Su smart working e assenze indennizzate proroga fino a marzo per i lavoratori fragili
Aiuti su wedding e ristorazione, quota riservata oltre 100mila €
Contributi turismo, spese da dettagliare voce a voce
Intesa, risorse da 1,2 miliardi per le imprese del turismo
Autotrasporto, alta tensione sui rincari
CONVENZIONI | Rinnovato l’accordo UNI/Confindustria 2022 per l’abbonamento e la consultazione delle norme tecniche

E’ stato rinnovato anche per il 2022 l’accordo di Confindustria con l’Ente Italiano di Normazione (UNI) per l’abbonamento alla consultazione della raccolta completa delle norme UNI da parte delle aziende aderenti al Sistema Confindustria .
Nel riconoscere il ruolo svolto dalla normazione tecnica volontaria a supporto della competitività e dell’innovazione delle imprese, Confindustria e UNI hanno voluto confermare anche per il 2022 la consultazione on-line dei testi integrali di tutte le norme tecniche nazionali, europee e quelle internazionali ISO, ad un prezzo molto conveniente.
Infatti, grazie a tale convenzione, UNI garantisce alle aziende aderenti al sistema Confindustria la possibilità di acquisire la licenza d’uso delle norme UNI a un prezzo annuo così determinato:
- Raccolta completa UNI per aziende con meno di 50 dipendenti – Euro 200,00 (oltre IVA);
- Raccolta completa UNI per aziende con oltre 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni – Euro 300,00 (oltre IVA);
- Selezione norme UNI citate nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Per tutte le aziende la consultazione di questo pacchetto di norme è consentita al prezzo agevolato di € 50,00 (oltre IVA). Il dettaglio delle norme è contenuto nel relativo allegato;
- Selezione norme UNI NTC “Norme Tecniche per le costruzioni”. Per tutte le aziende la consultazione di questo pacchetto è consentita al prezzo agevolato di € 140,00 (oltre IVA). Le norme contenute sono specificate nel relativo allegato;
- Per gli abbonamenti di cui al “Codice dei contratti pubblici” e alle “Norme tecniche per le costruzioni” viene inoltre garantita la possibilità dell’acquisto di tali norme al prezzo speciale di €15,00 cadauna (oltre IVA).
Le Aziende interessate dovranno far pervenire alla nostra Associazione ([email protected]) le richieste di sottoscrizione degli abbonamenti, per la vidimazione e l’inoltro ad UNI da parte nostra.
La durata dell’abbonamento è stabilita in numero 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione.
Allegato3_Codice ContrattiPubblici_2022 Allegato4_NTC_2022 ModuloUNI2022
LAVORO | Obblighi formativi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro: circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n.1/2022

Come noto, l’art. 13 del DL 146/2021, convertito dalla L. 251/2021, ha introdotto importanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di Salute e Sicurezza del lavoro.
Con la circolare n.1/2022, in allegato, l’INL fornisce le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.
L’Ispettorato si riserva poi di fornire, con successiva nota, le indicazioni relative alle ulteriori novità introdotte dal DL n. 146/2021.
Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.
Dirigenti e preposti
Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.
Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque – riporta la circolare – formulare alcune osservazioni.
La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 già citato, occorre inoltre specificare – continua la circolare – quanto segue.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”).
Obblighi formativi e prescrizione
Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.
Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
Obbligo di addestramento
Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.
All.toINLcir1-2022
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
AMBIENTE | notizie di rilievo in materia ambientale 14/18 febbraio 2022

DL Proroghe – aggiornamento
Vi informiamo che le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno concluso l’esame del DL Proroghe che è attualmente in discussione presso l’Assemblea della Camera, dove in giornata è attesa l’apposizione della fiducia da parte del Governo.
Risultano approvati, in linea con le nostre proposte, l’emendamento sulla proroga al 30 giugno 2022 delle disposizioni in materia di misurazione della concentrazione delle radiazioni ionizzanti e quelli in materia di etichettatura degli imballaggi, con la proroga al 31 dicembre 2022 del termine di sospensione del relativo obbligo.
In particolare:
- l’emendamento 75. Lucchini (Lega), prevede che all’articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 101 del 2020, in materia di obblighi dell’esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». L’emendamento proroga quindi al 30 giugno 2022 l’attuale sistema di misurazione delle radiazioni per consentire alle imprese, nelle more dell’adozione del nuovo decreto che riconosca gli organismi preposti al nuovo sistema di misurazione, di adempiere agli oneri a proprio carico;
- gli emendamenti 9. Cenni (PD) e *11.67. Viviani (Lega), prevedono, innanzitutto, che fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l’applicazione dell’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, quindi dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. L’emendamento, quindi, proroga di ulteriori sei mesi l’entrata in vigore dell’obbligo (il termine precedente era fissato al 30 giugno 2022).
