Con la circolare n. 31 del 3 agosto 2022, l’Inail ha indicato le regole per l’inquadramento previdenziale ed assicurativo delle imprese in regime di codatorialità.
Si ricorda che l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 22 febbraio 2022, n. 315 ha fornito le indicazioni operative riguardanti i modelli per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e la tempistica delle comunicazioni, i profili previdenziali e assicurativi, il regime di solidarietà dei co-datori di lavoro per l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro nonché l’ambito applicativo delle medesime disposizioni.
L’Inail, in particolare, dopo aver ripercorso la disciplina generale della codatorialità (punto A), approfondisce gli aspetti generali del Sistema Unirete per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e dei lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete (punto C), all’inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti (punto D) e (punto E) agli adempimenti nei confronti dell’Istituto per l’assicurazione dei lavoratori in codatorialità e in distacco presso un’impresa retista.
Segue l’analisi, sul piano assicurativo, l’analisi del tema relativo al premio assicurativo e ai profili operativi connessi alla responsabilità solidale (punto E)
Per quanto riguarda gli eventi tutelati, nel punto F si analizza il sistema di denuncia di infortuni e malattie professionali.
I punti di attenzione sono molti, vista la complessità del sistema della codatorialità.
Nel rinviare alla lettura della circolare, se ne evidenziano alcuni:
- nell’ambito dell’inquadramento previdenziale (punto D), in deroga alla individuazione della regola sulla retribuzione imponibile relativa all’impresa indicata formalmente come datore di lavoro, “è fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’INPS a cura dell’impresa individuata come datore di lavoro di riferimento”;
- quanto agli adempimenti verso l’Inail (punto E), sono a carico dell’impresa indicata come datore di lavoro (la circolare non precisa se questi adempimenti possono essere svolti dall’impresa indicata come referente). Si tratta, in particolare:
-delle denunce previste dall’articolo 12 riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate;
-dell’autoliquidazione annuale dei premi di cui agli articoli 28 e 44;
-delle denunce di infortunio e di malattia professionale di cui all’articolo 53 e a effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi di cui dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8121, in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità).
- Quanto ai profili relativi ai premi assicurativi (punto F), la circolare precisa che “in caso di inadempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro opera il regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex articolo 1294 del Codice civile.” Ne consegue che “in presenza di un accertamento che quantifichi nel verbale unico di accertamento differenze retributive, per differenza tasso e simili, la richiesta dei relativi premi deve essere notificata anche ai co-datori di lavoro obbligati solidalmente”;
- quanto agli eventi protetti (punto G) la circolare precisa che nelle denunce di infortunio e di malattia professionale “è necessario che il datore di lavoro di riferimento specifichi nelle denunce la circostanza che il lavoratore è in codatorialità. Ai fini del corretto conteggio delle prestazioni economiche in caso di infortunio o malattia professionale, assume rilevanza l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività”;
- con riferimento all’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (punto G), “nel caso in cui il lavoratore in codatorialità svolga la prestazione lavorativa in più luoghi di lavoro ognuno riferito ad un diverso co-datore di lavoro, questi ultimi sono tenuti ai corrispondenti obblighi di prevenzione e protezione”. Questo pone l‘attenzione sul necessario coordinamento ai fini di molti aspetti (dalla formazione, alla sorveglianza sanitaria alla dotazione di DPI, alla organizzazione del lavoro, etc.);
- in tema di regresso (punto G) previsto dagli articoli 10 e 11 del DPR 1124/1965 in caso di violazione delle norme di salute e della sicurezza, la relativa azione è “esperibile dall’Inail nei confronti di chi sia gravato della posizione di garanzia datoriale verso il lavoratore infortunato”. Una dizione generica che pone il dubbio, data la coobbligazione esistente, se l’zione venga esercitata nei confronti del solo datore di lavoro cui sia addebitabile la violazione dalla quale è disceso l’infortunio ovvero verso tutti i soggetti obbligati;
- sul tema della distinzione tra infortunio sul lavoro e in itinere (punto G), “in presenza di prestazione lavorativa resa nell’arco della stessa giornata presso più luoghi di lavoro riferiti ai co-datori di lavoro, l’infortunio avvenuto durante il percorso che collega i predetti luoghi di lavoro non si qualifica come infortunio in itinere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ma come infortunio in attualità di lavoro”.
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