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LAVORO | Equilibrio tra attività professionale e vita familiare: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 176/2022, è stato pubblicato il d.lgs. n. 105 che attua la Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Si riportano di seguito alcune novità introdotte dal Decreto n.105/2022:
-stabilizzazione della durata massima del congedo obbligatorio di paternità fissato in 10 giorni lavorativi fruibili dal padre lavoratore, nel periodo che va dai 2 mesi precedenti ai 5 mesi successivi al parto. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
– Viene fissata in 11 mesi la durata complessiva del congedo qualora il nucleo familiare sia composto da un solo genitore, ovvero in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore ovvero di mancato riconoscimento del bambino.
-I mesi indennizzati al 30% della retribuzione passano da sei a nove, fruibili entro i 12 anni di età del figlio (anziché sei).
-L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le libere professioniste si estende ai periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.
-I datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. smart working) sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite anagrafico se si tratta di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ex articolo 4, comma 1, L. n.104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della L. n.205/2017.
