AGEVOLAZIONI | Attività di ricerca e sviluppo. Introdotta dal DL Semplificazioni la procedura di certificazione degli investimenti
L’art. 23 del DL Semplificazioni fiscali n. 73/2022 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione) apporta, in primo luogo, modifiche alla recente disciplina del credito di imposta in favore di imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci e vaccini.
Ricordiamo che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 20 per cento commisurato ai costi di R&S sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. I costi agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (i.e. spese di personale, costi per strumentazione e attrezzature, costi relativi agli immobili e ai terreni, costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, costi per i servizi di consulenza, spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi).
La norma interviene sull’ambito applicativo della misura, eliminando il requisito della novità per i farmaci e chiarendo che le attività ammissibili sono indicate nell’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, vale a dire le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Evidenziamo che, al momento, la misura, seppur di carattere automatico, non è ancora totalmente operativa, in assenza della comunicazione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.
Il succitato art. 23 introduce, inoltre, una procedura di certificazione degli investimenti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); si tratta, nello specifico, dei crediti di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (anche con obiettivi 4.0 e green), design e altre attività innovative. Analoga certificazione potrà essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019.
La certificazione, al fine di fornire ai contribuenti maggiori certezze sulla spettanza delle citate agevolazioni, attesterà la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività agevolabili, sulla base di quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
Sarà possibile accedere alla procedura di certificazione, sia in relazione ad investimenti da effettuare, sia per investimenti già effettuati, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
La certificazione, ove rilasciata per una attività concretamente realizzata e sulla base di una corretta rappresentazione dei fatti, avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, determinando la nullità di atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella stessa.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL, saranno individuati i requisiti dei soggetti, sia pubblici che privati, abilitati al rilascio della certificazione, da indicare in un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti. In sede di conversione del DL Semplificazioni, alla Camera, il 27 luglio scorso, è stato approvato un emendamento in virtù del quale vengono ricompresi tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare tra le attività ammissibili al credito di imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
In termini generali, l’intervento può considerarsi positivo, poiché atto a conferire maggiore certezza applicativa ad incentivi fiscali connotati da elementi di carattere tecnico che ne determinano l’ambito oggettivo di applicazione. Da non trascurare, inoltre, un potenziale effetto di allentamento degli oneri delle amministrazioni coinvolte nella gestione di tali incentivi (i.e. Amministrazione finanziaria e MiSE), venendo meno la necessità di un esame nel merito delle attività poste in essere dai contribuenti o del rilascio di appositi pareri.
Per queste ragioni, potrebbe essere utile prevedere meccanismi analoghi anche per altri incentivi fiscali di carattere automatico, quali il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali e il credito per la formazione 4.0. Con apposite previsioni normative, la certificazione (in questo caso priva del carattere della preventività) potrebbe riguardare anche il credito di imposta R&S relativo alle annualità 2015-2019 (art. 3, DL n. 145/2013) nei casi in cui non siano già stati avviati accessi, ispezioni e verifiche.
Da valutare con cautela i profili connessi al costo della procedura di certificazione, al fine di non gravare eccessivamente sulle imprese, già tenute ad un ampio novero di adempimenti.
Auspicando una rapida attuazione della procedura e un miglioramento di alcuni aspetti applicativi, va rimarcata, in ogni caso, la necessità di intervenire parallelamente sull’attuale impostazione del regime sanzionatorio dell’indebita compensazione di crediti d’imposta. In particolare, per i crediti di imposta aventi natura agevolativa, è urgente ricondurre a maggiore precisione la distinzione tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.


