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COMUNICAZIONI | ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELL’OSTELLO PER LA GIOVENTU’ DI SALERNO –  AVVISO DI PROROGA TERMINI

Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la locazione dell’Ostello della Gioventù di Salerno.

In allegato quanto disposto dal Comune di Salerno.

Avviso proroga termini




INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE – Apertura inchiesta anti-elusione e registrazione import coils di acciaio inox

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento UE 2022/1310 che apre un’inchiesta anti-elusione delle misure antidumping sull’import di fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili, originari dell’Indonesia attraverso la Turchia (a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia) e che dispone la registrazione di tali importazioni (caso R778 – https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2621).

Le misure potenzialmente oggetto di elusione sono i dazi AD imposti dal Reg. (UE) 2020/1408. L’inchiesta è stata avviata su richiesta dell’European Steel Association-EUROFER che ha addotto evidenze circa modifiche significative della configurazione degli scambi a seguito dell’introduzione delle misure, in particolare registrando un aumento rilevante dell’export di bramme di acciai inossidabili (principale materia prima per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta) dall’Indonesia verso la Turchia e di esportazioni di coils dalla Turchia verso la UE.

Per maggiori dettagli: OJ 2022 L 198/8 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.198.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A198%3ATOC




INTERNAZIONALIZZAZIONE | NUOVI DESK ICE ANTI-CONTRAFFAZIONE E OSTACOLI AL COMMERCIO

Come è noto, pesso alcune sedi di ICE Agenzia sono operativi Desk di assistenza alle imprese italiane per ottenere assistenza tecnico-legale e indicazioni di primo orientamento in materia di proprietà intellettuale, con il supporto di esperti legali con conoscenza del mercato di riferimento. I Desk svolgono anche attività di informazione e assistenza in materia di ostacoli al commercio.

https://www.ice.it/it/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-ostacoli-al-commercio

Si informa che di recente ICE ha aperto nuovi desk di assistenza alle imprese in Argentina, Brasile, India, Messico e da ultimo, in Vietnam. Di seguito i link alle pagine web dedicate e contatti:

  • Desk IPR di Buenos Aires:

https://www.ice.it/it/mercati/argentina/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-degli-ostacoli-al

Per richiedere informazioni, scrivere a: [email protected]

  • Desk IPR di San Paolo:

https://www.ice.it/it/mercati/brasile/Desk-IPR-ICE-San-Paolo

https://www.ice.it/it/mercati/brasile/Desk-IPR-Flash-Informativi

Per richiedere informazioni, scrivere a [email protected]

Per richiedere informazioni, scrivere a: [email protected]

Per richiedere informazioni, scrivere a  [email protected]

Per richiedere informazioni, scrivere a [email protected]

Desk già attivi:




AGEVOLAZIONI | Attività di ricerca e sviluppo. Introdotta dal DL Semplificazioni la procedura di certificazione degli investimenti

L’art. 23 del DL Semplificazioni fiscali n. 73/2022 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione) apporta, in primo luogo, modifiche alla recente disciplina del credito di imposta in favore di imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci e vaccini.

Ricordiamo che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 20 per cento commisurato ai costi di R&S sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. I costi agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (i.e. spese di personale, costi per strumentazione e attrezzature, costi relativi agli immobili e ai terreni, costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, costi per i servizi di consulenza, spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi).

La norma interviene sull’ambito applicativo della misura, eliminando il requisito della novità per i farmaci e chiarendo che le attività ammissibili sono indicate nell’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, vale a dire le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Evidenziamo che, al momento, la misura, seppur di carattere automatico, non è ancora totalmente operativa, in assenza della comunicazione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.

Il succitato art. 23 introduce, inoltre, una procedura di certificazione degli investimenti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); si tratta, nello specifico, dei crediti di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (anche con obiettivi 4.0 e green), design e altre attività innovative. Analoga certificazione potrà essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019.

La certificazione, al fine di fornire ai contribuenti maggiori certezze sulla spettanza delle citate agevolazioni, attesterà la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività agevolabili, sulla base di quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Sarà possibile accedere alla procedura di certificazione, sia in relazione ad investimenti da effettuare, sia per investimenti già effettuati, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

La certificazione, ove rilasciata per una attività concretamente realizzata e sulla base di una corretta rappresentazione dei fatti, avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, determinando la nullità di atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella stessa.

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL, saranno individuati i requisiti dei soggetti, sia pubblici che privati, abilitati al rilascio della certificazione, da indicare in un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti. In sede di conversione del DL Semplificazioni, alla Camera, il 27 luglio scorso, è stato approvato un emendamento in virtù del quale vengono ricompresi tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare tra le attività ammissibili al credito di imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

In termini generali, l’intervento può considerarsi positivo, poiché atto a conferire maggiore certezza applicativa ad incentivi fiscali connotati da elementi di carattere tecnico che ne determinano l’ambito oggettivo di applicazione. Da non trascurare, inoltre, un potenziale effetto di allentamento degli oneri delle amministrazioni coinvolte nella gestione di tali incentivi (i.e. Amministrazione finanziaria e MiSE), venendo meno la necessità di un esame nel merito delle attività poste in essere dai contribuenti o del rilascio di appositi pareri.

