Nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Attuazione dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il provvedimento fornisce le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell’attuazione dell’Investimento 5.2 del PNRR, il cui stanziamento complessivo ammonta a 750 milioni di euro. Di queste risorse, il 40% è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico sarà fissata la data di apertura dello sportello agevolativo, che sarà rivolto:
- a nuove domande di Contratto di sviluppo;
- previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate al soggetto gestore (Invitalia) il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Queste istanze devono avere ad oggetto programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020 e devono contenere gli elementi necessari a consentire al Soggetto gestore l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto 13/01/2022
La modulistica sarà disponibile non oltre il 31 marzo 2022.
Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese che, in sede di prima applicazione, sono:
- a) agroindustria;
- b) design, moda e arredo;
- c) automotive;
- d) microelettronica e semiconduttori;
- e) metallo ed elettromeccanica;
- f) chimico/farmaceutico.
I programmi possono essere realizzati da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della medesima filiera; o da una sola imprese, a condizione che il programma presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche (mix di contributo a fondo perduto in conto impianti, contributo a fondo perduto alla spesa, finanziamento agevolato e contributo conto interessi). A tal proposito, ricordiamo che, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia, valevole dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, relativa alle sole zone che rientrano nella deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (c.d. “zone a”), ovvero Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, a partire dal 1° gennaio 2022, può essere richiesta l’applicazione delle nuove intensità di aiuto (30% per gli investimenti realizzati nelle Regioni Molise, Basilicata e Sardegna, 40% per gli investimenti realizzati nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, oltre alle maggiorazioni del 10% in caso di investimenti realizzati da medie imprese e del 20% in caso di investimenti realizzati da piccole imprese).
Inoltre, al fine di sostenere più tangibilmente lo sviluppo delle attività economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, su richiesta dell’impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
L’aiuto relativo a questa Sezione, può agevolare solo i costi degli investimenti in attività materiali e immateriali (i costi relativi all’acquisto di terreni possono essere inclusi solo nella misura in cui sono parte di un investimento per la produzione di beni o la prestazione di servizi) e sono esclusi investimenti finanziari. L’intensità di aiuto non può superare il 15 % dei costi ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese, e per le zone ammesse alle deroghe dell’articolo 107.3.a e 107.3.c del TFUE l’intensità di aiuto può essere aumentata dell’intensità di aiuto stabilita nella Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell’aiuto nella zona interessata (quella sopra citata). L’importo complessivo dell’aiuto concesso non supera i 10 milioni di euro per impresa. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022;
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