LAVORO |Tirocini extracurriculari – Legge di Bilancio 2022: regime intertemporale – nota Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1451/2022
Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 22 marzo, Vi informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 1451/2022, in allegato, fornisce importanti chiarimenti in materia di regime intertemporale di applicazione della disciplina dei tirocini extracurriculari, con riferimento ai rapporti sorti nel 2021 ma ancora in essere al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi da 721 a 726), e – in particolare – ai casi di fraudolenza e alle relative sanzioni applicabili.
In primo luogo, l’INL, richiama quanto previsto dal comma 723 dell’art. 1 della L. n. 234/2022 ovvero che: “Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
La nota in oggetto chiarisce che, nell’ipotesi di tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, sia applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento.
Il reato di cui al comma 723 si configura solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.
Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è poi sufficiente – chiarisce l’INL -provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.
Diversamente, non possono trovare applicazione le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).
È fatta comunque salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere, a partire dalla pronuncia giudiziale, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fin dall’instaurazione, anche se avvenuta precedentemente al 1° gennaio 2022.
In tal caso – conclude la nota in commento – “va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Il rapporto previdenziale è quindi sottratto alla disponibilità delle parti (v. ad es. Cass. sent. n. 5551 del 1° marzo 2021) ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante”.
All.to
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 22 marzo, Vi informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 1451/2022, in allegato, fornisce importanti chiarimenti in materia di regime intertemporale di applicazione della disciplina dei tirocini extracurriculari, con riferimento ai rapporti sorti nel 2021 ma ancora in essere al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi da 721 a 726), e – in particolare – ai casi di fraudolenza e alle relative sanzioni applicabili.
In primo luogo, l’INL, richiama quanto previsto dal comma 723 dell’art. 1 della L. n. 234/2022 ovvero che: “Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
La nota in oggetto chiarisce che, nell’ipotesi di tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, sia applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento.
Il reato di cui al comma 723 si configura solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.
Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è poi sufficiente – chiarisce l’INL -provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.
Diversamente, non possono trovare applicazione le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).
È fatta comunque salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere, a partire dalla pronuncia giudiziale, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fin dall’instaurazione, anche se avvenuta precedentemente al 1° gennaio 2022.
In tal caso – conclude la nota in commento – “va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Il rapporto previdenziale è quindi sottratto alla disponibilità delle parti (v. ad es. Cass. sent. n. 5551 del 1° marzo 2021) ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante”.
All.to

