Nessuna restituzione agli espropriati del Pip
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COMUNICAZIONI | ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELL’OSTELLO PER LA GIOVENTU’ DI SALERNO – AVVISO DI PROROGA TERMINI
Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la locazione dell’Ostello della Gioventù di Salerno.
In allegato quanto disposto dal Comune di Salerno.
INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE – Apertura inchiesta anti-elusione e registrazione import coils di acciaio inox
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento UE 2022/1310 che apre un’inchiesta anti-elusione delle misure antidumping sull’import di fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili, originari dell’Indonesia attraverso la Turchia (a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia) e che dispone la registrazione di tali importazioni (caso R778 – https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2621).
Le misure potenzialmente oggetto di elusione sono i dazi AD imposti dal Reg. (UE) 2020/1408. L’inchiesta è stata avviata su richiesta dell’European Steel Association-EUROFER che ha addotto evidenze circa modifiche significative della configurazione degli scambi a seguito dell’introduzione delle misure, in particolare registrando un aumento rilevante dell’export di bramme di acciai inossidabili (principale materia prima per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta) dall’Indonesia verso la Turchia e di esportazioni di coils dalla Turchia verso la UE.
Per maggiori dettagli: OJ 2022 L 198/8 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.198.01.0008.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A198%3ATOC
INTERNAZIONALIZZAZIONE | NUOVI DESK ICE ANTI-CONTRAFFAZIONE E OSTACOLI AL COMMERCIO
Come è noto, pesso alcune sedi di ICE Agenzia sono operativi Desk di assistenza alle imprese italiane per ottenere assistenza tecnico-legale e indicazioni di primo orientamento in materia di proprietà intellettuale, con il supporto di esperti legali con conoscenza del mercato di riferimento. I Desk svolgono anche attività di informazione e assistenza in materia di ostacoli al commercio.
https://www.ice.it/it/desk-assistenza-e-tutela-della-proprieta-intellettuale-e-ostacoli-al-commercio
Si informa che di recente ICE ha aperto nuovi desk di assistenza alle imprese in Argentina, Brasile, India, Messico e da ultimo, in Vietnam. Di seguito i link alle pagine web dedicate e contatti:
- Desk IPR di Buenos Aires:
Per richiedere informazioni, scrivere a: [email protected]
- Desk IPR di San Paolo:
https://www.ice.it/it/mercati/brasile/Desk-IPR-ICE-San-Paolo
https://www.ice.it/it/mercati/brasile/Desk-IPR-Flash-Informativi
Per richiedere informazioni, scrivere a [email protected]
- Desk IPR di New Delhi: https://www.ice.it/it/mercati/india/tutela-proprieta-intellettuale
Per richiedere informazioni, scrivere a: [email protected]
- Desk IPR di Città del Messico: https://www.ice.it/it/www.ice.it/it/desk-assistenza-messico
Per richiedere informazioni, scrivere a [email protected]
- Desk IPR di Ho‐Chi‐Minh: https://www.ice.it/it/mercati/vietnam
Per richiedere informazioni, scrivere a [email protected]
Desk già attivi:
- Desk Istanbul: [email protected]
- Desk Mosca: [email protected]
- Desk New York: [email protected]
- Desk Pechino: [email protected] (per consultare le newsletter mensili e le note di approfondimento elaborate dal Desk di Pechino: https://www.ice.it/it/mercati/cina/ipr‐newsletter; https://www.ice.it/it/mercati/cina/desk‐ipr‐news).
AGEVOLAZIONI | Attività di ricerca e sviluppo. Introdotta dal DL Semplificazioni la procedura di certificazione degli investimenti
L’art. 23 del DL Semplificazioni fiscali n. 73/2022 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione) apporta, in primo luogo, modifiche alla recente disciplina del credito di imposta in favore di imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci e vaccini.
Ricordiamo che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 20 per cento commisurato ai costi di R&S sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. I costi agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (i.e. spese di personale, costi per strumentazione e attrezzature, costi relativi agli immobili e ai terreni, costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, costi per i servizi di consulenza, spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi).
La norma interviene sull’ambito applicativo della misura, eliminando il requisito della novità per i farmaci e chiarendo che le attività ammissibili sono indicate nell’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, vale a dire le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Evidenziamo che, al momento, la misura, seppur di carattere automatico, non è ancora totalmente operativa, in assenza della comunicazione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.
Il succitato art. 23 introduce, inoltre, una procedura di certificazione degli investimenti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); si tratta, nello specifico, dei crediti di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (anche con obiettivi 4.0 e green), design e altre attività innovative. Analoga certificazione potrà essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019.
