Pronto il decreto da oltre10 miliardi Draghi anticipa l’intervento sui salari
Stipendi, serve un Patto anti-inflazione aumento doppio per chi guadagna meno
Spunta il trattamento economico complessivo La nuova proposta di Orlando alza la soglia
Lavoro ai giovani del Sud o in due anni Italia finita
Chiude Nord Stream E anche in Italia sale il prezzo del gas
Il piano italiano Lampioni spenti e 2 gradi in meno anche nelle case
La crisi energetica
INTERNAZIONALIZZAZIONE | SANZIONI UE RUSSIA – TEMPLATE DEFINITIVO notifiche petrolifere ex art. 3 quaterdecies del Reg. 2014/833
Con riferimento alle notifiche che si rendono necessarie da parte degli Stati membri nel quadro dell’embargo petrolifero, previsto dall’articolo 3 quaterdecies del reg. 833/2014 e s.m.i., trasmettiamo in allegato il modulo in formato Excel – reso disponibile dal Ministero Affari Esteri
– che le aziende interessate dovranno compilare ed inviare all’indirizzo [email protected], per ogni operazione “una tantum” di importazione di petrolio o prodotti petroliferi provenienti dalla Federazione russa che intendono d’ora in avanti notificare.
Restano immutate le tempistiche per la corretta ricezione delle notifiche di operazioni una tantum da parte della Commissione, ossia “entro 10 giorni dall’avvenuto completamento”, da intendersi come 10 giorni dalla consegna definitiva della merce. Ciò significa, onde assicurare il buon andamento delle operazioni di notifica, che le aziende dovranno far pervenire il modulo compilato all’Unità di crisi del Ministero degli Esteri entro 6 giorni dall’avvenuto completamento, al fine di consentire l’espletamento delle necessarie operazioni di notifica.
TEMPLATE_notifiche petrolifere ex art. 3 quaterdecies reg 833
Per eventuali informazioni rivolgersi a: [email protected]
INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE PAESI TERZI – UK: proroga misure di salvaguardia prodotti siderurgici
Si segnala quanto comunicato dall’ufficio antidumping del MAECI (DGUE – Uff. X) in relazione al seguente procedimento:
REGNO UNITO – ad esito della procedura di riesame avviata nel settembre scorso, il Segretario di Stato britannico per il commercio internazionale ha stabilito la proroga di 2 anni (dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024) delle misure di salvaguardia sull’import delle seguenti 5 categorie di prodotti siderurgici provenienti dall’UE: prodotti stagnati; lamiere quarto legate e non legate; laminati commerciali e profilati leggeri (suddivisi nelle categorie 12a, laminati commerciali e profilati leggeri, e 12b, laminati non legati e profilati leggeri); vergelle legate e non legate; profilati di ferro o acciaio non legati. Non sono previsti cambiamenti per altre 10 categorie di prodotti siderurgici, alle quali continueranno ad applicarsi, fino al 30 giugno 2024, le misure originariamente stabilite. Ulteriori dettagli sono riportati nella tabella:
| 1 | Product: | Certain steel products |
| 2 | Country taking action: | United Kingdom |
| 3 | EU Countries concerned: | All EU member states |
| 4 | Type of Case: | Safeguard measures – Conclusion of a Review |
| 5 | Status + Date: | Measures for 5 product group categories are extended on 1 July 2022 for 2 years until 30 June 2024: – Tin mill products; – Non-alloy and other alloy quarto plates; – Merchant bars and light sections (split into categories 12a -alloy merchant bars and light sections- and 12b -non-alloy merchant bars and light sections); – non-alloy and other alloy wire rod; – angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel.
No change for other 10 steel product categories. They will continue to apply until 30 June 2024, as originally decided in Trade remedies notice 2021/01: – Non-alloy and other alloy hot-rolled sheet and strip; – non-alloy and other alloy cold-rolled sheet; – Metallic coated sheet; – Organic coated sheet; – Rebar; – Railway material; – Gas pipe; – Hollow section; – Large welded tube; – Other welded tube |
| 6 | Tariff codes: | Different codes in Chapter Nr. 72 and 73. |
| 7 | Comments: | This is the result of the call-in procedure, where the Secretary of State for International Trade takes a decision as to whether to vary, maintain or revoke the tariff rate quotas applicable to goods subject to the TRA reconsideration procedure initiated on 7 September 2021. Legal basis: Regulation 3(b) of the Trade Remedies (Review and Reconsideration of Transitioned Trade Remedies) Regulations 2022. |
| 8 | Contacts: | e-mail: [email protected]
website: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/thicoa-case-view?caseId=11136 |