CREDITO | Garanzia SupportItalia di SACE operativa – Pubblicate le condizioni generali e attivato il portale
SACE ha pubblicato sul proprio sito il set documentale delle condizioni generali dell’operatività della nuova Garanzia SupportItalia – Finanziamenti, misura di sostegno per le imprese italiane colpite dagli effetti economici negativi derivanti dal conflitto russo-ucraino, introdotta dall’articolo 15 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd “DL Aiuti”), convertito – con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 – e autorizzata dalla Commissione europea lo scorso 19 luglio.
Il Portale di SACE, già precedentemente utilizzato dalle banche per caricare le domande di Garanzia Italia, è pertanto ora attivo per le nuove richieste di garanzia a copertura dei finanziamenti concessi in base a quanto previsto dal DL Aiuti, che di seguito ricordiamo.
Sino al 31 dicembre 2022, SACE può concedere garanzie, con le stesse percentuali di copertura previste dal DL Liquidità (tra il 90%e il 70% in relazione alla dimensione d’impresa), in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi alle imprese (PMI e di grandi dimensioni) che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi bellica.
Ai fini dell’accesso, l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività, in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia, ovvero ancora che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano a essi riconducibili. Compatibilmente con quanto previsto dalla sezione 2.2 del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di stato per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: i) 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi; ii) 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.
La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi, nei limiti degli importi massimi indicati dalla norma. La durata dei finanziamenti garantiti può essere estesa fino a 8 anni, con una rimodulazione di premio e percentuale di garanzia in conformità con quanto disposto nella decisione della Commissione europea. Sullo stesso finanziamento non è prevista la cumulabilità della garanzia con eventuali coperture concesse ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato concessi a fronte del Covid-19. In sede referente, è stato previsto che le imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale possono beneficiare sempre di una copertura al 90%. Inoltre, è stato esplicitamente confermato che possono beneficiare delle garanzie di SACE previste dal DL Aiuti le imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.
Le Condizioni Generali della Garanzia, insieme alla relativa modulistica, al manuale operativo e alle FAQ a supporto sono disponibili al seguente link:
https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia/garanzie-finanziamenti/