La certificazione, al fine di fornire ai contribuenti maggiori certezze sulla spettanza delle citate agevolazioni, attesterà la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività agevolabili, sulla base di quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
Sarà possibile accedere alla procedura di certificazione, sia in relazione ad investimenti da effettuare, sia per investimenti già effettuati, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
La certificazione, ove rilasciata per una attività concretamente realizzata e sulla base di una corretta rappresentazione dei fatti, avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, determinando la nullità di atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella stessa.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL, saranno individuati i requisiti dei soggetti, sia pubblici che privati, abilitati al rilascio della certificazione, da indicare in un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti. In sede di conversione del DL Semplificazioni, alla Camera, il 27 luglio scorso, è stato approvato un emendamento in virtù del quale vengono ricompresi tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare tra le attività ammissibili al credito di imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
In termini generali, l’intervento può considerarsi positivo, poiché atto a conferire maggiore certezza applicativa ad incentivi fiscali connotati da elementi di carattere tecnico che ne determinano l’ambito oggettivo di applicazione. Da non trascurare, inoltre, un potenziale effetto di allentamento degli oneri delle amministrazioni coinvolte nella gestione di tali incentivi (i.e. Amministrazione finanziaria e MiSE), venendo meno la necessità di un esame nel merito delle attività poste in essere dai contribuenti o del rilascio di appositi pareri.
Per queste ragioni, potrebbe essere utile prevedere meccanismi analoghi anche per altri incentivi fiscali di carattere automatico, quali il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali e il credito per la formazione 4.0. Con apposite previsioni normative, la certificazione (in questo caso priva del carattere della preventività) potrebbe riguardare anche il credito di imposta R&S relativo alle annualità 2015-2019 (art. 3, DL n. 145/2013) nei casi in cui non siano già stati avviati accessi, ispezioni e verifiche.
Da valutare con cautela i profili connessi al costo della procedura di certificazione, al fine di non gravare eccessivamente sulle imprese, già tenute ad un ampio novero di adempimenti.
Auspicando una rapida attuazione della procedura e un miglioramento di alcuni aspetti applicativi, va rimarcata, in ogni caso, la necessità di intervenire parallelamente sull’attuale impostazione del regime sanzionatorio dell’indebita compensazione di crediti d’imposta. In particolare, per i crediti di imposta aventi natura agevolativa, è urgente ricondurre a maggiore precisione la distinzione tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.
DIRITTO D’IMPRESA | Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza in vigore dal 15 luglio 2022, recepimento direttiva cd. Insolvency e modifiche in sede di conversione del DL Semplificazioni. Analisi delle principali novità introdotte.
Lo scorso 1° luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 83/2022 che, in attuazione della Direttiva 2019/1023 cd. Insolvency, modifica il D.Lgs. n. 14/2019 recante il Codice della crisi e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022.
Il Decreto, che prevede l’obbligo – per ogni tipologia di impresa – di istituire l’«adeguato assetto» e le «idonee misure», che la legge ritiene indispensabili al fine di prevenire la crisi, è stato approvato in via definitiva lo scorso 15 giugno dal Consiglio dei Ministri, che ha recepito diverse osservazioni formulate dal Consiglio di Stato (CdS) e dalle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, alcune delle quali, peraltro, in linea con le richieste di Confindustria.
In particolare, le principali novità, illustrate nella nota allegata, riguardano:
- Le definizioni;
- Gli obblighi di buona fede e correttezza;
- La durata delle misure protettive e cautelari;
- La composizione negoziata;
- Le misure protettive e cautelari;
- I contratti pendenti negli accordi di ristrutturazione;
- Il PRO, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- l’eccezione del difetto di convenienza;
- la rivalutazione sui crediti di lavoro in caso di liquidazione giudiziale.
Pubblichiamo anche le slide del webinar dell’11 luglio scorso organizzato da Creditsafe e Bussola d’Impresa®, durante il quale sono stati approfonditi gli aspetti più rilevanti e innovativi introdotti dal nuovo Codice e il link della registrazione per riascoltare i lavori https://vimeo.com/732101636
Evidenziamo, infine che, lo scorso 27 luglio, in sede di conversione del DL 17 giugno 2022 n. 73, cd DL Semplificazioni, alla Camera è stato approvato un emendamento che interviene sulle soglie, al cui superamento l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad effettuare una comunicazione all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, invitandolo ad avviare il percorso di composizione negoziata, previa verifica dei presupposti.
Il correttivo dispone che l’Agenzia, dovrà procedere in presenza di un debito scaduto e non versato, relativo all’imposta sul valore aggiunto di importo, superiore a 5mila euro che risulti, però, non inferiore al 10 % dell’ammontare del volume d’affari, risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.
Si prevede, inoltre, che la segnalazione venga inviata, in ogni caso, se il debito con l’Erario risulti superiore a 20mila euro.
Slide Webinar Nuovo Codice della Crisi d_impresa e dell_Insolvenza
Nota Copre – Recepimento Direttiva Insolvency – Approvazione definitiva