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LAVORO | Condizioni di lavoro trasparenti: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

Vi informiamo che, nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29-07-2022, è stato pubblicato il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. Decreto trasparenza) che attua la Direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Il Decreto introduce nuovi obblighi informativi, posti a carico del datore di lavoro, sia per le nuove assunzioni (a partire dal 13 agosto) che per i contratti già in corso (entro 60 gg. dalla richiesta del lavoratore).

Seguiranno, nei prossimi giorni, ulteriori approfondimenti sul tema.

Di seguito il link al Decreto:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-29&atto.codiceRedazionale=22G00113&elenco30giorni=false




Circolari ASSONIME: disponibili i numeri 13 – 25/2022 per approfondimenti

Informiamo che sono disponibili presso i nostri uffici le circolari Assonime numeri 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25/2022 e relativi allegati.

Circolare 25/2022 – Disposizioni sull’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili dei soggetti privati

Circolare 24/2022 – IVA. L’attuazione delle soluzioni rapide (quick fixes)

Circolare 23/2022 – Breve guida alla lettura della delega al Governo in materia di contratti pubblici

Circolare 22/2022 – Le nuove disposizioni del Codice del consumo sulle garanzie di conformità nella vendita di beni e nella fornitura di contenuti o servizi digitali

Circolare 21/2022 – Digitalizzazione delle dichiarazioni doganali di importazione e prospetto di riepilogo ai fini contabili per l’assolvimento degli obblighi IVA

Circolare 20/2022 – La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP delle società di capitali 2022 e i relativi versamenti

Circolare 19/2022 – Dal Patent Box alla “maggiorazione del 110%”

Circolare 18/2022 – Aiuti di Stato, Next Generation EU e modifiche del Regolamento generale di esenzione per categoria

Circolare 17/2022 – Accise e IVA: misure di contrasto all’aumento dei prezzi dei carburanti

Circolare 16/2022 – Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (‘CECE’): guida alla lettura delle norme di recepimento

Circolare 15/2022 – Le nuove norme sull’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

Circolare 14/2022 – I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla disciplina dei disallineamenti da ibridi di cui agli articoli da 6 a 11 del Decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142

Circolare 13/2022 – Tutela dalle comunicazioni commerciali indesiderate: la nuova disciplina del Registro pubblico delle opposizioni

Le aziende interessate possono chiedere ulteriori informazioni inviando una mail a [email protected]




AGEVOLAZIONI – Aiuti di Stato: modifica del Quadro temporaneo di crisi aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina

Con comunicazione del 20 luglio 2022 la Commissione europea ha modificato il Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, adottato il 23 marzo 2022.

Le misure del Quadro temporaneo sono state adeguate a seguito del protrarsi dell’aggressione militare e dell’aggravarsi degli effetti diretti e indiretti sull’economia dell’Unione e di tutti gli Stati membri. La modifica del Quadro completa il pacchetto “Save gas for a safe winter” presentato dalla Commissione europea il 20 luglio 2022 con l’obiettivo di preparare l’Unione europea a eventuali ulteriori tagli delle forniture di gas provenienti dalla Russia.

La comunicazione aumenta a 500.000 euro l’importo massimo degli aiuti previsti nella sezione 2.1 del Quadro, dedicata agli aiuti di importo limitato erogabili in qualsiasi forma, come sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali e di pagamento, garanzie, prestiti e capitale. Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli l’importo massimo degli aiuti è stato elevato a 62.000 euro e per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura a 75.000 euro.

La riduzione dell’approvvigionamento di gas nell’Unione può rendere necessaria l’adozione da parte degli Stati membri di misure di incentivazione delle riduzioni volontarie della domanda di gas naturale e di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas. La comunicazione stabilisce pertanto alcuni elementi pertinenti di cui la Commissione terrà conto nella valutazione caso per caso di queste misure di aiuto, ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b) TFUE, che consente di considerare compatibili con il diritto europeo gli aiuti volti a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia.

Sono state anche previste misure di aiuto supplementari per accelerare la diffusione di energie rinnovabili e agevolare la decarbonizzazione dei processi industriali, in linea con gli obiettivi del piano europeo REPowerEU. La valutazione di tali misure, inserite nelle nuove sezioni 2.5 e 2.6 del Quadro, avviene in base all’art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, che consente di considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

Nella sezione 2.5 sono individuate le condizioni alle quali la Commissione è disponibile a considerare compatibili gli aiuti per la promozione dell’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile, del biogas e del biometano prodotti da rifiuti e residui, dello stoccaggio di energia elettrica e termica e del calore rinnovabile. Nella sezione 2.6 sono previste le condizioni per considerare compatibili gli aiuti agli investimenti che comportano i) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività industriali che si avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima o ii) una riduzione sostanziale del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali.

Gli aiuti delle nuove sezioni 2.5 e 2.6 possono essere concessi fino al 30 giugno 2023. 




CREDITO – Autorizzazione Commissione europea su garanzia Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi del DL Aiuti

Lo scorso 29 luglio, la Commissione europea ha autorizzato lo schema della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, strutturato come previsto dall’articolo 16 del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. “DL Aiuti”).

Ricordiamo che lo schema prevede che fino al 31 dicembre 2022 – ai sensi di quanto previsto dal nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per la crisi Russo-Ucraina adottato dalla Commissione europea lo scorso 23 marzo – il Fondo di Garanzia per le PMI possa concedere garanzie su finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, di durata massima di 8 anni, con coperture fino al 90% ed entro il limite di 5 milioni di euro, alle condizioni previste dal suddetto articolo 16.

In particolare, compatibilmente con quanto previsto dalla sezione 2.2 del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, l’importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: i) 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi; ii) 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento. La garanzia può essere concessa a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia e non soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti espressamente indicati dal nuovo Quadro temporaneo. Anche per questa misura sullo stesso finanziamento non è prevista la cumulabilità della garanzia con eventuali coperture concesse ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato concessi a fronte del Covid-19.

Al di fuori di tali casi, per tutte le altre operazioni di finanziamento garantite dal Fondo di Garanzia, restano ferme le norme introdotte con la Legge di Bilancio 2022 che hanno indebolito il ruolo del Fondo, e delle quali Confindustria ha chiesto un ripensamento in considerazione della nuova emergenza in atto. In particolare, dal 1° luglio 2022 cessa la gratuità della garanzia su tutte le operazioni e le coperture saranno pari all’80% per le operazioni di investimento e di liquidità per le imprese più rischiose e al 60% per la liquidità delle imprese meno rischiose; inoltre, non sarà più possibile garantire rinegoziazioni di finanziamenti in essere.

A supporto, pubblichiamo le slide “La nuova operatività del Fondo di Garanzia per le PMI in base alle misure previste dal DL Aiuti”.

Presentazione Webinar Fondo di Garanzia PMI DL Aiuti – 19 luglio 2022