Stop ai treni per 50 giorni, è polemica

selezione articoli 11 mag 2026 17




<>

selezione articoli 11 mag 2026 18




«Le imprese devono essere strategiche per la crescita»

selezione articoli 11 mag 2026 19




Orsini: rinnovabili, urgente accelerare Serve responsabilità

selezione articoli 11 mag 2026 21




L’impatto delle crisi ridisegna le spese: così gli italiani provano a risparmiare

selezione articoli 11 mag 2026 24




La stagione del lavoro

selezione articoli 11 mag 2026 27




Soia, grano e caffè, l’onda dei rincari

selezione articoli 11 mag 2026 28




SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA




RICERCA | Accordi per l’Innovazione: pubblicato decreto MIMIT incremento delle risorse disponibili

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato il decreto con il quale si dispone un incremento delle risorse destinate agli Accordi per l’Innovazione 2025.

L’incremento complessivo ammonta a euro 349.084.144,00 ed è finanziato attraverso le seguenti fonti:

  • euro 79.090.000,00 a valere sulle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito nella Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
  • euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse previste nella Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), destinate al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • euro 69.994.144,00 a valere sulle risorse previste dalla legge 26 settembre 2025, n. 142, che reca disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2025.

Le risorse incrementano la quota di risorse destinata al finanziamento dei progetti di R&S già presentati dalle imprese nell’ambito della misura agevolativa degli Accordi per l’Innovazione 2025.

DECRETO 01-04-2026

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])




LAVORO | Certificati di infortunio sul lavoro – Ripresa del lavoro – Circolare INAIL n. 17/2026

L’INAIL con la circolare n. 17/2026, in allegato, ha fornito le istruzioni in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa.

In particolare, l’Istituto ha ricordato che la certificazione medica dell’infortunio sul lavoro deve essere trasmessa telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore.

La modulistica, predisposta dall’Inail a tal fine, è il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo” con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.

Nella certificazione, sin dal primo certificato, devono essere indicati: la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Inoltre, l’Istituto ha precisato che il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

In ogni caso, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi, o dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, l’Inail rilascia il certificato medico-legale (continuativo e/o definitivo), anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale, secondo i dettami della sanità digitale Inail.

Qualora non pervenga all’Inail il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni a essa connesse, l’Inail provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.

Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore intenda rientrare al lavoro in anticipo potrà farlo solo in presenza di un certificato medico rilasciato da qualunque medico che anticipi la durata della prognosi originariamente indicata.

Infine viene sottolineato che le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali.

All.to

Circolare INAIL n. 17 del 29.04.2026

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]