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LAVORO | Congedo parentale – Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025
L’INPS con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, in allegato, ha fornito indicazioni operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, apportata dall’art. 1, comma 217, della Legge di Bilancio 2025.
In particolare, al fine di sostenere le famiglie con figli minori, i commi 217 e 218 della Legge di Bilancio hanno previsto un rafforzamento della disciplina, con due interventi:
1- per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino;
2- per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Le disposizioni si applicano rispettivamente con riferimento alle lavoratrici ed ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Per un maggiore approfondimento ed in particolare sulla decorrenza della nuova disposizione, sulle modalità di presentazione della domanda e sulle modalità di esposizione dei dati nella sezione del flusso Uniemens, si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.ti
Circolare INPS n. 95 del 26.05.2025 Allegato n. 1
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
LAVORO | Rimborso retribuzioni corrisposte a donatori di sangue – Circolare INPS n. 96 del 26 maggio 2025
L’INPS con la circolare n. 96 del 26 maggio 2025, in allegato, ha riepilogato il quadro normativo relativo al rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione e ha fornito le relative indicazioni operative.
In particolare il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.
L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Al lavoratore dipendente che sia stato accertato idoneo alla donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate corrispondenti alla giornata di riposo.
Pertanto, al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la retribuzione che sarebbe stata percepita in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa.
Al lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, diversamente, spetta la retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.
Pertanto, il lavoratore dipendente inidoneo ha diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità. Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.
Per un maggiore approfondimento ed in particolare sulle regole di determinazione della retribuzione spettante, sul rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti mediante conguaglio, sui presupposti ed i requisiti del rimborso, si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.ti Allegato n. 1 Circolare INPS n. 96 del 26.05.2025
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]