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ZONE ECONOMICHE SPECIALI | Sportello Unico Digitale ZES e Autorizzazione unica. Aggiornamenti.

Pubblichiamo le slide presentate in occasione del webinar Sportello Unico digitale per le ZES del 21 luglio u.s., la cui registrazione dei lavori è disponibile al link https://player.vimeo.com/video/732127863?h=543279d1e9.

Ricordiamo che lo Sportello Unico è stato istituito dal DL Recovery (DL n°152/2021) con l’obiettivo di accelerare gli investimenti produttivi all’interno delle zone economiche speciali. Nello specifico, i soggetti interessati a realizzare attività produttive nei territori rientranti nella ZES devono richiedereutilizzando lo Sportello – l’autorizzazione unica. Quest’ultima sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni, concessioni, pareri, ecc., mantenendo il rispetto delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Può costituire, se necessario, anche una variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del Piano paesaggistico regionale.

L’autorizzazione unica è, poi, rilasciata dal Commissario all’esito di un’apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano le amministrazioni interessate e viene inoltrata all’imprenditore, al termine dell’iter, attraverso lo Sportello.

Le aziende insediate a Battipaglia, Bellizzi, Salerno, Pontecagnano Faiano, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Castel San Giorgio e Sarno, ossia nell’area ZES della provincia di Salerno, interessate a presentare progetti di investimenti necessari al rilascio dell’autorizzazione unica per la loro attuazione, possono accedere al sito https://commissariozescampania.gov.it/sportello-unico-zes/ e procedere cliccando sul Comune di riferimento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dr.ssa Mariarosaria Zappile (089200842, [email protected]).




Ambiente | Aggiornamenti – Imballaggi – informazioni sulla normativa francese e prossime attività

Trasmettiamo, in allegato, una nota di sintesi -elaborata dagli uffici di Confindustria-, con le informazioni principali sulla normativa francese in tema di etichettatura ambientale.

Segnaliamo, inoltre, i prossimi appuntamenti per gli approfondimenti sui nuovi obblighi per gli imballaggi e il loro smaltimento per le aziende esportatrici introdotti da Germania, Francia, Spagna e Austria. In particolare, verrà organizzato un ciclo di webinar: Nuovi obblighi sugli imballaggi e il loro smaltimento per le aziende importatrici:

  • Germania – 20 settembre
  • Francia – 27 settembre

Seguiranno le informazioni organizzative.

Proposta Confindustria per l’accelerazione delle procedure autorizzative per l’economia circolare

Confindustria ha lavorato con il Governo e i Ministeri competenti per la predisposizione di una misura che, in linea con il PNRR, punta a velocizzare le procedure autorizzative per l’economia circolare e la realizzazione della capacità impiantistica (sia di recupero materico che energetico) necessaria a sfruttare tutte le potenzialità in termini industriali dell’economia circolare e a traguardare gli obiettivi posti a livello UE e dalle recenti riforme adottate, vale a dire la SEC e il PNGR.

  • La misura proposta, in particolare, qualifica le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal PNGR, interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, analogamente a quanto previsto per gli interventi specificamente contemplati dal PNRR e dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), ponendosi in linea di continuità con il DL n. 77 del 2021 recante la disciplina della governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
  • La misura, inoltre, propone di estendere la competenza, e di conseguenza la relativa procedura semplificata e accelerata, della Commissione Tecnica fast-track PNRR-PNIEC competente per le opere, gli impianti e le infrastrutture previsti dal PNRR e dal PNIEC anche ai progetti di impianti necessari ai fabbisogni individuati dal PNGR, qualora per essi sia richiesta la VIA statale.
  • Infine, la proposta prevede che nei procedimenti autorizzativi riguardanti gli impianti funzionali all’economia circolare ove l’autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legge, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell’istante, assegna all’autorità competente un termine specifico per provvedere. In caso di perdurante inerzia è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva.

La misura dovrebbe essere inserita in uno dei prossimi provvedimenti urgenti aventi ad oggetto il “caro energia” e le misure per l’attuazione del PNRR.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati.

 

Responsabile Tecnico: TAR Lombardia n. 1563/2022

Segnaliamo la sentenza del TAR Lombardia n.1563 del 2 luglio u.s. riguardo la dispensa delle verifiche del RT (Responsabile Tecnico) che, ai sensi dell’art. 13 DM 120/2014, ricopre anche la carica di rappresentante legale, con 20 anni di esperienza.

