AGEVOLAZIONI | Attività di ricerca e sviluppo. Introdotta dal DL Semplificazioni la procedura di certificazione degli investimenti

L’art. 23 del DL Semplificazioni fiscali n. 73/2022 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione) apporta, in primo luogo, modifiche alla recente disciplina del credito di imposta in favore di imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci e vaccini.

Ricordiamo che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 20 per cento commisurato ai costi di R&S sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. I costi agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (i.e. spese di personale, costi per strumentazione e attrezzature, costi relativi agli immobili e ai terreni, costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, costi per i servizi di consulenza, spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi).

La norma interviene sull’ambito applicativo della misura, eliminando il requisito della novità per i farmaci e chiarendo che le attività ammissibili sono indicate nell’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, vale a dire le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Evidenziamo che, al momento, la misura, seppur di carattere automatico, non è ancora totalmente operativa, in assenza della comunicazione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.

Il succitato art. 23 introduce, inoltre, una procedura di certificazione degli investimenti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); si tratta, nello specifico, dei crediti di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (anche con obiettivi 4.0 e green), design e altre attività innovative. Analoga certificazione potrà essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019.

La certificazione, al fine di fornire ai contribuenti maggiori certezze sulla spettanza delle citate agevolazioni, attesterà la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività agevolabili, sulla base di quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Sarà possibile accedere alla procedura di certificazione, sia in relazione ad investimenti da effettuare, sia per investimenti già effettuati, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

La certificazione, ove rilasciata per una attività concretamente realizzata e sulla base di una corretta rappresentazione dei fatti, avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, determinando la nullità di atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella stessa.

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL, saranno individuati i requisiti dei soggetti, sia pubblici che privati, abilitati al rilascio della certificazione, da indicare in un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti. In sede di conversione del DL Semplificazioni, alla Camera, il 27 luglio scorso, è stato approvato un emendamento in virtù del quale vengono ricompresi tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare tra le attività ammissibili al credito di imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

In termini generali, l’intervento può considerarsi positivo, poiché atto a conferire maggiore certezza applicativa ad incentivi fiscali connotati da elementi di carattere tecnico che ne determinano l’ambito oggettivo di applicazione. Da non trascurare, inoltre, un potenziale effetto di allentamento degli oneri delle amministrazioni coinvolte nella gestione di tali incentivi (i.e. Amministrazione finanziaria e MiSE), venendo meno la necessità di un esame nel merito delle attività poste in essere dai contribuenti o del rilascio di appositi pareri.

Per queste ragioni, potrebbe essere utile prevedere meccanismi analoghi anche per altri incentivi fiscali di carattere automatico, quali il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali e il credito per la formazione 4.0. Con apposite previsioni normative, la certificazione (in questo caso priva del carattere della preventività) potrebbe riguardare anche il credito di imposta R&S relativo alle annualità 2015-2019 (art. 3, DL n. 145/2013) nei casi in cui non siano già stati avviati accessi, ispezioni e verifiche.

Da valutare con cautela i profili connessi al costo della procedura di certificazione, al fine di non gravare eccessivamente sulle imprese, già tenute ad un ampio novero di adempimenti.

Auspicando una rapida attuazione della procedura e un miglioramento di alcuni aspetti applicativi, va rimarcata, in ogni caso, la necessità di intervenire parallelamente sull’attuale impostazione del regime sanzionatorio dell’indebita compensazione di crediti d’imposta. In particolare, per i crediti di imposta aventi natura agevolativa, è urgente ricondurre a maggiore precisione la distinzione tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.




DIRITTO D’IMPRESA | Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza in vigore dal 15 luglio 2022, recepimento direttiva cd. Insolvency e modifiche in sede di conversione del DL Semplificazioni. Analisi delle principali novità introdotte.

Lo scorso 1° luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 83/2022 che, in attuazione della Direttiva 2019/1023 cd. Insolvency, modifica il D.Lgs. n. 14/2019 recante il Codice della crisi e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022.

