AGEVOLAZIONI | Contratti di sviluppo e Accordi per l’Innovazione filiera AUTOMOTIVE: apertura termini.

Informiamo che sono divenuti operativi gli interventi agevolativi a favore della riconversione e lo sviluppo della filiera automotive in Italia, come previsto dal DPCM 4 agosto 2022, pubblicato nella GU n. 232 del 4 ottobre 2022, n. 232.

Il Ministero dello sviluppo economico ha, infatti, pubblicato i decreti che attivano gli sportelli finanziati con complessivi 750 milioni di euro, di cui 525 milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli Accordi per l’Innovazione.

Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro i finanziamenti complessivamente stanziati dal Governo fino al 2030) destinati al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore attraverso l’insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.

In particolare, le imprese potranno richiedere le agevolazioni sia per i progetti già presentati in questo caso gli sportelli verranno aperti dal 13 al 27 ottobre per i Contratti di sviluppo, e fino al 27 ottobre per gli Accordi per l’Innovazionesia per le nuove domande a partire dal 15 novembre per i Contratti di sviluppo e dal 29 novembre per gli Accordi per l’Innovazione.

Per la prima volta verrà inoltre applicata sui progetti relativi gli Accordi per l’Innovazione una modalità di ammissione in istruttoria non basata sull’ordine cronologico ma su una serie di parametri oggettivi, quali la solidità economico-finanziaria del soggetto proponente e la quota di spese del progetto in sviluppo sperimentale.

Contratti di Sviluppo filiera automotive

Con decreto direttoriale del 10 ottobre 2022, il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di investimenti produttivi e di tutela ambientale legati allo sviluppo e riconversione della filiera automotive. Sono finanziabili anche i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra loro.

I programmi di sviluppo industriale dovranno riguardare:

  • nuovi veicoli e sistemi di alimentazione e propulsione, che aumentino l’efficienza del veicolo minimizzando le emissioni;
  • tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali, funzionali all’alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
  • nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo. Inoltre, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
  • nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l’assistenza alla guida, la connettività del veicolo, la gestione di dati, l’interazione uomo-veicolo e l’infotainment;
  • sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.

Le domande dovranno contenere tutti gli elementi necessari per consentire di verificare la rispondenza dei programmi di sviluppo con le caratteristiche elencate e dovranno essere presentate, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli pubblicati.

COME PRESENTARE DOMANDA

A partire dalle 12.00 del 13 ottobre 2022 e fino alle 17.00 del 27 ottobre 2022, potranno presentare istanza le imprese che abbiano già presentato domanda nell’ambito della misura dei Contratti di sviluppo, il cui iter agevolativo sia stato sospeso per carenza di risorse finanziarie e i cui programmi risultino coerenti con le finalità sopra elencate.

In questa fase è necessario compilare il modello di “istanza di accesso allo sportello automotive” e inviarlo alla casella PEC [email protected] E’ necessario specificare nell’oggetto il numero di protocollo generato dalla piattaforma informatica al momento della presentazione della domanda relativa al contratto di sviluppo (quindi l’oggetto della PEC sarà ad es. “istanza sportello automotive per CDS000XXX”).

Alla chiusura dello sportello, eventuali risorse residue saranno destinate a nuove domande di Contratto di sviluppo aventi ad oggetto gli stessi sistemi e produzioni.

A partire dalle 12.00 del 15 novembre 2022 potranno essere presentate esclusivamente nuove domande sulla piattaforma dedicata.

Nelle prime fasi del caricamento della domanda, all’interno della sezione “Nuova domanda” si aprirà un elenco di opzioni relative alla “tipologia di finanziamento”; sarà quindi necessario selezionare l’opzione “AUTOMOTIVE – sviluppo industriale” o “AUTOMOTIVE – tutela ambientale”.

Tra gli allegati obbligatori dovrà essere inserita anche “l’istanza di accesso allo sportello automotive”.

Non verranno accolte domande presentate con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Accordi per l’Innovazione filiera Automotive

Il succitato DPCM 4 agosto 2022, ha destinato 225 milioni di euro agli Accordi per l’innovazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, al fine di sostenere rilevanti progetti di ricerca e sviluppo nella filiera del settore automotive.

Con il decreto direttoriale 10 ottobre 2022 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sugli Accordi per l’innovazione nella filiera del settore automotive.

Possono essere presentati:

1) progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le finalità indicate all’art. 3 del decreto direttoriale, oggetto di domande di agevolazione già presentate sul primo sportello agevolativo, di cui al decreto 31 dicembre 2021 e non ammesse alla fase istruttoria per carenza di risorse. Il soggetto proponente può presentare una apposita istanza per l’accesso alle risorse finanziarie, in via esclusivamente telematica, alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, all’indirizzo PEC [email protected], entro e non oltre il 27 ottobre 2022.

2) nuovi progetti di ricerca e sviluppo, coerenti anch’essi con le finalità indicate all’art. 3 del decreto. In tal caso, il proponente può presentare la domanda di agevolazione, in via esclusivamente telematica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 29 novembre 2022, utilizzando la procedura ed i modelli disponibili nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 22 novembre 2022.

