Coperture Sace fino a fine anno. Arrivano garanzie a mercato
Cantieri, 3 miliardi per il 2022
ZES | ZONE ECONOMICHE SPECIALI Chiarimenti su credito d’imposta investimenti esteso agli immobili, introduzione nuovi contratti di sviluppo, riperimetrazione ZES.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 36/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” cd decreto PNRR 2, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-30&atto.codiceRedazionale=22G00049&elenco30giorni=false recante norme finalizzate al rispetto degli obiettivi indicati dal Piano con scadenza ravvicinata.
L’art. 37 del provvedimento contiene indicazioni che riguardano le zone economiche speciali, con particolare riferimento all’introduzione di contratti di sviluppo dedicati, chiarimenti in merito al credito d’imposta investimenti esteso agli immobili e la riperimetrazione delle aree.
Per sostenere maggiormente gli investimenti all’interno delle ZES, sarà introdotta in queste aree una forma apposita di Contratti di sviluppo. Una prossima delibera CIPESS stanzierà in proposito 250 milioni di euro provenienti dalla programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Queste risorse confluiranno nel Piano di Sviluppo e Coesione 2021-2027 del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale definirà – d’intesa con il ministro per il Sud e la Coesione territoriale – le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione dei Contratti di sviluppo, privilegiando la massima semplificazione e la riduzione dei tempi
Per superare difficoltà di interpretazione delle norme precedenti, il nuovo decreto-legge chiarisce che tra gli investimenti all’interno delle ZES soggetti a credito d’imposta sono compresi sia l’acquisto di terreni, sia l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti.
Infine, come già anticipato in precedenti comunicazioni, i Commissari straordinari delle singole ZES potranno proporre una modifica dei confini delle rispettive aree, nel rispetto del limite massimo della superficie già stabilito per ogni Regione. La nuova perimetrazione sarà adottata con un DPCM su proposta del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, sentita la Regione competente.
Il DL “PNRR 2” prevede anche l’emanazione di un prossimo DPCM – adottato su proposta del ministro per il Sud e la Coesione territoriale – che definirà nello specifico le procedure di istituzione, le modalità di funzionamento e la governance delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), nonché le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione.
RICERCA | Pubblicati esiti bandi Centri nazionali, ecosistemi innovazione
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha pubblicato i decreti relativi agi esiti dei bandi “Ecosistemi dell’Innovazione” e “Centri Nazionali”, di cui alla Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa del PNRR
Nello specifico:
Ø decreto direttoriale esiti prima valutazione centri nazionali;
Ø decreto direttoriale esiti prima valutazione ecosistemi dell’innovazione;
Ø tabella A che contiene le proposte progettuali per i Centri nazionali ammesse alla fase 2;
Ø tabella B che contiene le proposte progettuali per gli ecosistemi ammesse alla fase 2.
Il Ministero comunica ai soggetti proponenti i relativi esiti unitamente, per le proposte di cui alla Tabella B, alle istruzioni operative per la partecipazione alla Fase 2 prevista dall’Avviso.
Decreto Direttoriale n. 703 del 20-4-2022 Decreto Direttoriale n. 703 Tab B_esiti valutazione Fase II Decreto Direttoriale n. 703 Tab B_esiti valutazione Fase II
3^ edizione Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, 4 -5- 6 maggio 2022. Programma
Vi informiamo che il prossimo 4, 5 e 6 maggio si svolgerà la 3^ edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro.
L’evento vuole essere un momento di condivisione, dibattito e apprendimento sulle tematiche legate al mondo della formazione e del lavoro con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita del capitale umano, culturale e sociale del Mezzogiorno.
Trasmettiamo in allegato il programma dei lavori.
Programma Borsa Mediterranea Formazione Lavoro – 3^ edizione
AUTOTRASPORTO | Incentivi per rinnovo parco veicolare e acquisto veicoli ad elevata sostenibilità. Dal 2 maggio al 10 giugno 2022 presentazione domande per primo periodo di incentivazione
Informiamo che da oggi 2 maggio 2022 apre lo sportello per la presentazione delle domande per la richiesta di incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto, iscritte al R.E.N. ed all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
Modalità di presentazione delle istanze, nonché indicazioni sulle fasi di prenotazione, rendicontazione e istruttoria procedimentale, sono state definite con decreto 12 aprile 2022 n. 155 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che sostituisce il precedente provvedimento del 7 aprile.