Il Decreto, che prevede l’obbligo – per ogni tipologia di impresa – di istituire l’«adeguato assetto» e le «idonee misure», che la legge ritiene indispensabili al fine di prevenire la crisi, è stato approvato in via definitiva lo scorso 15 giugno dal Consiglio dei Ministri, che ha recepito diverse osservazioni formulate dal Consiglio di Stato (CdS) e dalle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, alcune delle quali, peraltro, in linea con le richieste di Confindustria.

In particolare, le principali novità, illustrate nella nota allegata, riguardano:

  • Le definizioni;
  • Gli obblighi di buona fede e correttezza;
  • La durata delle misure protettive e cautelari;
  • La composizione negoziata;
  • Le misure protettive e cautelari;
  • I contratti pendenti negli accordi di ristrutturazione;
  • Il PRO, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
  • l’eccezione del difetto di convenienza;
  • la rivalutazione sui crediti di lavoro in caso di liquidazione giudiziale.

Pubblichiamo anche le slide del webinar dell’11 luglio scorso organizzato da Creditsafe e Bussola d’Impresa®, durante il quale sono stati approfonditi gli aspetti più rilevanti e innovativi introdotti dal nuovo Codice e il link della registrazione per riascoltare i lavori https://vimeo.com/732101636

Evidenziamo, infine che, lo scorso 27 luglio, in sede di conversione del DL 17 giugno 2022 n. 73, cd DL Semplificazioni, alla Camera è stato approvato un emendamento che interviene sulle soglie, al cui superamento l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad effettuare una comunicazione all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, invitandolo ad avviare il percorso di composizione negoziata, previa verifica dei presupposti.

Il correttivo dispone che l’Agenzia, dovrà procedere in presenza di un debito scaduto e non versato, relativo all’imposta sul valore aggiunto di importo, superiore a 5mila euro che risulti, però, non inferiore al 10 % dell’ammontare del volume d’affari, risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

Si prevede, inoltre, che la segnalazione venga inviata, in ogni caso, se il debito con l’Erario risulti superiore a 20mila euro.

Slide Webinar Nuovo Codice della Crisi d_impresa e dell_Insolvenza

Nota Copre – Recepimento Direttiva Insolvency – Approvazione definitiva




LAVORO | CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL: stesura definitiva del testo

Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema (cfr. news dello scorso 15 luglio e 19 luglio), si comunica – come da circolare di Federchimica del 28/7/2022 – che a valle dello scioglimento della riserva sull’Accordo di rinnovo contrattuale del 13 giugno 2022, le Parti firmatarie hanno concordato la stesura completa e definitiva del testo del CCNL.

Come di consueto in tale occasione, oltre all’inserimento delle novità convenute con l’Accordo di rinnovo, si è provveduto ad apportare alcune modifiche e correzioni al testo del CCNL, la maggior parte delle quali finalizzate a chiarire maggiormente alcuni passaggi normativi o ad agevolare la corretta interpretazione.

Di seguito si evidenziano le modifiche più rilevanti apportate in fase di stesura.

Art. 15 – punto 1) Possibile posticipo decorrenze – punto 6) Clausola di salvaguardia e successivo rinnovo

In merito all’aumento del Trattamento Economico Minimo, è stata confermata la possibilità di posticipare con accordo aziendale le decorrenze degli incrementi del TEM stabilite in sede di Accordo di rinnovo, entro i limiti già definiti dalla norma contrattuale previgente (art.15 punto 5).

Nello stesso articolo, le previsioni relative alla clausola di salvaguardia e alla negoziazione per il successivo rinnovo (art.15 punto 6) sono state adeguate alle soluzioni trovate con l’Accordo del 13 giugno in merito allo spostamento di quote dell’EDR sul TEM. In questo senso è stato concordato che, a seguito delle valutazioni sull’andamento settoriale e inflattivo, l’EDR possa essere oggetto di “variazione”, quindi non solo incrementato ma anche diminuito. La stessa variazione è stata prevista nelle analoghe previsioni per i settori Abrasivi, Lubrificanti e GPL.