 

Per maggiori informazioni

Per l’accesso alla piattaforma e per la presentazione delle domande di agevolazione:

  • utilizzare la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la presentazione delle proposte progettuali a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione”
  • utilizzare l’indirizzo [email protected]per informazioni sulla presentazione dei progetti.

Per informazioni sull’attuazione e rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo, utilizzare l’indirizzo [email protected].

Per i soli quesiti di natura normativa, relativi all’interpretazione delle disposizioni attuative, e per i quesiti riguardanti la procedura di definizione degli Accordi per l’innovazione è attivo l’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Normativa

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841 [email protected])




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LAVORO/PRIVACY | Rapporto periodico – Art. 46 del d.lgs. n. 198 del 2006 – Riservatezza dati

Facciamo seguito alla nostra informativa del 29 settembre scorso per trasmetterVi i primi approfondimenti del nostro Sistema centrale sulla questione della riservatezza dei dati da inserire nel rapporto periodico.

Anche se la legge si limita a disporre soltanto che non vanno indicate le identità dei lavoratori interessati dal rapporto, va senz’altro equiparata a questa disposizione la situazione in cui il trattamento economico riservato a taluni lavoratori è indirettamente, ma certamente, riferibile ad essi.

Ciò può accadere, ad esempio, nel caso in cui nell’impresa ci sia un unico dirigente o un unico quadro, ovvero nel caso in cui ci siano due dirigenti ma un uomo e una donna e così via.

In base alle disposizioni a tutela della privacy dei lavoratori, anche la possibilità di identificare indirettamente, ma con certezza, il titolare di uno specifico trattamento economico, se oggetto di comunicazione a terzi, costituisce un trattamento non autorizzato.

Del resto è lo stesso Decreto interministeriale di attuazione, 29 marzo 2022, che afferma espressamente, all’art. 2, punto 3, che i dati non devono essere suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.

Ne deriva che si ritiene che le imprese ben possano omettere di inserire dati suscettibili di condurre alla identificabilità degli interessati.

Per mera trasparenza, si potrà utilizzate lo spazio delle note del prospetto informatico per l’invio, al fine di dar conto dell’omissione di alcuni dati, motivata dal rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

Ciò premesso, si ritiene altresì che i datori di lavoro possano qualificare come riservate, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007, le informazioni rese ai rappresentanti dei lavoratori e contenute nel Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile femminile (articolo 46 del d.lgs. n. 198 del 2006).

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007, recante “Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori”1, consente, infatti, ai datori di lavoro di qualificare come riservate, nel legittimo interesse dell’impresa, le informazioni rese ai rappresentanti dei lavoratori.

Ed è senz’altro un legittimo interesse dell’impresa mantenere riservata la “politica retributiva” attuata nei confronti del proprio personale dipendente, anche soltanto per ragioni legate alla tutela della concorrenza.

Ne deriva che le imprese vincolate alla trasmissione del Rapporto periodico sulla situazione del personale alle Rsa e, in loro assenza, alle Rsu, ben possono qualificare come riservate, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 25 del 2007,le informazioni contenute nel Rapporto, con le conseguenze disciplinate nello stesso art. 5 (divieto di divulgazione ai lavoratori e ai terzi, divieto che permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del mandato di rappresentanza; eventuale responsabilità civile; possibilità di applicazione di sanzioni disciplinari).

Dunque, seppur deve ritenersi legittimo il trattamento dei dati contenuti nel Rapporto periodico, ex art. 46 del d.lgs. n. 198 del 2006, da parte delle Rsa e delle Rsu, perché previsto dall’ordinamento, ciò non significa che le stesse possano ritenersi esonerate da forme di responsabilità relative a condotte non in linea con i principi di leale collaborazione.

Da ultimo si conferma, come già precisato nella precedente informativa del 23 settembre 2022, che il nostro Sistema centrale non concorda con il contenuto della faq pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione Pari opportunità, che afferma che, in difetto di RSA o RSU presenti in azienda, il rapporto andrebbe inviato alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative. Si ritiene infatti che la faq si fonda su un improprio utilizzo dell’interpretazione analogica dell’art. 37 del d. lgs. n. 198 del 2006 che attiene alla distinta ed autonoma materia processuale.

____________________________________________________________________________________

1 Art. 5. – Informazioni riservate

1. I rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare nè ai lavoratori ne’ a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse dell’impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato, indipendentemente dal luogo in cui si trovino. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza, previa individuazione delle relative modalità di esercizio da parte del contratto collettivo. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi applicati.

2. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficolta’ al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento della impresa interessata o da arrecarle danno. I contratti collettivi determinano, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione di conciliazione.

4. Resta ferma l’applicabilità della disciplina a tutela dei dati personali, prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

SERVIZI ALLE IMPRESE:

Mariarosaria Zappile 089200842 [email protected]