LAVORO | Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica: messaggio INPS n. 1459/2022

Come noto, in sede di riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’articolo 1, comma 216, della legge di Bilancio 2022, ha inserito all’articolo 44 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter, con cui si prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

L’INPS con il messaggio n. 1459/2022, in allegato, illustra i contenuti della nuova misura e le condizioni di accesso alla prestazione, fornendo inoltre le relative istruzioni procedurali e operative.

Possono accedere alla misura in commento, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Inoltre, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 6/2022, l’impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di CIGS, oltre che riguardare i limiti di durata complessiva dei trattamenti, può scaturire anche da aspetti di tipo “oggettivo” che precludono all’azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario tipizzate nel D.lgs n. 148/2015.

È il caso, in particolare, in cui opera la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 22 del medesimo decreto legislativo, secondo cui “una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione”, ovvero qualora l’impresa non abbia neanche i requisiti per accedere alla proroga CIGS di cui all’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015, in quanto non “presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale”.

Ricordiamo che il nuovo periodo di CIGS – concesso in deroga ai menzionati articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 – può avere una durata massima di 52 settimane fruibili – anche in modo frazionato – nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

All.to

 Messaggio_numero_1459_del_31-03-2022




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