Modalità di funzionamento
Il procedimento relativo all’inoltro delle domande di ammissione ai benefici è articolato in due fasi distinte e successive:
– la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo, sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda, secondo i termini e le modalità previste dal decreto;
– la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
Sono previsti due periodi di incentivazione:
– primo periodo: dal 2 maggio 2022 al 10giugno 2022;
– secondo periodo: dal 3 ottobre 2022 al 16 novembre 2022;
all’interno dei quali, fermo restando l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all’incentivo.
Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti.
Soggetti beneficiari, termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande
Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.
Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all’interno dei due periodi di incentivazione.
Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM all’indirizzo https://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione .
All’interno del primo periodo di incentivazione le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 2 maggio 2022 e fino e non oltre le ore 16,00 del 3 giugno 2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a [email protected]
All’interno del secondo periodo di incentivazione le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 3 ottobre 2022 e fino e non oltre le ore 16,00 del 16 novembre 2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a [email protected]
L’istanza dovrà essere inoltrata, a pena di inammissibilità unitamente alla seguente documentazione:
- a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito modello informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Il modello informatico di tipo «pdf editabile» dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potrà essere reperito al sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: https://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione;
- b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
- c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459 (ovvero a far data dal 16 dicembre 2021) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459.
Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).
Decreto Direttoriale 12 aprile 2022, n. 155 DECRETO DIRETTORIALE 148_2022
INTERNAZIONALIZZAZIONE | MAROCCO: webinar “Italia-Marocco: Opportunità di business e strumenti per le imprese”. B2B e stand virtuale, 23 maggio, h. 11.30
Il prossimo 23 maggio h. 11.30 si svolgerà il webinar Italia-Marocco: Opportunità di business e strumenti per le imprese, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Rabat e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), con il supporto di Confindustria.
L’evento pone l’obiettivo di presentare le opportunità di collaborazione per le aziende italiane e marocchine nei settori Agri-tech (focus su macchine agricole, mezzi e attrezzature agricole, macchine correlate e software gestionali per l’agricoltura, la trasformazione alimentare) ed Energie Rinnovabili (focus su eolico, solare).
Sarà altresì occasione per presentare gli strumenti finanziari a supporto delle imprese messi a disposizione dalle istituzioni dei due paesi, nonché la nuova Piattaforma CDP Business Matching.
A seguito della sessione plenaria, è prevista la realizzazione di una sessione di incontri B2B per le imprese che ne avranno fatto richiesta entro il 16 maggio.
Per le imprese associate a Confindustria che richiederanno i B2B attraverso uno stand virtuale entro il 16 maggio è previsto un Codice Premium (CONF2022) da inserire nell’apposito campo di registrazione.
Al seguente link è disponibile la pagina dedicata dell’evento: https://businessmatching.cdp.it/it/dashboard/eventi/morocco?id=28
In allegato si riportano l’Agenda della giornata di lavoro, che si svolgeranno in italiano e francese, e le linee guida per richiedere uno stand virtuale durante i B2B.
20220428draft_agenda_webinar_marocco_cdp_it_v-2 Invito_Webinar_MAROCCO_IT_27042022 linee-guida-digital-expo-center-italia-marocco_le-opportunit-di-business-e-gli-strumenti-per-le-imprese
INTERNAZIONALIZZAZIONE | Proposta UE di misure a sostegno dell’Ucraina, tra cui la sospensione temporanea di dazi antidumping e salvaguardia
La Commissione europea ha nei giorni scorsi presentato una proposta di regolamento volta ad introdurre misure di liberalizzazione del commercio a sostegno dell’Ucraina.
In pratica, si propone di sospendere per un periodo di un anno tutti i dazi sui prodotti ucraini esportati nell’Unione europea, incluse le misure antidumping e di salvaguardia applicate dall’UE.
A livello procedurale, la proposta di regolamento dovrà ora essere discussa dagli Stati membri nell’ambito del Consiglio ed in Parlamento europeo prima dell’entrata in vigore.
il documento è consultabile al seguente collegamento:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0195&from=EN
Per ulteriori approfondimenti: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2671
AUTOTRASPORTO | Accesso alla professione e mercato trasporto su strada: decreto MIMS di attuazione delle modifiche introdotte ai Regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n.1072/2009 con il Regolamento (UE) 2020/1055
È stato pubblicato sulla G.U. n° 90 del 16 aprile 2022, il decreto n.145 dell’8 aprile 2022, con il quale l’Italia ha recepito alcune modifiche contenute nel cosiddetto “Pacchetto mobilità” dell’Unione Europea, che interessano, in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada (Mobility Package).
Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito, le novità contenute nel provvedimento.
Ambito di applicazione
Le imprese che esercitano o che intendono esercitare l’attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi (legge 6 giugno 1974 n. 298), dimostrando il solo requisito dell’onorabilità.
