LAVORO | Prevenzione incendi – Pubblicata la proroga del decreto controlli
Facciamo seguito alle nostre precedenti informative sul tema e trasmettiamo in allegato il decreto 15 settembre 2022 che reca modifiche al cosiddetto decreto controlli (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Il decreto, allegato, sancisce che le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori (art. 4 del decreto 1° settembre 2021) entrino in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.
Ulteriori modifiche riguardano l’allegato II relativo alla qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi antincendio, in particolare:
- il prospetto 3.8 è stato sostituito dai prospetti 3.81 e 3.82, si evidenzia che sono stati definiti, differenziandoli, i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione da un lato dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore e dall’altro dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore e di ventilazione orizzontale di fumo e calore. È stata uniformata la durata della formazione prevedendo 16 ore per la parte teorica e 8 per la pratica (invece che rispettivamente 24 e 16 ore come previsto dal precedente prospetto 3.8);
- è stato aggiunto il prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», che va a normare la formazione dei sistemi a polvere, prima mancanti;
- il paragrafo 1, generalità, è stato modificato al comma 5, prevedendo che siano esonerati dalla frequenza del corso non solo i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione, ma anche quelli che svolgono attività di controllo periodico;
- il paragrafo 3, contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore, è stato modificato al comma 1 al fine di precisare, tra l’altro, che i compiti e le attività del tecnico manutentore qualificato si declinano per ogni figura e per ogni tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio. Il comma 2 dello stesso paragrafo è stato sostituito al fine di indicare che per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze si rimanda alle relative norme tecniche. Analogo riferimento, generico, alle norme tecniche è presente anche nel comma 1, creando, a nostro avviso, incertezza nel testo, rispetto alla precedente formulazione.
Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2022, il giorno dopo della pubblicazione in gazzetta ufficiale (GU n.224 del 24-9-2022).
Il testo accoglie alcune delle osservazioni formulate dal nostro Sistema centrale. Diversi, comunque, i chiarimenti richiesti, anche in merito agli altri decreti.
