LAVORO | Riduzione del premio per prevenzione – Modello OT23

Con l’Istruzione operativa del n. 7507 del 1° agosto 2022, l’INAIL, dopo un confronto con le parti sociali, riepiloga  le caratteristiche del nuovo modello OT23, che non prevede sostanziali modifiche rispetto al precedente.Da un confronto con l’Istituto, infatti, è emersa la scelta di rinviare le novità al modello relativo alle misure adottate nell’anno 2023.

In particolare, la nota evidenza le poche novità rispetto al modello precedente:

  • l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l’anno 2022;
  • la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
  • la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
  • la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li
  • la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
  • l’inserimento dell’intervento E-191;
  • la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
  • la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo.

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LAVORO | Accordo tra INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro per l’accesso ai servizi flussi informativi, registro delle esposizioni e cruscotto infortuni

In attesa del completamento del complesso procedimento di creazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008), il 2 agosto 2022 l’Istituto e l’INL hanno siglato un accordo “al fine di realizzare un’efficace attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” in base al quale il personale ispettivo dell’INL viene abilitato ad accedere ed utilizzare i Flussi informativi, il Registro delle esposizioni e il Cruscotto infortuni.

In particolare, l’accesso ai Flussi informativi permette la consultazione delle informazioni relative agli infortuni e malattie professionali con indicazioni identificative dei lavoratori infortunati e tecnofagici e delle aziende collegate a tali eventi con relativi indicatori per la programmazione e il supporto all’azione dei decisori delle politiche d’intervento.

La conoscenza del Cruscotto infortuni permette la consultazione dei dati relativi alle denunce di infortunio pervenute telematicamente all’Inail a partire dal 23 dicembre 2015 nonché dei dati riguardanti le comunicazioni d’infortunio a fini statistici e informativi, pervenute telematicamente all’Inail a decorrere dal 12 ottobre 2017.

Il Registro di Esposizione permette la consultazione dei dati riferiti ai Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata con l’obiettivo di pianificare l’attività di vigilanza e delle politiche di prevenzione a livello epidemiologico, nonché nell’ottica di un completo programma di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promozione della sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro.

Dunque, le ispezioni saranno orientate anche sulla base del dato infortunistico e della sorveglianza su alcune esposizioni maggiormente rilevanti, i cui dati essenziali sono ora pienamente in possesso dell’Ispettorato del lavoro, sia al livello nazionale che territoriale.

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LAVORO | Rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Inquadramento previdenziale e assicurativo: indicazioni operative – Circolare INAIL 3 agosto 2022, n. 31

Con la circolare n. 31 del 3 agosto 2022, l’Inail ha indicato le regole per l’inquadramento previdenziale ed assicurativo delle imprese in regime di codatorialità.

Si ricorda che l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 22 febbraio 2022, n. 315 ha fornito le indicazioni operative riguardanti i modelli per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e la tempistica delle comunicazioni, i profili previdenziali e assicurativi, il regime di solidarietà dei co-datori di lavoro per l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro nonché l’ambito applicativo delle medesime disposizioni.

L’Inail, in particolare, dopo aver ripercorso la disciplina generale della codatorialità (punto A),  approfondisce gli aspetti generali del Sistema Unirete per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e dei lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete (punto C), all’inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti (punto D) e (punto E) agli adempimenti nei confronti dell’Istituto per l’assicurazione dei lavoratori in codatorialità e in distacco presso un’impresa retista.

Segue l’analisi, sul piano assicurativo, l’analisi del tema relativo al premio assicurativo e ai profili operativi connessi alla responsabilità solidale (punto E)

Per quanto riguarda gli eventi tutelati, nel punto F si analizza il sistema di denuncia di infortuni e malattie professionali.

I punti di attenzione sono molti, vista la complessità del sistema della codatorialità.