Art. 31 – lettera A) Assenza dal lavoro – lettera C) Trattamento economico durante l’assenza Inserito, nel punto relativo alla giustificazione dell’assenza per malattia (art. 31 lettera A), il chiarimento secondo cui i giorni di assenza giustificati dal certificato medico si intendono riferiti all’intera prestazione lavorativa programmata. Tale indicazione è finalizzata a precisare che il certificato medico attestante 1 giorno di malattia sarà ritenuto idoneo a coprire l’intera assenza dal lavoro a cavallo di due giorni di calendario (come in occasione di lavoro notturno o turno notturno)

Relativamente al trattamento economico durante l’assenza (art.31 lettera C) a fronte della scelta, effettuata con l’Accordo di rinnovo del 13 giugno, di ridurre i giorni di ricovero dopo i quali il trattamento economico ricomincia ex novo è stato chiarito che tale trattamento ricomincerà dal 15° giorno di ricovero.

Art. 47 – lettera F 3) Diversificazione della modalità e della durata dell’orario annuo

Tra le soluzioni offerte alla contrattazione aziendale in tema di invecchiamento attivo, accanto alla diversificazione della modalità e della durata della prestazione lavorativa, si è espressamente aggiunta anche la possibilità di ricorrere alla mobilità interna.

Art. 50 – Elemento Perequativo

Nell’articolo contrattuale dedicato al Premio mensile da riconoscersi a titolo di Elemento Perequativo è stata inserita la precisazione che il Premio debba essere erogato per il numero di mensilità previste dal CCNL. Con tale precisazione le Parti non hanno inteso entrare nel merito del riconoscimento di tale voce economica con le ulteriori mensilità aggiuntive previste a livello aziendale e alle cui previsioni si dovrà continuare a fare esclusivo riferimento per determinare le voci che le compongono.

Art. 57 – Distribuzione del CCNL, esclusiva di stampa e contributo per rinnovo CCNL

Al fine di semplificare la distribuzione delle copie del CCNL è stato convenuto che la copia del CCNL, una volta disponibile secondo le modalità definite dalle Parti, andrà obbligatoriamente distribuita a tutti i lavoratori in forza e non più a quelli presenti ad una certa data indicata nel contratto. Con tale precisazione si è inteso evitare l’obbligo di consegna del testo contrattuale ai lavoratori che non sono più in forza al momento in cui è disponibile il CCNL e, viceversa, chiarire l’obbligo di consegna a tutti i lavoratori assunti successivamente.

Nel medesimo articolo contrattuale è stato, inoltre, riportato il mese in cui effettuare la trattenuta del contributo per il rinnovo contrattuale (marzo 2023), concordato tra le Parti firmatarie in occasione della stesura contrattuale.

In merito alla distribuzione delle copie del CCNL e alle trattenute del contributo per il rinnovo, come di consueto, saranno successivamente forniti, con specifiche comunicazioni alle imprese, tutti i dettagli per adempiere alle previsioni contrattuali.

Art. 62 – punto 8) Mantenimento iscrizione a FASCHIM in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante da accordi aziendali

Al fine di agevolare la definizione di accordi di risoluzione consensuale e contemporaneamente di promuovere ulteriormente l’adesione al Fondo, le Parti hanno esteso la possibilità di concordare a livello aziendale il mantenimento dell’iscrizione a FASCHIM, nei limiti già definiti nella norma contrattuale, a tutte le ipotesi di risoluzione consensuale derivante da accordi aziendali di esodo previsti dalle norme vigenti.

Prezzo copie del CCNL

Le Parti firmatarie, nell’ambito dell’incontro per la stesura, hanno convenuto che una volta trascorsi i tempi tecnici per la stampa, il CCNL sarà posto in vendita al prezzo per le imprese di 23 euro.

