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Bce alza i tassi dello 0,50%

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Prysmian, Biden al sito per l’energia verde

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Da Italo servizi coordinati con Itabus e i regionali di Trenitalia (Gruppo Fs)

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Guerra ucraina, Sace lancia Support Italia per aiutare le aziende

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L’Europa vara le nuove sanzioni, stop all’import di oro dalla Russia

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COMUNICAZIONI | Stelle al Merito del Lavoro 2023

Il Ministero del Lavoro ha diramato le istruzioni per la presentazione delle candidature per il conferimento delle “Stelle al Merito del Lavoro” per l’anno 2023.

Le proposte di candidatura devono essere presentate agli Ispettorati del Lavoro entro il termine perentorio anticipato quest’anno al 14 ottobre 2022, corredate dai seguenti documenti:

1) autocertificazione relativa alla nascita;

2) autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana;

3) attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento indicando l’attuale o l’ultima sede di lavoro;

4) attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;

5) curriculum vitae;

6) autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali (artt. 13-14 GDPR – Regolamento UE 2016/679);

7) residenza, recapito telefonico ed e-mail ove disponibile.

Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto 5) possono essere anche contenuti in un documento unico rilasciato dall’azienda di appartenenza.

Le candidature presentate lo scorso anno – e non accolte – sono decadute.

Se le ragioni del mancato esito positivo sono venute meno, la domanda può essere ripresentata, corredata dai documenti prima dettagliati.

Anche per il 2023 il Ministero del Lavoro sollecita la presentazione di candidature femminili – con l’obiettivo di assicurare equilibrio tra i generi nel numero di conferimenti – nonché espresse da piccole e medie imprese.

Per i lavoratori residenti all’estero la sede di presentazione è la locale Ambasciata.

Per agevolare la verifica dei requisiti per i lavoratori con discontinuità delle sedi di lavoro è consigliato l’invio dell’estratto conto previdenziale INPS per attestare il raggiungimento del numero minimo di anni di servizio.

In allegato la circolare del Ministero

2023 Circolare Min Lavoro m_lps.38.REGISTRO UFFICIALE(U).0010492.18-07-2022




CREDITO | Antiriciclaggio – Nota di approfondimento sulle modifiche alla normativa in recepimento della IV e V Direttiva UE

Pubblichiamo la circolare predisposta dall’Area Credito e Finanza di Confindustria che ricostruisce, nel dettaglio, l’insieme delle modifiche introdotte nell’ordinamento italiano dai Decreti legislativi 90/2017 e 125/2019, rispettivamente di recepimento della IV e V Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849 e Direttiva UE 2018/843).

Ricordiamo, infatti, che lo scorso 25 maggio è stato pubblicato il Decreto MEF 11 marzo 2022, n. 55 (di seguito “Decreto”), che attua le disposizioni previste dall’articolo 21 del Decreto legislativo 231/2007 (c.d. Decreto antiriciclaggio) in tema di Registro dei titolari effettivi, introdotte dai Decreti legislativi 90/2017 e 125/2019, rispettivamente di recepimento della IV e V Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849 – istitutiva del Registro e Direttiva UE 2018/843).

Nello specifico, il Decreto detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche, in merito a:

la comunicazione obbligatoria, all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti affini al trust;

– l’accesso e consultazione di tali dati e informazioni da parte di autorità, soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio e altri soggetti interessati;

– l’individuazione delle voci e gli importi dei diritti di segreteria da applicare ai soggetti diversi dalle autorità che possono accedere e consultare il Registro;

– la sicurezza e il trattamento dei dati e delle informazioni relativi ai titolari effettivi.

L’operatività del Registro è subordinata all’emanazione di una serie di ulteriori provvedimenti, esplicitamente richiamati nel Decreto (articolo 3, comma 5; articolo 8, comma 1; articolo 11, comma 3), da adottarsi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (prevista per il prossimo 9 giugno) e preliminari all’emanazione da parte del MISE di un ultimo provvedimento che attesterà l’effettivo avvio del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Le comunicazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti destinatari delle norme dovranno avvenire entro 60 giorni da tale attestazione del MISE.

Alle Camere di Commercio competerà l’accertamento, la contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione e l’irrogazione della relativa sanzione amministrativa di cui all’articolo 2630 del codice civile (di importo compreso tra 103 e 1.032 euro).

Circolare Antiriciclaggio – Recepimento IV e V Direttiva – Luglio 2022 (1)




CREDITO | Autorizzazione Commissione europea schema di garanzia SACE previsto dal DL Aiuti

Lo scorso 19 luglio, la Commissione europea ha autorizzato il nuovo schema della Garanzia Italia di SACE, strutturato come previsto dall’articolo 15 del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. “DL Aiuti”).

Nella sostanza, sino al 31 dicembre 2022, ai sensi di quanto previsto dal nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per la crisi Russo-Ucraina adottato dalla Commissione europea lo scorso 23 marzo – SACE può concedere garanzie con coperture comprese tra il 70 e il 90%, di durata massima di 8 anni, a seconda del fatturato e della dimensione di impresa, in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma (nuovi prestiti, leasing finanziari e operazioni di factoring) concessi alle imprese (PMI e di grandi dimensioni), che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi bellica.

Ai fini dell’accesso, l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività, in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia, ovvero ancora che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano a essi riconducibili.

Compatibilmente con quanto previsto dalla sezione 2.2 del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di stato per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: i) 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi; ii) 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi, nei limiti degli importi massimi indicati dalla norma. La durata dei finanziamenti garantiti può essere estesa fino a 8 anni, con una rimodulazione di premio e percentuale di garanzia in conformità con quanto sarà disposto nella decisione della Commissione europea. Sullo stesso finanziamento non è prevista la cumulabilità della garanzia con eventuali coperture concesse ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato concessi a fronte del Covid-19.




Webinar Unioncamere “TRANSIZIONE: GREEN E DIGITALE” – 28 luglio p.v., ore 10.00

Segnaliamo che, Unioncamere sta realizzando un ciclo di incontri per informare e sensibilizzare le imprese locali sull’importanza della Banda Ultra Larga, dei servizi digitali e dell’innovazione in azienda trainata dalla cultura digitale.

Il 28 luglio dalle ore 10:00 alle 12:00 sarà realizzato il secondo seminario dedicato alla Transizione green e digitale.

Saranno trattati i seguenti argomenti

  • I principi di una economica sostenibile
  • Il contributo del digitale alla transizione green
  • ▪ L’impatto del digitale sulla sostenibilità
  • ▪ I vantaggi per le imprese ma anche le criticità da affrontare

Alcuni casi studio in Italia e all’estero concludendo con una testimonianza aziendale

Ai fini della partecipazione, è possibile iscriversi al seguente link:

https://unioncamerecampania.webex.com/unioncamerecampania-it/j.php?RGID=r4291444c8e8d8ca85bdb8043cfd21b7f

Transizione green e digitale_rev2

Area Servizi alle Imprese

(Mariarosaria Zappile, 089.200842([email protected])

(Marcella Villano, 089.200841([email protected])