Ita, da Draghi altri dieci giorni “Ma la decisione spetta a noi”

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ENERGIA | EMERGENZA GAS – Aggiornamenti e Questionario per il Piano di intervento italiano

In riferimento alle precedenti comunicazioni sull’emergenza gas, inviamo in allegato

  • nota di aggiornamento sulla situazione del mercato nazionale gas (Allegato 1);
  • proposta di Regolamento, concernenteMisure coordinate di riduzione della domanda di gas” (Allegato 2).

Questo provvedimento stabilisce che ciascuno Stato membro debba ridurre – tra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023 – la propria domanda di gas del 15% rispetto al consumo medio degli ultimi cinque anni, attraverso misure volontarie di riduzione. Tale riduzione, tuttavia, diventerebbe obbligatoria solo in caso di attivazione dello stato di allerta unionale (c.d. “Union alert”). Sono previste una serie di esenzioni e deroghe, al fine di considerare le peculiarità dei singoli paesi membri, che dovrebbero contenere il contributo per l’Italia intorno al 7%.

Considerando che ogni Paese dovrà predisporre un piano di intervento entro il mese di ottobre 2022, Confindustria ha ritenuto opportuno attivarsi preventivamente, con la collaborazione di Snam Rete Gas ed ENEA, per raccogliere attraverso un questionario una serie di informazioni rilevanti sui principali settori industriali, che consentiranno al Comitato Tecnico per la Sicurezza Gas di disporre di un base informativa adeguata per la costruzione del piano.

Il questionario è disponibile al portale https://form.jotform.com/222141945833051  Nell’Allegato 3 troverete i codici ATECO dei settori più rilevanti, in termini di consumi gas, ai fini dell’indagine.

La raccolta dati sarà attiva fino al 3 settembre 2022.

Considerata l’urgenza, pur comprendendo le difficoltà dovute al periodo feriale, Vi preghiamo di partecipare all’indagine, le cui informazioni di base sono indispensabili per predisporre un piano di intervento che tenga in debita considerazione le esigenze dei settori industriali.

Allegato 1 Nota Informativa mercato gas Allegato 2 Proposal Reg coordinated demand reduction Council Energy 26072022 Allegato 3 Codici Ateco Settoriali




COMUNICAZIONI | Orario estivo e chiusura per ferie

Si comunica che da martedì 26 luglio a venerdì 26 agosto 2022 i nostri uffici effettueranno orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 16.30, salvo diverse esigenze, e che osserveranno chiusura per ferie estive da lunedì 8 agosto a venerdì 19 agosto.

 




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https://www.confindustria.sa.it/selezione_articoli-4_8_2022-2/




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LAVORO | Decreto trasparenza: nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro

Come comunicatoVi con nostra informativa dello scorso 1° agosto, nella Gazzetta Ufficiale n. 176/2022, è stato pubblicato il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. Decreto trasparenza) che attua la Direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Riportiamo di seguito alcune informazioni sui contenuti del decreto.

Il decreto legislativo n. 104/2022 allarga il campo di applicazione ai contratti di collaborazione continuative organizzate dal committente, anche tramite piattaforme, ai contratti di prestazione occasionale, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Viene inoltre allargato di molto il contenuto delle informazioni da fornire per iscritto al lavoratore.

Cosicché, dall’entrata in vigore del decreto, fissata al 13 agosto, le imprese dovranno, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio della prestazione, fornire per iscritto al lavoratore una serie di informazioni specificatamente individuate dal decreto. Le informazioni eventualmente non contenute nell’atto consegnato potranno comunque essere comunicate non oltre sette giorni dall’ inizio della prestazione lavorativa.

Viceversa, per i lavoratori già assunti alla data del 1° agosto, è previsto il diritto di ottenere dal datore l’integrazione delle informazioni solo su richiesta scritta del lavoratore stesso e comunque entro 60 giorni dalla richiesta stessa.

 

Si ritiene, data l’imprecisa formulazione delle disposizioni, che ai lavoratori assunti dal 2 agosto in poi, si applichi il termine massimo di sette giorni per integrare le informazioni ma ciò a far data dal 13 agosto, data di inizio di vigenza delle nuove disposizioni.

Tra le informazioni da fornire vi sono:

  1. l’identità delle parti del rapporto di lavoro (inclusi, ove esistenti, co-datori);
  2. il luogo di lavoro;
  3. la sede del datore di lavoro;
  4. l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
  5. la data di inizio del rapporto;
  6. la tipologia di rapporto di lavoro;
  7. l’identità dell’impresa utilizzatrice, nel caso di lavoratori somministrati;
  8. la durata del periodo di prova, se previsto;

9.il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore, se prevista;

10 la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti;

  1. i termini del preavviso
  2. l’importo iniziale della retribuzione con i relativi elementi, nonché il periodo e le modalità di pagamento;
  3. la programmazione dell’orario normale di lavoro, nonché le eventuali condizioni relative a cambiamenti di turno, lavoro straordinario e caratteristiche di flessibilità;
  4. il contratto collettivo, anche aziendale, applicato con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

15.gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

È consigliabile che l’adempimento di tali obblighi non avvenga con una vera e propria integrazione del contratto di lavoro, così come tradizionalmente formulato, bensì tramite un allegato “informativo”, attuativo dei nuovi obblighi informativi, che, pertanto, non farà parte, propriamente, del contratto di lavoro individuale.

 

In ogni caso i datori di lavoro saranno tenuti a conservare la prova della avvenuta trasmissione di tali informazioni e a renderle accessibili ai lavoratori.

 

In caso di variazioni delle informazioni fornite, che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro, queste devono essere comunicate per iscritto almeno 24 ore prima della loro decorrenza, salvo che derivino da modifiche di disposizioni legislative o regolamentari o del contratto collettivo.

 

Nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, le informazioni vanno comunicate anche alle rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA o RSU) e, in assenza alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sul punto ci riserviamo gli opportuni approfondimenti.

 

In caso di inadempimento degli obblighi informativi, potranno trovare applicazione sanzioni pecuniarie da € 250 a € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato.

Ulteriori sanzioni potranno essere adottate in caso di violazione degli obblighi informativi relativi ai lavori organizzati con sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Da ultimo, va evidenziato che, oltre agli obblighi informativi ora ricordati, il decreto interviene anche su altre materie rafforzando taluni diritti minimi dei lavoratori, ossia:

  1. periodo di prova e conseguenze nel caso in cui durante la prova intervenga un evento interruttivo del rapporto di lavoro;
  2. condizioni per lo svolgimento di più attività lavorative in contemporanea;
  3. prevedibilità minima del lavoro e tutela del lavoratore nel caso in cui l’orario non sia stato predeterminato;
  4. diritto del lavoratore con 6 mesi di anzianità a richiedere forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili;
  5. diritto del lavoratore a svolgere la formazione obbligatoria durante l’orario di lavoro.