico riferimento al Fondo di integrazione salariale, con la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, comma 207, lettera a), in relazione al processo di Riforma degli Ammortizzatori, viene ampliata la platea dei soggetti tutelati dal FIS, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche solo un dipendente, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ossia della CIGO, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.
Gli adempimenti ex articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, si applicano ora, quindi, ad una più estesa platea di datori di lavoro che hanno necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, accedendo all’assegno di integrazione salariale del FIS.
In ordine agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro per l’accesso all’assegno di integrazione salariale del FIS, relativamente alla documentazione e ai dati richiesti per comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di accesso al pagamento diretto, il Dicastero fornisce importanti chiarimenti.
Al fine di consentire ai soggetti che entrano ex novo, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, di adeguarsi ai nuovi adempimenti e nuovi oneri posti dalla legge di bilancio 2022, viene reso possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, atteso anche l’attuale contesto emergenziale, presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate.
Pertanto, per tale periodo l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (legge 234 del 2021 e decreto legge n. 4 del 2022), fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto.
Per quanto attiene invece alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.toMLcir3-2022-FIS
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