L’emendamento, inoltre, coordina la previsione precedente anche con quella relativa al c.d. “salva scorte”, per cui i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 (in luogo della precedente formulazione che fissava il termine al 1° luglio 2022) possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Infine, l’emendamento apporta modifiche anche ai termini per l’adozione del decreto di natura non regolamentare recante le linee guida tecniche per l’etichettatura posticipando il termine a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, rispetto a quello attuale fissato a 30 giorni.
Il provvedimento, di prossima scadenza, una volta approvato dalla Camera, passerà al Senato per l’approvazione definitiva.
PNRR, economia circolare: pubblicata la procedura per l’annullamento di proposte presentate nell’ambito degli Avvisi M2C1, Investimenti 1.1 e 1.2
Come già anticipato nella news del 16 febbraio u.s., a margine del provvedimento con cui, lo scorso 11 febbraio, il MiTE ha prorogato i termini per la presentazione delle domande per i fondi del PNRR per l’economia circolare (qui la notizia), è stata disciplinata la procedura da seguire per l’annullamento delle proposte presentate di seguito il link con le istruzioni: https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-economia-circolare-pubblicata-la-procedura-l-annullamento-di-proposte-presentate
Tutti i soggetti destinatari che intendano annullare una o più proposte presentate, potranno farlo inviando una comunicazione PEC all’indirizzo[email protected], allegando tutta la documentazione elencata in procedura.
L’attivazione della procedura di annullamento è consentitaentro e non oltre le ore 23:59 del giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle proposte a valere su ciascuna delle 7 Linee di intervento.
Per compilare eventuali nuove proposte sostitutive, non è necessario attendere comunicazioni di avvenuto annullamento.
PNRR – MiTE stato di avanzamento
Vi informiamo che al seguente link è disponibile l’aggiornamento (febbraio 2022) del MiTE sullo stato di avanzamento del PNRR.
In particolare, il Ministero informa che è al lavoro per raggiungere nei tempi il conseguimento degli 11 obiettivi del PNRR previsti per fine giugno (4 investimenti e 7 riforme), dopo aver realizzato a fine dicembre 2021 tutti e 7 gli obiettivi del Piano.
I bandi già lanciati per impianti di trattamento dei rifiuti hanno ricevuto un’ottima risposta. Sono già stati lanciati bandi per 2,5 miliardi, che saranno assegnati nei prossimi mesi: impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti (1,5 miliardi), progetti “faro” di economia circolare (0,6 miliardi), isole verdi (0,2), interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (0,27).
Nel prossimo semestre saranno avviate procedure e bandi per altri 10 miliardi di euro: sviluppo agrivoltaico (1,1 miliardi), promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo (2,2), sviluppo del biometano (1,92), rafforzamento smart grid (3,61), interventi su resilienza climatica reti (0,5), sviluppo di sistemi di teleriscaldamento (0,2), tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano (0,33).
La prima M&T (Milestone & Target) da conseguire a marzo, il Decreto ministeriale per la digitalizzazione dei parchi, è già pronto in bozza. Entro il 30 giugno 2022, dopo la digitalizzazione dei parchi, il Mite deve adottare la strategia nazionale per l’economia circolare e approvare il piano per il sostegno degli enti locali. Ci sono poi fondi per cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali e 160 milioni per ricerca e sviluppo sull’idrogeno. È prevista l’entrata in vigore di incentivi fiscali a sostegno della produzione e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti.
Altre riforme sono la semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico e contro il dissesto idrogeologico, e misure per facilitare la gestione dei servizi idrici integrati. È previsto al 30 giugno il varo del programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Infine, 450 milioni sono destinati alla produzione di nuovi elettrolizzatori per l’idrogeno verde.
A contribuire al raggiungimento degli obiettivi in termini di decarbonizzazione ci sono inoltre 3 gigawatt di nuova potenza da fonti rinnovabili da mettere a bando nei prossimi sei mesi (FER1), dopo l’aggiudicazione di 1,8 gigawatt a gennaio.
Al medesimo link sono disponibili anche le slide che illustrano lo stato di avanzamento PNRR – MiTE.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.
Economia circolare e contributi alle imprese: al via il credito d’imposta per l’acquisto di materiali di recupero
Con il decreto del 14 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33, i ministri della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze hanno definito i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’ accesso al credito di imposta ex art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero.