Nel rinviare alla lettura della circolare, se ne evidenziano alcuni:

  • nell’ambito dell’inquadramento previdenziale (punto D), in deroga alla individuazione della regola sulla retribuzione imponibile relativa all’impresa indicata formalmente come datore di lavoro, “è fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’INPS a cura dell’impresa individuata come datore di lavoro di riferimento”;
  • quanto agli adempimenti verso l’Inail (punto E), sono a carico dell’impresa indicata come datore di lavoro (la circolare non precisa se questi adempimenti possono essere svolti dall’impresa indicata come referente). Si tratta, in particolare:

-delle denunce previste dall’articolo 12 riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate;

-dell’autoliquidazione annuale dei premi di cui agli articoli 28 e 44;

-delle denunce di infortunio e di malattia professionale di cui all’articolo 53 e a effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi di cui dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8121, in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità).

  • Quanto ai profili relativi ai premi assicurativi (punto F), la circolare precisa che “in caso di inadempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro opera il regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex articolo 1294 del Codice civile.” Ne consegue che “in presenza di un accertamento che quantifichi nel verbale unico di accertamento differenze retributive, per differenza tasso e simili, la richiesta dei relativi premi deve essere notificata anche ai co-datori di lavoro obbligati solidalmente”;
  • quanto agli eventi protetti (punto G) la circolare precisa che nelle denunce di infortunio e di malattia professionale “è necessario che il datore di lavoro di riferimento specifichi nelle denunce la circostanza che il lavoratore è in codatorialità. Ai fini del corretto conteggio delle prestazioni economiche in caso di infortunio o malattia professionale, assume rilevanza l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività”;
  • con riferimento all’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (punto G), “nel caso in cui il lavoratore in codatorialità svolga la prestazione lavorativa in più luoghi di lavoro ognuno riferito ad un diverso co-datore di lavoro, questi ultimi sono tenuti ai corrispondenti obblighi di prevenzione e protezione”. Questo pone l‘attenzione sul necessario coordinamento ai fini di molti aspetti (dalla formazione, alla sorveglianza sanitaria alla dotazione di DPI, alla organizzazione del lavoro, etc.);
  • in tema di regresso (punto G) previsto dagli articoli 10 e 11 del DPR 1124/1965 in caso di violazione delle norme di salute e della sicurezza, la relativa azione è “esperibile dall’Inail nei confronti di chi sia gravato della posizione di garanzia datoriale verso il lavoratore infortunato”. Una dizione generica che pone il dubbio, data la coobbligazione esistente, se l’zione venga esercitata nei confronti del solo datore di lavoro cui sia addebitabile la violazione dalla quale è disceso l’infortunio ovvero verso tutti i soggetti obbligati;
  • sul tema della distinzione tra infortunio sul lavoro e in itinere (punto G), “in presenza di prestazione lavorativa resa nell’arco della stessa giornata presso più luoghi di lavoro riferiti ai co-datori di lavoro, l’infortunio avvenuto durante il percorso che collega i predetti luoghi di lavoro non si qualifica come infortunio in itinere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ma come infortunio in attualità di lavoro”.

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AUTOTRASPORTO | Calendario dosaggio mezzi 1° semestre 2023. Applicazioni sull’asse del Brennero

Il Governo austriaco ha reso note le date del dosaggio dei mezzi pesanti relative al primo semestre 2023.

Tale dosaggio (fino ad un massimo di 300unità/h) sarà applicato sull’asse del Brennero per 24 giorni e sarà attuato attraverso il filtraggio del transito dei mezzi pesanti sulla A12 al valico di frontiera Kufstein/Kiefersfelden, in direzione sud, a partire dalle 05:00 del mattino.