Si riportano in allegato le pagine del CCNL nelle quali sono evidenziate le modifiche sopra citate.

All.to

157.22 All. estratti norme contrattuali




FISCO | Circolare n. 29/E del 28 luglio 2022 – ulteriori chiarimenti Società Controllate Estere (CFC)

L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato la circolare n. 29/E, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in relazione alla disciplina relativa alle Società Controllate Estere (CFC) già approfondita nella circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, con specifico riferimento ai seguenti profili:

tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC;

trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.

Circolare n. 29 del 28 luglio 2022 (ATAD CFC bis 2022)




LAVORO | Temperature elevate e CIGO

Le alte temperature di questi giorni hanno indotto Inps e Inail ad affrontare il tema richiamando alcune valutazioni e sollecitando l’adozione di misure a tutela di lavoratori ed imprese, delle quali si da notizia in un comunicato congiunto dei due Istituti (cfr. nostra informativa del 27/06/2022) e, poi, si indicano i dettagli operativi nel messaggio Inps 28 luglio 2022, n. 2999, in allegato.

La concessione della CIGO

L’Inps, riprendendo una circolare del 2016 ed un messaggio del 2017, colloca il tema della temperatura all’interno della causale “eventi meteorologici” ed evidenzia che “le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all’intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto”.

Nel messaggio del 2017 si precisava, inoltre, che “le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO. A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore”.

In premessa, va ricordato che l’ipotesi in esame resta ovviamente soggetta alle ordinarie regole di concessione della CIGO, per cui restano ferme le regole generali della imprevedibilità dell’evento e della non imputabilità al datore di lavoro richiedente.

Ne consegue, quindi, che nella relazione tecnica occorrerà comunque indicare la non riferibilità dell’evento ad un fattore che il datore di lavoro aveva l’obbligo di governare. Così, ad esempio, anche richiamando l’ipotesi della omessa manutenzione (che non giustifica la richiesta di CIGO in caso di guasti alle attrezzature o agli impianti), non potrà il datore di lavoro chiedere CIGO

  • per il colpevole deterioramento dell’impianto elettrico o di raffrescamento in assenza di una regolare attività di manutenzione
  • se l’evento non era imprevedibile.

Nel recente messaggio, l’Inps affronta diversi punti.

  1. La causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
  2. Quanto alla misura della temperatura, l’Istituto conferma che “sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi”. Tuttavia, è lo stesso INPS a valorizzare il tema delle temperature percepite (introdotto su sollecitazione del nostro Sistema centrale attraverso una apposita delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza nel 2017), evidenziando che “anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto [1]”.

Eguale discorso può farsi per temperature elevate anche se inferiori a 35 gradi, quando risultano particolarmente disagevoli in relazione alle lavorazioni in atto ed alle modalità con le quali queste vengono svolte. Anche in questo caso, sussistendone i presupposti, l’Istituto può valutare positivamente la richiesta di CIGO.

 

  1. La temperatura elevata può rilevare, oltre che per i lavori svolti all’esterno, anche per quelli che vengono eseguiti al chiuso. Precisa opportunamente, tuttavia, l’Inps che tale situazione presuppone – come per il resto delle ipotesi di CIGO – l’esistenza di “circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro”.
  2. Quanto agli aspetti procedurali relativi alla motivazione della domanda di concessione della CIGO e alla verifica dei presupposti, l’INPS ricorda che “l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo”.

Provvederà l’Istituto “ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto”.

In considerazione della peculiarità della situazione, l’Inps sottolinea che gli uffici della Direzione centrale ammortizzatori sociali sono a disposizione delle sedi territoriali dell’Istituto e delle aziende per fornire consulenza su tale tipologia di richieste nonché completa assistenza nella presentazione delle domande e in tutte le fasi che seguono.

