CREDITO | Autorizzazione Commissione europea schema di garanzia SACE previsto dal DL Aiuti
Lo scorso 19 luglio, la Commissione europea ha autorizzato il nuovo schema della Garanzia Italia di SACE, strutturato come previsto dall’articolo 15 del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. “DL Aiuti”).
Nella sostanza, sino al 31 dicembre 2022, ai sensi di quanto previsto dal nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per la crisi Russo-Ucraina adottato dalla Commissione europea lo scorso 23 marzo – SACE può concedere garanzie con coperture comprese tra il 70 e il 90%, di durata massima di 8 anni, a seconda del fatturato e della dimensione di impresa, in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma (nuovi prestiti, leasing finanziari e operazioni di factoring) concessi alle imprese (PMI e di grandi dimensioni), che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi bellica.
Ai fini dell’accesso, l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività, in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia, ovvero ancora che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano a essi riconducibili.
Compatibilmente con quanto previsto dalla sezione 2.2 del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di stato per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: i) 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi; ii) 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.
La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi, nei limiti degli importi massimi indicati dalla norma. La durata dei finanziamenti garantiti può essere estesa fino a 8 anni, con una rimodulazione di premio e percentuale di garanzia in conformità con quanto sarà disposto nella decisione della Commissione europea. Sullo stesso finanziamento non è prevista la cumulabilità della garanzia con eventuali coperture concesse ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato concessi a fronte del Covid-19.