Di seguito il calendario:

Gennaio 2023

– Lunedì 9 gennaio

Febbraio 2023

– Lunedì 6 febbraio
– Lunedì 13 febbraio
– Lunedì 20 febbraio
– Lunedì 27 febbraio

Marzo 2023

– Lunedì 6 marzo
– Lunedì 13 marzo

Aprile 2023

– Mercoledì 26 aprile
– Giovedì 27 aprile

Maggio 2023

– Martedì 2 maggio
– Lunedì 15 maggio
– Martedì 16 maggio
– Mercoledì 17 maggio
– Venerdì 19 maggio
– Venerdì 26 maggio
– Sabato 27 maggio
– Martedì 30 maggio
– Mercoledì 31 maggio

Giugno 2023

– Giovedì 1° giugno
– Sabato 3 giugno
– Lunedì 5 giugno
– Martedì 6 giugno
– Mercoledì 7 giugno
– Venerdì 9 giugno

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LAVORO | Covid-19: aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti – circolare Ministero della Salute n. 37615/2022

Con la Circolare n. 37615 dello scorso 31 agosto, in allegato, il Ministero della Salute aggiorna le modalità di gestione dei casi Covid-19 e dei contatti stretti.

In particolare, si prevede che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le seguenti modalità:

-per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure siano stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento;

-in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Per i contatti stretti di casi di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella circolare n. 19680 del 30/03/2022, ovvero:

-applicazione del regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione del virus che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

All.to

Circolare_MS 37615-31-08

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AGEVOLAZIONI | Pubblicato Avviso “Parco Agrisolare”: apertura termini 27 settembre 2022

Informiamo che sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato pubblicato l’Avviso “Parco Agrisolare”, relativo alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” C1-I.2.2 “Economia circolare e agricoltura sostenibile” del PNRR, volto a finanziare la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

La misura ha una dotazione di 1,5 miliardi di euro e, nello specifico, è finalizzata a sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

Obiettivo finale è quello di promuovere l’installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare.

Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, mentre due quote di 150 milioni di euro sono destinate rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli. Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici Spa accessibile dall’Area clienti. Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022.

Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Al link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486#main sono disponibili l’avviso, il regolamento, l’elenco dei codici Ateco ammissibili e ulteriori allegati.




AGEVOLAZIONI | Bando progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione per la transizione ecologica e circolare coerenti con il Green new deal. Domande a partire dal 17 novembre pv

Informiamo che con decreto direttoriale 23 agosto 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande a valere sul bando che agevola progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione per la transizione ecologica e circolare coerenti con il Green new deal, attivato nell’ambito del Fondo Rotativo Imprese – FRI, con una dotazione complessiva di risorse pari a 750 milioni di euro, e disciplinato dal decreto interministeriale 1° dicembre 2021.

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line, a partire dal 17 novembre 2022, anche in forma congiunta, dal lunedì al venerdì (ore 10.00-18.00). La procedura di precompilazione, accreditandosi all’area riservata accessibile dal sito del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, sarà attiva dal 4 novembre 2022.

Come anticipato con nostra precedente new, ricordiamo che possono richiedere l’incentivo le imprese di qualsiasi dimensione, che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, e che presentano progetti – anche in forma congiunta tra loro – di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro miglioramento, con particolare riguardo agli obiettivi di:

  • decarbonizzazione dell’economia
  • economia circolare
  • riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi
  • rigenerazione urbana
  • turismo sostenibile
  • adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

Gli investimenti per l’industrializzazione, che sono ammessi esclusivamente per le PMI, devono avere un elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, ed essere volti a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, ovvero a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Possono essere ammessi distintamente ovvero insieme ad un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito di un programma integrato presentato per l’ottenimento di agevolazioni, alle condizioni previste dal decreto.

I progetti ammissibili, inoltre, devono:

  • essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
  • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro;
  • avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

Le imprese accedono alle agevolazioni secondo due distinte procedure:

  • a sportello, per i programmi di importo non inferiore a 3 milioni e non superiore a 10 milioni di euro, con un massimo di tre imprese partecipanti
  • negoziale, per i programmi di importo superiore a 10 milioni e non superiore a 40 milioni di euro, con un massimo di cinque imprese partecipanti.

L’Addendum alla Convenzione che regola la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI è in corso di definizione, e sarà pubblicato comprensivo del modello di attestazione creditizia e dell’elenco delle banche finanziatrici convenzionate alla pagina dedicata del sito di Cassa Depositi e Prestiti.




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