  1. Il messaggio 2999/2022, confermando quanto anticipato nella nota congiunta di Inps e Inail, si sofferma, poi, su un ulteriore elemento che, a suo tempo, aveva costituito oggetto di confronto con il nostro Sistema centrale.

L’Istituto precisa, infatti, che “la cassa integrazione ordinaria è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori”.

Si tratta di un’ipotesi che può anche prescindere dallo specifico tema “meteo” ed essere estesa alle altre ipotesi di CIGO previste dall’attuale normativa laddove si sia in presenza di un rischio o un pericolo per la sicurezza (ovviamente, non prevedibile e non imputabile al datore di lavoro o ai lavoratori) che, sulla base della relazione tecnica, fa ritenere integrata la causale di CIGO.

L’Istituto applica, quindi, i principi già esistenti in tema di CIGO, oggi valorizzando, ai fini probatori, anche le indicazioni tecniche dei responsabili della sicurezza sul lavoro. Ad esempio, laddove vi sia una temperatura che, secondo le indicazioni tecniche, può costituire un rischio per i lavoratori, la CIGO potrà essere concessa anche laddove la temperatura stessa sia inferiore ai 35 gradi.

Le indicazioni dell’Inail e dell’INL

Il tema del caldo non costituisce una novità, ovviamente, sul piano della sicurezza sul lavoro. L’Inail, sul versante della prevenzione dei rischi in caso di temperature elevate, e l’INL, dal lato della vigilanza, ricordano [2] l’esigenza di tutelare i lavoratori dal caldo, anche sulla base delle indicazioni del Ministero della salute.

Si rinvia alla lettura della documentazione sopra richiamata per le necessarie valutazioni sul piano della salute e sicurezza.

Sul piano del collegamento tra rischio da caldo e CIGO, era lo stesso INL, nella nota 4639/2021, a richiamare il messaggio Inps del 2017 nel quale già si evidenziava la relazione tra il caldo e il possibile ricorso alla CIGO e, quindi, l’INL richiamava il personale addetto alla vigilanza a rappresentare alle aziende la possibilità di aderire a quanto previsto messaggio stesso.

[1] Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

[2] INL, Nota 22 giugno 2022, n. 3783INL, nota 2 luglio 2021, n. 4639Inail, Esposizione a temperature estreme.

All.to

Messaggio_numero_2999_del_28-07-2022

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




INTERNAZIONALIZZAZIONE | Med Business Days 2022, Malta – 20ennale di BUSINESSMED 14 e 15 settembre

I prossimi 14 e 15 settembre si terrà a Malta il 20ennale di BusinessMed, uno degli eventi di punta della collaborazione tra le associazioni imprenditoriali del Mediterraneo per rafforzare le sinergie tra le imprese e creare occasioni di incontri di business tra le imprese.

I settori focus sono: meccanica, manifattura e agrifood; trasporti e logistica; turismo e ospitalità; digitale.

In allegato, la nota logistica per i Med Business Days di BusinessMed.

Per la partecipazione e per richiedere informazioni si dovrà far riferimento direttamente a BusinessMed alla mail [email protected] , specificando l’appartenenza al sistema Confindustria.

BUSINESSMED would like to invite you to the MED BUSINESS DAYS 2022 – North, scheduled on September 14th & 15th 2022, in Malta.

The event revolves around 4 key sectors:

  • Transport & logistics ;
  • Tourisme & hospitality ;
  • Manufacturing & Agrifood ;
  • Digital Solutions .

If you are a company operating in one of the key sectors, don’t miss the opportunity to develop new partnerships with Maltese, European and Mediterranean companies (Event’s brochure enclosed).

Please note that places are limited and will be assigned on a first-come -first -served -basis.

If interested, please get in touch with us via this e-mail address: [email protected] specifying that you are member of CONFINDUSTRIA. 

BUSINESSMED Team

20 years – Logistics Document Malta Med Business Days_confindustria




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