LAVORO | Congedo di paternità obbligatorio al genitore intenzionale – Messaggio INPS n. 3322/2025

L’INPS ha pubblicato l’allegato messaggio n. 3322/2025, con il quale ha fornito ulteriori precisazioni sulla sentenza n. 115 del 2025 della Corte Costituzionale in materia di fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte di una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile sulla materia.

In particolare nel precedente messaggio n. 2450/2025 (cfr. nostra informativa del 26 agosto u.s.) l’Istituto aveva stabilito che il diritto al congedo per il genitore in una coppia di donne iscritte nei registri dello stato civile sorgesse dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia non erano stati chiariti gli aspetti riguardanti le donne che avevano già fruito del congedo chiedendo l’anticipazione ai datori di lavoro e vedendoselo negare o che avevano chiesto il pagamento diretto all’Istituto e alle quali la domanda era stata respinta.

L’INPS ha chiarito che la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti in data antecedente al 24 luglio 2025 (data in cui l’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 ha cessato di produrre effetti).

È stato evidenziato, inoltre, che non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 e delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della predetta sentenza della Corte Costituzionale, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell’INPS, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale e del termine di decadenza annuale (cfr. messaggio INPS n. 4301 del 17 dicembre 2024).

All.to

Messaggio INPS n. 3322_2025

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