AUTOTRASPORTO | Accesso alla professione e mercato trasporto su strada: decreto MIMS di attuazione delle modifiche introdotte ai Regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n.1072/2009 con il Regolamento (UE) 2020/1055

È stato pubblicato sulla G.U. n° 90 del 16 aprile 2022, il decreto n.145 dell’8 aprile 2022, con il quale l’Italia ha recepito alcune modifiche contenute nel cosiddetto “Pacchetto mobilità” dell’Unione Europea, che interessano, in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada (Mobility Package).

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito, le novità contenute nel provvedimento.

 

Ambito di applicazione

Le imprese che esercitano o che intendono esercitare l’attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi (legge 6 giugno 1974 n. 298), dimostrando il solo requisito dell’onorabilità.

Per quelle che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate rimangono gli adempimenti previsti dal Regolamento 1071/2009, così come modificato dal Regolamento 1055/2020: possesso dei 4 requisiti per l’accesso alla professione (onorabilità; idoneità professionale; idoneità finanziaria; stabilimento).

 

Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada

Per ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e l’iscrizione al REN, l’impresa di trasporto deve essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori (3 requisiti: onorabilità, idoneità professionale e idoneità finanziaria) e dimostrare anche di possedere il requisito dello stabilimento.

Viene stabilità l’inapplicabilità per l’accesso al mercato dell’art.2, comma 227, Legge 24 dicembre 2007 n.244, per le imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di autotrasportatore di merci su strada con veicoli di massa a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate. Conseguenza di ciò, per accedere alla professione è sufficiente avere anche un solo veicolo in disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà; usufrutto; acquisto contratto di riservato dominio; leasing; comodato; locazione senza conducente) e di qualunque classe Euro (infatti, vengono meno le 80 tonnellate con il nuovo decreto cui va affiancato il Regolamento 1055/2020 che ha eliminato la possibilità per gli Stati membri di prevedere norme ulteriori e più restrittive, decadendo così la previsione che richiedeva veicoli di classe Euro V per l’accesso al mercato).

 

Requisito di stabilimento

Permane per la dimostrazione del requisito dello stabilimento, la soddisfazione delle disposizioni contenute nel Decreto MIT 25 gennaio 2012.

Le imprese già esercenti sono tenute ad aggiornare i propri dati sul requisito di stabilimento, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve essere presentata contestualmente all’aggiornamento annuale dell’idoneità finanziaria presso i competenti UMC, e comunque non oltre 1 anno dall’entrata in vigore del decreto osservato; invece, per le imprese che intendono esercitare l’attività di autotrasportatore, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio devono dimostrare tale requisito con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente gli aggiornamenti a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento 1055/2020.

Ai fini del rispetto del rapporto tra veicoli/conducenti detenuti dall’impresa e l’attività di trasporto effettuata (fatturato) prevista dall’art.5, comma 1, lettera g), del Regolamento 1071/2009, vengono considerate – in una prima fase – solamente le operazioni di trasporto effettuate con veicoli a motore nelle quali l’impresa svolge il ruolo di vettore materiale del servizio

Per le imprese di trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, il requisito dello stabilimento è soddisfatto con la titolarità dell’autorizzazione generale rilasciata dal MISE, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.

 

Requisito di onorabilità

Tale requisito è sussistente qualora sia posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti:

  1. a) dall’amministratore unico, ovvero dai membri del CDA, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
  2. b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
  3. c) dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare;
  4. d) dall’impresa, in quanto applicabile.

Per la dimostrazione del requisito, nelle more dell’approvazione del DDL di delegazione europea 2021 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché degli atti della Commissione previsti dall’articolo 6, par. 2-bis, del Regolamento 1071/2009, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 5, decreto legislativo 395/2000.

 

Requisito di idoneità finanziaria

Restano valide le modalità di dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria previste dall’art. 7 del Regolamento 1071/2009 (attestazione revisore contabile; fidejussione bancaria o assicurativa; assicurazione di responsabilità professionale per i primi 2 anni di esercizio).

La dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è effettuata con riferimento agli importi enunciati dall’art.7, par. 1, primo comma, lett. a), b) e c), del Regolamento 1071/2009), ovvero:

  1. a) 9 000 EUR per il primo veicolo a motore;
  2. b) 5 000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; e
  3. c) 900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate.

L’importo di cui alla lettera c) si applica anche ai veicoli a motore o ai veicoli accoppiati aventi massa a carico superiore a 1,5 e fino a 2,5 tonnellate.

DECRETO MIMS 08.04.2022, N. 145-ACCESSO AL MERCATO _PROFESSIONE.pdf|

Requisito di idoneità professionale

È rimasta invariata la dimostrazione del requisito per le imprese aventi veicoli di massa complessiva pari o superiori a 3,5 tonnellate, che devono indicare un gestore dei trasporti in possesso di attestato per il trasporto nazionale e/o internazionale, ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento 1071/2009.

A seguito della modifica dell’ambito applicativo dei Regolamenti, le imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, per ottenere la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada sono chiamate a indicare quale gestore dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci.

Qualora il gestore sia in possesso di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto nazionale, può conseguire l’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci se dimostra di aver svolto le relative funzioni presso imprese della tipologia su menzionata per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.