Con tale sentenza il TAR Lombardia ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una impresa che si era visto negare la dispensa dall’esame per responsabile tecnico rifiuti (ex articolo 13, DM 120/2014) relativamente alle categorie 1, 4 e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani; raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) perché, pur in possesso dell’esperienza ventennale come responsabile tecnico, non aveva il pari requisito come legale rappresentante che l’Albo riteneva necessaria per l’esenzione.

L’articolo 12 del DM 120/2014 comma 3 prevede testualmente: “È dispensato dalle verifiche illegale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale”. La delibera dell’Albo gestori ambientali 30 maggio 2017, n. 6 (articolo 2, comma 5) e la Circolare dell’Albo 12 gennaio 2018, n. 59 secondo il Tar hanno ripetuto il dato normativo del DM 120/2014, introducendo l’avverbio “contemporaneamente”, che però non si riferisce senza equivoci al possesso del requisito ventennale sia per il legale rappresentante che per il responsabile tecnico.

Il Giudice amministrativo, quindi, sancisce che, in assenza di una chiara disposizione normativa, risulta sproporzionata la richiesta del Ministero, che chiede per la dispensa dall’esame il doppio requisito ventennale (come responsabile tecnico e legale rappresentante).

A questo proposito, segnaliamo che, stante l’importanza della tematica in esame – che interessa un numero significativo di imprese – oltre che il contenuto del pronunciamento del TAR – particolarmente chiaro nel sottolineare da un lato il vulnus normativo esistente sulla materia, oltre che la sproporzione della richiesta del doppio requisito – Confindustria ha chiesto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di provvedere il prima possibile con una comunicazione ufficiale di chiarimento nella direzione della massima semplificazione e proporzionalità, ferma restando la ulteriore e indispensabile azione normativa volta a chiarire definitivamente tale aspetto.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati.

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali – riepilogo novità e strumenti a disposizione delle imprese

Vi forniamo di seguito un riepilogo dei principali strumenti per le imprese messi a disposizione di recente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che formano oggetto di un percorso riformatore avviato e tutt’ora in corso presso l’Albo a più riprese sollecitato da Confindustria:

  • Da circa un anno, le delibere e le circolari dell’Albo sono illustrate alle imprese con video tutorial pubblicati sul profilo istituzionale e sul canale YouTube dell’Albo e sono liberamente consultabili.
  • Dal 25 maggio 2022 è stata aperta la sezione “L’Albo Risponde” sul sito istituzionale dove sono raccolte e suddivise per argomento le domande più frequenti delle imprese e le relative risposte.
  • Dal 26 maggio 2022 è disponibile online la prima newsletter dell’Albo rivolta alla imprese e agli operatori del settore, uno strumento da mettere nella “cassetta degli attrezzi” di chi fa impresa, come aggiornamento puntuale, preciso e chiaro e come guida in un panorama legislativo complesso e in continuo divenire. Nella sezione Parlano le imprese in ogni numero le aziende potranno raccontare la loro esperienza con l’Albo, raccontando vantaggi, ma manifestando anche proposte di semplificazione.
  • A gennaio è stato avviato progetto di ristrutturazione del portale web che si baserà su tecnologie più moderne consentendo di aumentare la fruibilità di lettura e si spera la velocità di scambio di informazioni per le imprese. Il nuovo sito verrà presentato ad ECOMONDO 2022.

 

Approvazione in via preliminare Schema di Decreto sulle radiazioni ionizzanti

Segnaliamo che, lo scorso 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, uno Schema di Decreto sulle radiazioni ionizzanti che reca disposizioni integrative e correttive al Dlgs 101/2020 (in attuazione alla Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti).

Numerose sono le novità poiché lo schema di decreto interviene su numerosi articoli, anche in materia di ambiente e sicurezza.

Le modifiche sono volte a recepire specifiche osservazioni della Commissione europea e a chiudere la procedura di infrazione, avviata a suo tempo dalla Commissione, per il mancato recepimento della Direttiva.

In riferimento al tema della salute e sicurezza, segnaliamo, in particolare, che lo schema (composto da 70 articoli) prevede la modifica sia del capo I, sezione II relativo alla protezione dell’esposizione da radon nei luoghi di lavoro (è stato modificato l’articolo 17, relativo agli obblighi dell’esercente, ed introdotte relative sanzioni) sia del titolo XI relativo all’esposizione dei lavoratori (sono stati modificati, tra gli altri, agli articoli 110 e 111 relativi alla formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori, ai fini sia di chiarire che la formazione prevista dal decreto in esame integra quello prevista dal Dlgs 81/08 e sia di correggere un errore formale; gli articoli 129 e 130 relativi all’abilitazione e attribuzioni dell’esperto di radioprotezione al fine di fornire chiarimenti sul grado di abilitazione e modificare la durata dell’aggiornamento).