Il MiTE informa che le istanze potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022 e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.
Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità.
Al seguente link è disponibile la documentazione per la presentazione della domanda di concessione del contributo
Bonus Idrico – dal 17 febbraio online la piattaforma per chiedere il rimborso
Il MiTE informa che a partire dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022 sarà possibile richiedere sull’apposita piattaforma on line, (https://www.bonusidricomite.it), il bonus idrico di cui al DM n. 395 del 27/9/2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06314/sg).
Il bonus è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario e può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico. Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano effettuato nel corso dell’anno 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
Si ricorda, inoltre, agli utenti che il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.
Al seguente link sono disponibili tutte le informazioni utili.
D.lgs. n. 36 del 2003 in materia di discariche – scadenze ex. art. 16-ter (deroghe)
Segnaliamo le scadenze ex art. 16-ter, lettere c) e c-bis) del d.lgs. n. 36 del 2003, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.”
In particolare, le suddette scadenze prevedono che sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies del d.lgs. n. 36 del 2003 qualora, rispettivamente:
- fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;
- a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.
A questo proposito, vi invitiamo a segnalarci eventuali problematiche e criticità per il rispetto delle tempistiche, in modo tale da consentirci di attivare in tempo eventuali azioni specifiche.
Si riporta di seguito, ad ogni buon fine, il testo integrale della disposizione.
Art. 16-ter. Deroghe
- Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto qualora:
- a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all’Allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l’ambiente in base alla valutazione dei rischi;
- b) l’autorità territorialmente competente conceda un’autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;
- c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;
c-bis) a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.
- In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l’autorità territorialmente competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.
- Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:
- a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6 dell’Allegato 4;
- b) Btex e olio minerale di cui alla tabella 4 dell’allegato 4;
- c) PCB di cui alla tabella 3 dell’Allegato 4;
- d) carbonio organico totale (TOC) e PH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
- e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.
- Con cadenza triennale, il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, nell’ambito degli obblighi di relazione sull’attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsti dall’articolo 15 della medesima direttiva, invia alla Commissione europea una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtù del presente articolo, sulla base delle informazioni ricevute dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione è elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.
UNI – aggiornamenti
Vi inviamo di seguito le news di maggiore interesse in materia di normazione tecnica, predisposte e selezionate dall’UNI.
Per ognuna di queste news, cliccando sul relativo link, verrete indirizzati agli approfondimenti.
- Idrogeno: stazioni di rifornimento
Mercoledì 16 febbraio 2022
Pubblicata la UNI ISO 19880 parte 1.
- Standard europei tempestivi per un Mercato Unico verde e digitale
Venerdì, 11 Febbraio 2022
Il 2 marzo si tiene il 2° workshop organizzato dalla Commissione europea e dal CEN-CENELEC per parlare di standardizzazione e Mercato Unico.
- Emissioni da sorgente fissa
Lunedì, 14 Febbraio 2022
Poter misurare le emissioni in atmosfera provenienti da sorgenti fisse è senza dubbio un aspetto rilevante nella tutela ambientale. La qualità dell’aria è da sempre un elemento essenziale per poter garantire agli individui un ambiente sano che rispetti anche i principi di contenimento energetico.
AGEVOLAZIONI | Nuovo stanziamento risorse per investimenti 4.0, risparmio energetico, economia circolare e sostenibilità ambientale

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto che disciplina i finanziamenti garantiti dal programma d’investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione e istituisce un nuovo regime di aiuti per sostenere – con 678 milioni di euro – gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella realizzazione di progetti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico.
In particolare, i finanziamenti previsti dal nuovo regime di aiuti sono destinati per circa 250 milioni agli investimenti da realizzare nelle regioni del Centro – Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), mentre circa 428 milioni sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.
L’importo massimo agevolabile per ogni investimento innovativo non potrà essere superiore a 3 milioni di euro e dovrà favorire la trasformazione digitale dell’attività manifatturiera delle Pmi attraverso l’utilizzo di tecnologie abilitanti individuate dal piano Transizione 4.0. Una particolare attenzione verrà rivolta ai progetti che puntano a favorire l’economia circolare, la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.
Le imprese che richiederanno l’agevolazione non dovranno però aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso uno stabilimento situato in un’altra parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) che realizzi prodotti o servizi oggetto dell’investimento, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
Le agevolazioni verranno concesse utilizzando le possibilità offerte dal Temporary framework comunitario. Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Le PMI interessate potranno presentare domanda nei termini e nelle modalità che verranno definite con un successivo provvedimento ministeriale.