Per queste ragioni, potrebbe essere utile prevedere meccanismi analoghi anche per altri incentivi fiscali di carattere automatico, quali il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali e il credito per la formazione 4.0. Con apposite previsioni normative, la certificazione (in questo caso priva del carattere della preventività) potrebbe riguardare anche il credito di imposta R&S relativo alle annualità 2015-2019 (art. 3, DL n. 145/2013) nei casi in cui non siano già stati avviati accessi, ispezioni e verifiche.

Da valutare con cautela i profili connessi al costo della procedura di certificazione, al fine di non gravare eccessivamente sulle imprese, già tenute ad un ampio novero di adempimenti.

Auspicando una rapida attuazione della procedura e un miglioramento di alcuni aspetti applicativi, va rimarcata, in ogni caso, la necessità di intervenire parallelamente sull’attuale impostazione del regime sanzionatorio dell’indebita compensazione di crediti d’imposta. In particolare, per i crediti di imposta aventi natura agevolativa, è urgente ricondurre a maggiore precisione la distinzione tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.




DIRITTO D’IMPRESA | Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza in vigore dal 15 luglio 2022, recepimento direttiva cd. Insolvency e modifiche in sede di conversione del DL Semplificazioni. Analisi delle principali novità introdotte.

Lo scorso 1° luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 83/2022 che, in attuazione della Direttiva 2019/1023 cd. Insolvency, modifica il D.Lgs. n. 14/2019 recante il Codice della crisi e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022.

Il Decreto, che prevede l’obbligo – per ogni tipologia di impresa – di istituire l’«adeguato assetto» e le «idonee misure», che la legge ritiene indispensabili al fine di prevenire la crisi, è stato approvato in via definitiva lo scorso 15 giugno dal Consiglio dei Ministri, che ha recepito diverse osservazioni formulate dal Consiglio di Stato (CdS) e dalle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, alcune delle quali, peraltro, in linea con le richieste di Confindustria.

In particolare, le principali novità, illustrate nella nota allegata, riguardano:

  • Le definizioni;
  • Gli obblighi di buona fede e correttezza;
  • La durata delle misure protettive e cautelari;
  • La composizione negoziata;
  • Le misure protettive e cautelari;
  • I contratti pendenti negli accordi di ristrutturazione;
  • Il PRO, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
  • l’eccezione del difetto di convenienza;
  • la rivalutazione sui crediti di lavoro in caso di liquidazione giudiziale.

Pubblichiamo anche le slide del webinar dell’11 luglio scorso organizzato da Creditsafe e Bussola d’Impresa®, durante il quale sono stati approfonditi gli aspetti più rilevanti e innovativi introdotti dal nuovo Codice e il link della registrazione per riascoltare i lavori https://vimeo.com/732101636

Evidenziamo, infine che, lo scorso 27 luglio, in sede di conversione del DL 17 giugno 2022 n. 73, cd DL Semplificazioni, alla Camera è stato approvato un emendamento che interviene sulle soglie, al cui superamento l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad effettuare una comunicazione all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, invitandolo ad avviare il percorso di composizione negoziata, previa verifica dei presupposti.

Il correttivo dispone che l’Agenzia, dovrà procedere in presenza di un debito scaduto e non versato, relativo all’imposta sul valore aggiunto di importo, superiore a 5mila euro che risulti, però, non inferiore al 10 % dell’ammontare del volume d’affari, risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

Si prevede, inoltre, che la segnalazione venga inviata, in ogni caso, se il debito con l’Erario risulti superiore a 20mila euro.

Slide Webinar Nuovo Codice della Crisi d_impresa e dell_Insolvenza

Nota Copre – Recepimento Direttiva Insolvency – Approvazione definitiva




LAVORO | CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL: stesura definitiva del testo

Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema (cfr. news dello scorso 15 luglio e 19 luglio), si comunica – come da circolare di Federchimica del 28/7/2022 – che a valle dello scioglimento della riserva sull’Accordo di rinnovo contrattuale del 13 giugno 2022, le Parti firmatarie hanno concordato la stesura completa e definitiva del testo del CCNL.

Come di consueto in tale occasione, oltre all’inserimento delle novità convenute con l’Accordo di rinnovo, si è provveduto ad apportare alcune modifiche e correzioni al testo del CCNL, la maggior parte delle quali finalizzate a chiarire maggiormente alcuni passaggi normativi o ad agevolare la corretta interpretazione.

Di seguito si evidenziano le modifiche più rilevanti apportate in fase di stesura.

