MiTE – Firmato decreto End of Waste inerti da C&D (Decreto n. 278 del 15 luglio 2022)
Vi informiamo che, il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto n. 278 del 15 luglio 2022, che stabilisce la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione.
Il provvedimento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione e gli altri inerti di origine minerale, sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006, per diventare “aggregato recuperato”.
Il provvedimento contiene anche norme in materia di dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni e si prevede, altresì, che il produttore di aggregato recuperato applichi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri previsti dal regolamento.
È previsto, altresì, un sistema di monitoraggio per cui entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, acquisiti i dati relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo provvedimento, il MiTE valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti, per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.
I produttori avranno 180 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata (art. 216 Dlgs 152/2006) o un’istanza di aggiornamento dell’AUA o dell’AIA già concessa.
In base a quanto disposto dallo schema di regolamento, per le procedure semplificare continueranno ad applicarsi le disposizioni sui limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite delle emissioni di cui al DM del 5 febbraio 1998.
Sarà nostra cura trasmettere il provvedimento, una volta che questo sarà pubblicato in GU.
Linee Guida MiTE Etichettatura ambientale degli imballaggi – aggiornamento
Nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535, il MiTE ha notificato alla CE, in data 7 aprile 2022, il progetto di decreto n. 114 di adozione delle Linee Guida in materia di etichettatura degli imballaggi, ai sensi dell’articolo 219, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Il progetto notificato riguarda l’adozione degli orientamenti sull’etichettatura di imballaggio.
A questo proposito, segnaliamo che la procedura si è conclusa e che la CE ha fornito riscontro al MiTE sul progetto notificato, senza formulare rilievi ostativi, ma limitandosi a specifiche osservazioni non ostative all’adozione del decreto recante le linee guida. Si prevede, pertanto, che il MiTE – con il quale gli uffici di Confindustria sono in contatto per seguire anche questo ulteriore passaggio – provvederà a recepire tali osservazioni, senza che il decreto subisca modifiche sostanziali.
Sarà comunque nostra cura continuare a tenervi aggiornati sugli sviluppi.
MiTE – Interpello ambientale in merito al procedimento di cui all’art.242-bis D.lgs. 152/06 e sul regime delle competenze tra gli Enti
Con nota del 5 luglio u.s. il MiTE ha risposto all’interpello proposto dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola in merito al procedimento di cui all’art.242-bis D.lgs. 152/06 e sul regime delle competenze tra gli Enti ivi previste.
Nel caso di siti di ridotte dimensioni è stata esplicitamente prevista una procedura semplificata, ai sensi dell’art. 249 del D.Lgs 152/2006. L’art. 242-bis del medesimo decreto ha a sua volta introdotto una semplificazione procedurale, senza fare riferimento alle dimensioni del sito contaminato.
Il primo dei quattro quesiti riguarda la richiesta di chiarimento circa la procedura da seguire nel caso di siti di ridotte dimensioni.
Il Ministero, rispondendo al quesito, ha chiarito che “l’art. 242-bis è applicabile anche a siti di superficie inferiore a 1000 mq. Tuttavia, gli artt.242-bis e 249 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 normano due fattispecie diverse e per gli effetti non risultano tra di loro sovrapponibili. Le due disposizioni presentano, inoltre, presupposti applicativi differenti, fondandosi la prima su un criterio temporale e sul raggiungimento di obiettivi di bonifica stringenti; la seconda su un criterio dimensionale dell’area.
In particolare, l’art.249 disegna una procedura semplificata atta a fornire indicazioni “con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione per i siti di ridotte dimensioni, oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri”.
Con il secondo quesito viene richiesto un chiarimento in merito al coinvolgimento della Provincia nel contesto generale dell’art. 242-bis, in particolar modo nel procedimento di approvazione del Piano di Caratterizzazione; con il terzo viene chiesta conferma in merito all’esigenza che la Provincia disponga di tutte le informazioni ambientali e procedurali per ogni singolo procedimento di bonifica ex art. 242-bis, acquisibili direttamente in caso di coinvolgimento nel procedimento amministrativo.
Per i quesiti 2 e 3 il Ministero ha risposto quanto segue:
“Può darsi risposta affermativa, sia in funzione del disposto di cui all’art.197 che dell’art. 244 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Specificato che il piano di caratterizzazione in funzione di controllo è approvato secondo la procedura di cui all’art. 242 (cfr. art.242-bis comma 3), il Ministero ha da tempo rammentato che, la competenza a procedere alla individuazione dei soggetti responsabili, ai sensi di quanto previsto dall’art. 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è posta in capo alle Province, anche nei Siti di Interesse Nazionale e che le attività ivi contemplate costituiscono un espresso obbligo di legge. Ne deriva, sia sul piano logico che sul piano normativo che la Provincia dispone di tutte le informazioni ambientali e procedurali per ogni singolo procedimento di bonifica ex art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 cit., funzionali allo svolgimento delle attività di controllo/verifica, di monitoraggio, di aggiornamento dell’Anagrafe regionale e di definizione del regime delle responsabilità, che risulteranno direttamente acquisibili per tramite del coinvolgimento dell’Ente nel procedimento amministrativo.”
Con il quarto e ultimo quesito viene chiesto di chiarire se il Piano di Caratterizzazione debba essere riferito e caratterizzato ai disposti previsti dall’art. 242, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
A tale quesito il Ministero ha dato risposta affermativa e ha aggiunto che, “il Piano deve essere strutturato tenendo conto della finalità prevista dalla norma, ossia verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso” (comma 3); inoltre, il comma 4 fa riferimento al “piano di campionamento di collaudo finale”.
La risposta del Ministero è disponibile al seguente link.
Albo Nazionale Gestori Ambientali – Circolare n. 6 Traporto intermodale dei rifiuti. Ulteriori chiarimenti.
Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 6 del 21 luglio 2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito al trasporto intermodale dei rifiuti.
Con questa nota, l’Albo conferma che ad un’impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto, è sempre consentito il trasporto finale dei rifiuti su strada e che nell’effettuare tale trasporto intermodale, dovranno essere rispettati i punti a,b,c indicati nella circolare n. 1235 del 4 dicembre 2017.
Circolare n.6 del 21 luglio 2022 (Trasporto intermodale dei rifiuti. Ult…