Un esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci è, invece, richiesto per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto 30 luglio 2012. L’ammissione all’esame integrativo è riservata ai soggetti che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.




INTERNAZIONALIZZAZIONE | Webinar “La Nuova Fiscalità degli Emirati Arabi Uniti e l’impatto per le Imprese italiane”

Lunedì 9 maggio p.v. alle ore 15.00 avrà luogo il Webinar “La Nuova Fiscalità degli Emirati Arabi Uniti e l’impatto per le Imprese italiane”, organizzato in collaborazione con la Joint Italian Arab Chamber of Commerce.

 

Il Webinar sarà l’occasione per approfondire gli aspetti fiscali e normativi del Paese ed i potenziali effetti sugli scambi commerciali e gli investimenti italiani negli EAU.

 

Si allega Programma. Gli interessati potranno inviare richiesta di partecipazione entro venerdì 6 maggio p.v. ai nostri uffici ([email protected]) per ricevere apposito link di collegamento ai lavori.




CREDITO | Rapporto AIFI 2021 sul mercato italiano del private capital

È stato pubblicato il Rapporto annuale AIFI “Il mercato italiano del private equity, venture capital e private debt”, riferito al 2021.

 

In sintesi, il Rapporto rileva che nel 2021 gli operatori del mercato del private equity, venture capital e private debt hanno investito in Italia 16,9 miliardi di euro in quasi 1.000 operazioni, a fronte di una raccolta complessiva di oltre 6,7 miliardi di euro.

 

Gli operatori attivi in Italia che, nel corso del 2021, hanno svolto almeno una delle attività di investimento, disinvestimento o raccolta sono stati 206. Nel dettaglio: 44 hanno effettuato attività di raccolta; 176 hanno realizzato almeno un investimento; 60 hanno disinvestito almeno una partecipazione.

 

In particolare:

– in private equity e venture capital sono stati investiti 14,7 miliardi di euro con riferimento a 654 operazioni, a fronte di una raccolta pari a 5,8 miliardi e disinvestimenti per poco più di 2,7 miliardi;

 

– in private debt sono stati investiti 2,2 miliardi di euro con riferimento a 275 operazioni, a fronte di una raccolta pari a 978 milioni e di rimborsi per 350 milioni di euro.




AGEVOLAZIONI | Accordi per l’Innovazione per progetti d’importo superiore a 5 milioni di euro. Apertura sportello: domande dal prossimo 11 maggio

In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sugli Accordi per l’Innovazione, ricordiamo che a partire dalle ore 10.00 del prossimo 11 maggio, le imprese potranno presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione per progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale d’importo superiore a 5 milioni di euro.

 

Con decreto direttoriale 18 marzo 2022, infatti, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul regime in esame, recentemente riformato dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di semplificare le procedure, favorire l’innovazione di specifici settori, salvaguardare l’occupazione e rafforzare la presenza di prodotti italiani in mercati caratterizzati da una forte competizione internazionale.

 

Per tali strumenti, di seguito dettagliati, è prevista un’allocazione complessiva di 1 miliardo di euro a valere sul Fondo complementare al PNRR.

 

Soggetti ammissibili

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.

 

Cosa finanzia

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:

  • Tecnologie di fabbricazione
  • Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
  • Tecnologie abilitanti emergenti
  • Materiali avanzati
  • Intelligenza artificiale e robotica
  • Industrie circolari
  • Industria pulita a basse emissioni di carbonio
  • Malattie rare e non trasmissibili
  • Impianti industriali nella transizione energetica
  • Competitività industriale nel settore dei trasporti
  • Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
  • Mobilità intelligente
  • Stoccaggio dell’energia
  • Sistemi alimentari
  • Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
  • Sistemi circolari

 

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi, ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.

 

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

  • il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
  • il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

 

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

 

Come funziona

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa.

Per l’attivazione della procedura negoziale, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

  • le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
  • la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
  • la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
  • la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
  • la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.

 

Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione tra i soggetti coinvolti e, successivamente alla stipula, i proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

 

La normativa di riferimento e le FAQ sono disponibili al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione

 

In particolare, evidenziamo la risposta 2.13 in tema di ricerca contrattuale, la 5.3 in tema di ordine di avvio ad istruttoria dei progetti e soprattutto la 5.4, che, nel ribadire e confermare, ai sensi del D.D. 18 marzo 2022, che per fatturato si deve intendere (convenzionalmente) il totale valore della produzione A) del conto economico, il limite dello 0,6 del rapporto tra costo del progetto e media degli ultimi due fatturati (=tot. A valore della produzione) quale soglia di accesso per presentare le domande si applica al totale dei costi di progetti prestanti in eventuali più domande da una stessa impresa.

 

Unitamente alla new, pubblichiamo la presentazione degli esperti del MiSE, le slide descrittive della Piattaforma informatica di supporto e la circolare relativa alla valutazione del principio DNSH (do no significant harm – non arrecare un danno significativo), essendo gli Accordi finanziati con risorse PNRR (com’è noto il PNRR prevede il rispetto di una serie di principi trasversali tra cui quelli in materia ambientale che includono il principio DNSH).

Circolare_22_aprile_2022_n._154211_per_web Piattaforma FCS AccordiInnovazione Slide DM 31 dicembre 2021_Accordi per l’innovazione Aprile 2022




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