Per quelle che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate rimangono gli adempimenti previsti dal Regolamento 1071/2009, così come modificato dal Regolamento 1055/2020: possesso dei 4 requisiti per l’accesso alla professione (onorabilità; idoneità professionale; idoneità finanziaria; stabilimento).
Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada
Per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e l’iscrizione al REN, l’impresa di trasporto deve essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori (3 requisiti: onorabilità, idoneità professionale e idoneità finanziaria) e dimostrare anche di possedere il requisito dello stabilimento.
Viene stabilità l’inapplicabilità per l’accesso al mercato dell’art.2, comma 227, Legge 24 dicembre 2007 n.244, per le imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di autotrasportatore di merci su strada con veicoli di massa a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate. Conseguenza di ciò, per accedere alla professione è sufficiente avere anche un solo veicolo in disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà; usufrutto; acquisto contratto di riservato dominio; leasing; comodato; locazione senza conducente) e di qualunque classe Euro (infatti, vengono meno le 80 tonnellate con il nuovo decreto cui va affiancato il Regolamento 1055/2020 che ha eliminato la possibilità per gli Stati membri di prevedere norme ulteriori e più restrittive, decadendo così la previsione che richiedeva veicoli di classe Euro V per l’accesso al mercato).
Requisito di stabilimento
Permane per la dimostrazione del requisito dello stabilimento, la soddisfazione delle disposizioni contenute nel Decreto MIT 25 gennaio 2012.
Le imprese già esercenti sono tenute ad aggiornare i propri dati sul requisito di stabilimento, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve essere presentata contestualmente all’aggiornamento annuale dell’idoneità finanziaria presso i competenti UMC, e comunque non oltre 1 anno dall’entrata in vigore del decreto osservato; invece, per le imprese che intendono esercitare l’attività di autotrasportatore, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio devono dimostrare tale requisito con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente gli aggiornamenti a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento 1055/2020.
Ai fini del rispetto del rapporto tra veicoli/conducenti detenuti dall’impresa e l’attività di trasporto effettuata (fatturato) prevista dall’art.5, comma 1, lettera g), del Regolamento 1071/2009, vengono considerate – in una prima fase – solamente le operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore nelle quali l’impresa svolge il ruolo di vettore materiale del servizio
Per le imprese di trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, il requisito dello stabilimento è soddisfatto con la titolarità dell’autorizzazione generale rilasciata dal MISE, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.
Requisito di onorabilità
Tale requisito è sussistente qualora sia posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti:
- a) dall’amministratore unico, ovvero dai membri del CDA, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- c) dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare;
- d) dall’impresa, in quanto applicabile.
Per la dimostrazione del requisito, nelle more dell’approvazione del DDL di delegazione europea 2021 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché degli atti della Commissione previsti dall’articolo 6, par. 2-bis, del Regolamento 1071/2009, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 5, decreto legislativo 395/2000.
Requisito di idoneità finanziaria
Restano valide le modalità di dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria previste dall’art. 7 del Regolamento 1071/2009 (attestazione revisore contabile; fidejussione bancaria o assicurativa; assicurazione di responsabilità professionale per i primi 2 anni di esercizio).
La dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è effettuata con riferimento agli importi enunciati dall’art.7, par. 1, primo comma, lett. a), b) e c), del Regolamento 1071/2009), ovvero:
- a) 9 000 EUR per il primo veicolo a motore;
- b) 5 000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; e
- c) 900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate.
L’importo di cui alla lettera c) si applica anche ai veicoli a motore o ai veicoli accoppiati aventi massa a carico superiore a 1,5 e fino a 2,5 tonnellate.
DECRETO MIMS 08.04.2022, N. 145-ACCESSO AL MERCATO _PROFESSIONE.pdf|
Requisito di idoneità professionale
È rimasta invariata la dimostrazione del requisito per le imprese aventi veicoli di massa complessiva pari o superiori a 3,5 tonnellate, che devono indicare un gestore dei trasporti in possesso di attestato per il trasporto nazionale e/o internazionale, ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento 1071/2009.
A seguito della modifica dell’ambito applicativo dei Regolamenti, le imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, per ottenere la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada sono chiamate a indicare quale gestore dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci.
Qualora il gestore sia in possesso di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto nazionale, può conseguire l’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci se dimostra di aver svolto le relative funzioni presso imprese della tipologia su menzionata per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.
Un esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci è, invece, richiesto per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto 30 luglio 2012. L’ammissione all’esame integrativo è riservata ai soggetti che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.