LAVORO | Conversione in legge del DL 24 marzo 2022, n. 24
Vi informiamo che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119/2022, la Legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, riguardante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”.
Segnaliamo, tra l’altro, che la Legge di conversione in commento ha inserito l’art. 9bis del DL 24/2022 con il quale si prevede in ambito formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che: “Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza”.
Inoltre, la legge di conversione ha modificato l’art. 10 del DL 24/2022 prevedendo di fatto che i termini correlati alla pandemia da Covid-19 sono così prorogati:
–fino al 30 giugno 2022: il regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working ovvero, qualora non fosse possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, equiparazione dell’assenza del lavoratore al ricovero ospedaliero);
–fino al 30 giugno 2022: il diritto allo smart working per i genitori con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES);
–fino al 31 agosto 2022: la modalità semplificata di attivazione dello smart working per i lavoratori del settore privato (in assenza quindi di accordo individuale).
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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