Art. 15 – punto 1) Possibile posticipo decorrenze – punto 6) Clausola di salvaguardia e successivo rinnovo

In merito all’aumento del Trattamento Economico Minimo, è stata confermata la possibilità di posticipare con accordo aziendale le decorrenze degli incrementi del TEM stabilite in sede di Accordo di rinnovo, entro i limiti già definiti dalla norma contrattuale previgente (art.15 punto 5).

Nello stesso articolo, le previsioni relative alla clausola di salvaguardia e alla negoziazione per il successivo rinnovo (art.15 punto 6) sono state adeguate alle soluzioni trovate con l’Accordo del 13 giugno in merito allo spostamento di quote dell’EDR sul TEM. In questo senso è stato concordato che, a seguito delle valutazioni sull’andamento settoriale e inflattivo, l’EDR possa essere oggetto di “variazione”, quindi non solo incrementato ma anche diminuito. La stessa variazione è stata prevista nelle analoghe previsioni per i settori Abrasivi, Lubrificanti e GPL.

Art. 31 – lettera A) Assenza dal lavoro – lettera C) Trattamento economico durante l’assenza Inserito, nel punto relativo alla giustificazione dell’assenza per malattia (art. 31 lettera A), il chiarimento secondo cui i giorni di assenza giustificati dal certificato medico si intendono riferiti all’intera prestazione lavorativa programmata. Tale indicazione è finalizzata a precisare che il certificato medico attestante 1 giorno di malattia sarà ritenuto idoneo a coprire l’intera assenza dal lavoro a cavallo di due giorni di calendario (come in occasione di lavoro notturno o turno notturno)

Relativamente al trattamento economico durante l’assenza (art.31 lettera C) a fronte della scelta, effettuata con l’Accordo di rinnovo del 13 giugno, di ridurre i giorni di ricovero dopo i quali il trattamento economico ricomincia ex novo è stato chiarito che tale trattamento ricomincerà dal 15° giorno di ricovero.

Art. 47 – lettera F 3) Diversificazione della modalità e della durata dell’orario annuo

Tra le soluzioni offerte alla contrattazione aziendale in tema di invecchiamento attivo, accanto alla diversificazione della modalità e della durata della prestazione lavorativa, si è espressamente aggiunta anche la possibilità di ricorrere alla mobilità interna.

Art. 50 – Elemento Perequativo

Nell’articolo contrattuale dedicato al Premio mensile da riconoscersi a titolo di Elemento Perequativo è stata inserita la precisazione che il Premio debba essere erogato per il numero di mensilità previste dal CCNL. Con tale precisazione le Parti non hanno inteso entrare nel merito del riconoscimento di tale voce economica con le ulteriori mensilità aggiuntive previste a livello aziendale e alle cui previsioni si dovrà continuare a fare esclusivo riferimento per determinare le voci che le compongono.

Art. 57 – Distribuzione del CCNL, esclusiva di stampa e contributo per rinnovo CCNL

Al fine di semplificare la distribuzione delle copie del CCNL è stato convenuto che la copia del CCNL, una volta disponibile secondo le modalità definite dalle Parti, andrà obbligatoriamente distribuita a tutti i lavoratori in forza e non più a quelli presenti ad una certa data indicata nel contratto. Con tale precisazione si è inteso evitare l’obbligo di consegna del testo contrattuale ai lavoratori che non sono più in forza al momento in cui è disponibile il CCNL e, viceversa, chiarire l’obbligo di consegna a tutti i lavoratori assunti successivamente.

Nel medesimo articolo contrattuale è stato, inoltre, riportato il mese in cui effettuare la trattenuta del contributo per il rinnovo contrattuale (marzo 2023), concordato tra le Parti firmatarie in occasione della stesura contrattuale.

In merito alla distribuzione delle copie del CCNL e alle trattenute del contributo per il rinnovo, come di consueto, saranno successivamente forniti, con specifiche comunicazioni alle imprese, tutti i dettagli per adempiere alle previsioni contrattuali.

Art. 62 – punto 8) Mantenimento iscrizione a FASCHIM in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante da accordi aziendali

Al fine di agevolare la definizione di accordi di risoluzione consensuale e contemporaneamente di promuovere ulteriormente l’adesione al Fondo, le Parti hanno esteso la possibilità di concordare a livello aziendale il mantenimento dell’iscrizione a FASCHIM, nei limiti già definiti nella norma contrattuale, a tutte le ipotesi di risoluzione consensuale derivante da accordi aziendali di esodo previsti dalle norme vigenti.

Prezzo copie del CCNL

Le Parti firmatarie, nell’ambito dell’incontro per la stesura, hanno convenuto che una volta trascorsi i tempi tecnici per la stampa, il CCNL sarà posto in vendita al prezzo per le imprese di 23 euro.

Si riportano in allegato le pagine del CCNL nelle quali sono evidenziate le modifiche sopra citate.

All.to

157.22 All. estratti norme contrattuali