Per quanto riguarda le norme in materia ambientale, segnaliamo, in particolare, modifiche al Titolo IV del d.lgs. n. 101 del 2020, con riferimento all’articolo 22 (art. 7), relativo agli obblighi dell’esercente in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale e modifiche all’articolo 26 (art. 9), in materia di autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente. Ulteriori modifiche sono apportate al Titolo VII del d.lgs. n. 101 del 2020, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi.

Infine, si segnalano modifiche al Titolo XVI d.lgs. n. 101 del 2020, relativo all’apparato sanzionatorio e agli Allegati del medesimo decreto (art. 47). Per quanto riguarda le modifiche all’Allegato XIX, in materia di sorveglianza radiometrica, l’unica modifica apportata è la sostituzione dell’Allegato 1 (Documento di accompagnamento per l’importazione in Italia di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o di prodotti completamente in metallo).

Lo schema di decreto è, adesso, all’attenzione delle competenti Commissioni parlamentari, che dovrebbero esprimere i relativi parere entro il 18 settembre p.v.

 

CAM – Precisazioni relative ai Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni.

Con riferimento al Decreto 23 giugno 2022, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni”, vi informiamo che il MiTE ha reso noto che all’interno della “Verifica” del criterio VOC al paragrafo 4.1.4 punto “c”, è fatto richiamo alla norma UNI 1609355 (codice di progetto provvisorio assegnato da UNI durante l’elaborazione del documento). Da dicembre 2021 tale documento è da considerarsi oggi riferito alla norma UNI 11840:2021 “Mobili – Criteri per la definizione di una famiglia di prodotto e per la campionatura” (norma approvata nel dicembre 2021).

Tale precisazione è stata inserita nella pagina del Ministero alla voce relativa ai CAM arredi interni e disponibile al seguente link.

 

MiSE – 750 milioni per il Green new deal. Dal 17 novembre le domande delle imprese

Il MiSE informa che prende il via il programma di investimenti del Ministero per realizzare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione negli ambiti di intervento del “Green new deal italiano”.

Dalle ore 10 del 17 novembre 2022 tutte le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di:

  • decarbonizzazione
  • economia circolare
  • riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi (su questo aspetto Confindustria non è d’accordo perché sin ritiene che tutti i materiali sono strategici e tutti devono poter effettuare il loro percorso di valorizzazione verso gli obiettivi di sostenibilità, con le Associazioni interessate pertanto faremo presente la criticità al MISE affinché venga rimossa)
  • rigenerazione urbana
  • turismo sostenibile
  • adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico

Per ulteriori informazioni si rimanda alla newscollection dello scorso 1 settembre.

 

La scelta del servizio per i rifiuti speciali dura due anni, non più cinque

Ricordiamo che, il 27 agosto scorso sono entrate in vigore le norme ambientali introdotte dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 del 5 agosto 2022, n. 118. Tra le deleghe al Governo figura anche quella per il riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con riguardo particolare al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico (articolo 8). Sotto il profilo delle norme di immediata applicazione, l’articolo 14 della nuova legge introduce alcune modifiche alla parte quarta del Dlgs 152/2006 per i servizi di gestione dei rifiuti. Segnaliamo, in particolare, che, per i rifiuti speciali ex assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche, viene riscritto il comma 10 dell’articolo 238 del “Codice ambientale” e scende da cinque a due anni il periodo nel quale tali utenze scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico o di quello privato. Scompare, tuttavia, la possibilità per il gestore pubblico, su richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio prima della scadenza del periodo. Si rinvia al testo del provvedimento per completezza di infornazione.

 

Prevenzione incendi: pubblicate le nuove norme tecniche per gli impianti di stoccaggio rifiuti

Il Ministero dell’Interno ha emanato il decreto 26 luglio 2022 (Gu Serie generale n. 187 dell’11 agosto 2022), con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Ai sensi de.ll’articolo 1, le norme tecniche, contenute nell’allegato 1 al decreto, si applicano in particolare:

  • agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi,
  • ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2 (escluse le superfici verdi perimetrali).

Si precisa che sono esclusi dal campo di applicazione i depositi temporanei di cui al Dlgs 152/2006.

Secondo l’articolo 5, le attività esistenti si adeguano alle nuove norme entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (9 novembre 2027).

In ogni caso, il decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:

  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
  • siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del Dpr. 151/2011.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al testo del decreto.
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All.to

Etichettatura ambientale – informazioni sulla normativa francese




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