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LAVORO | Coefficiente per la rivalutazione del TFR e dei crediti da lavoro – giugno 2022
TFR
A giugno 2022 l’indice in base 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 111,9.
Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a giugno 2022 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2021, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,04775424.
CREDITI DI LAVORO
Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 30 giugno 2022.
All.ti Tabella+Crediti+lavoro_giugno22_150722_Confindustria Tabella+TFR_giugno22_150722_Confindustria
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Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
LAVORO | Bonus carburante: circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 14 luglio 2022
Come noto, il DL n.21/2022, convertito con modificazioni dalla L. n.51/2022, ha previsto per il periodo di imposta 2022 la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri dipendenti buoni carburante, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 euro per ciascun lavoratore.
Con la circolare n. 27/E dello scorso 14 luglio, in allegato, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni per la corretta applicazione della misura, nata con la finalità di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento dei prezzi dei carburanti.
La circolare conferma sostanzialmente le prime osservazioni formulate all’indomani dell’entrata in vigore della misura.
Nel dettaglio, viene chiarito che:
– i buoni in oggetto possono essere corrisposti anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;
– il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, semprechè l’erogazione sia comunque riconducibile al rapporto di lavoro;
– nel beneficio rientrano oltre ai rifornimenti di carburante (benzina, gasolio, GPL e metano) anche ricariche di veicoli elettrici;
– il bonus carburante di 200 euro rappresenta un’agevolazione aggiuntiva rispetto a quella generale già prevista dall’art. 51, comma 3, del TUIR (valore di beni ceduti e servizi prestati non superiori nel periodo d’imposta ad euro 258,23);
– l’esenzione di cui all’art. 2 del DL 21/2022 trova applicazione per i buoni o titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e comunque entro il 12 gennaio 2023 (c.d. principio di cassa allargato), indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi;
– è possibile la sostituzione del premio di risultato (art. 1, commi da 182 a 190 della L. n.208/2015) con i buoni carburante in oggetto; attesa la temporaneità della disciplina – limitata all’anno 2022 – tali buoni sostitutivi dei premi di risultato devono essere erogati nell’anno in corso.
All.toCircolare_n_27_del_14_07_2022
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