CREDITO – DL Aiuti Ter: interventi in materia di garanzie SACE e Fondo di Garanzia PMI
Il Decreto legge n. 144/2022 cd. “DL Aiuti-ter”, come anticipato con new dedicate alle disposizioni generali del provvedimento, dispone, tra gli altri, alcuni interventi sul fronte della liquidità, al fine di supportare le imprese colpite dal caro bollette (articolo 3).
Al fine di contenere il costo dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per il pagamento delle bollette, il DL contiene diverse previsioni in tema di garanzie pubbliche. Si tratta nel complesso di disposizioni che, pur prevedendo la gratuità delle garanzie pubbliche, non rappresentano un effettivo rafforzamento di tali garanzie perché contengono una serie di previsioni di portata contenuta e che rischiano di rivelarsi sostanzialmente inefficaci. Inoltre, non sfruttano pienamente, come richiesto da Confindustria, le possibilità offerte dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dal conflitto russo-ucraino e dalla crisi energetica (QT).
In particolare:
per quanto riguarda le garanzie di SACE, l’articolo 3 del DL prevede, nell’ambito dello schema delineato dall’articolo 15 del DL Aiuti (garanzie a sostegno dell’accesso al credito bancario i) a favorire delle imprese di tutte le dimensioni colpite dal conflitto russo-ucraino e dalla crisi energetica; ii) con coperture comprese tra il 70% e il 90% in base alla dimensione aziendale; iii) di durata fino a 8 anni; iv) di ammontare non superiore al 15% del fatturato o al 50% dei costi energetici dell’anno precedente) la gratuità della garanzia in caso di finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per il pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (fuori da tale caso, la garanzia resta onerosa).
La gratuità è prevista a condizione che le banche applichino, sulla parte garantita del finanziamento, un tasso di interesse non superiore, al momento dell’erogazione, al rendimento dei BTP di durata media pari o superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo complessivo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e inferiore al costo che sarebbe stato richiesto in assenza della garanzia.
In proposito, va rilevato che riferire la disposizione a soli 3 mesi di bollette (non appare peraltro chiaro come vadano stimati i costi di tali bollette) e prevedere un tetto al tasso di interesse che potrebbe spiazzare l’offerta delle banche, rischia di rendere la previsione di modesta utilità se non anche inefficace.
Inoltre, va rilevato che per le grandi imprese e per importi elevati di finanziamento garantito, ipotizzando che la gratuità rappresenti un aiuto ai sensi della sezione 2.1 del QT, la misura potrebbe rivelarsi inefficace per via della capienza massima di tale sezione (500mila euro).
Il DL prevede inoltre che, per le imprese energivore come definite dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/96/CE, l’ammontare delle garanzie possa eccedere le soglie sopra indicate (15% del fatturato e 50% dei costi dell’energia dell’anno precedente) ed essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità autocertificato dalle imprese per i successivi 12 mesi, per le piccole e medie imprese, e 6 mesi per le grandi imprese; in ogni caso la garanzia non potrà eccedere i 25 milioni. Va verificato ai sensi di quale sezione del QT sarà notificata tale misura. Se fosse notificata, come sembrerebbe, ai sensi della sezione 2.4. potrebbero presentarsi alcune criticità applicative.
Infine, il DL modifica poi le condizioni di accesso alla garanzia SACE previste dall’art. 15 del DL Aiuti. In dettaglio, tra le condizioni da dimostrare ai fini dell’accesso alla garanzia viene eliminato l’esplicito riferimento alla contrazione della produzione o della domanda (resta la necessità di dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi ovvero che l’attività sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas) e viene precisato che tra le esigenze di liquidità riconducibili a tali ripercussioni negative sono comprese quelle relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell’energia;
per quanto riguarda il Fondo di Garanzia per le PMI, l’articolo 3 del DL prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito alle medesime condizioni stabilite per SACE. Valgono, al riguardo, le stesse perplessità sopra indicate.
Va inoltre segnalato che la garanzia del Fondo, che sarà concessa a tutte le imprese indipendentemente dalla loro fascia di rating, può arrivare fino all’80%, mentre sarebbe stato necessario elevarla al 90% (ed eventualmente anche fino al 100% per finanziamenti fino a 500mila euro), come consentito dal QT e previsto per SACE. Per il resto, e in particolare per quanto attiene alla durata dei finanziamenti garantiti, si ritiene che valgano le regole di funzionamento della garanzia del Fondo oggi previste sia nell’ambito del QT, che dispone una durata massima pari a 8 anni, sia nel contesto delle regole ordinarie sugli aiuti di Stato, per le quali è possibile garantire finanziamenti di durata più lunga ma entro i limiti di aiuto previsti dai regimi de minimis e in esenzione.
Inoltre, per il Fondo non è prevista una misura per le energivore analoga a quella introdotta per SACE. Si ripropone il tema, già segnalato in precedenza, di due diversi strumenti pubblici in potenziale concorrenza e con regole diverse. In proposito, si ribadisce la necessità che sia preservata l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI dopo la scadenza del QT, trattandosi di un’agevolazione particolarmente apprezzata dalle PMI come strumento di sostegno nell’accesso al credito.
Per entrambi gli strumenti resta la generale perplessità sull’impianto dell’intervento e in particolare sulla scelta di limitare la gratuità ai solo finanziamenti legati al pagamento delle bollette dell’ultimo trimestre del 2022. L’emergenza di liquidità per le imprese connessa al caro bollette è attesa di durata superiore al solo ultimo trimestre del 2022 e sarebbe stato dunque necessario, come proposto da Confindustria, prevedere la gratuità della garanzia su tutti i finanziamenti concessi entro la scadenza del QT.
Infine, va segnalato che l’efficacia delle disposizioni sopra indicate è comunque subordinata all’approvazione della Commissione europea. Il che lascia supporre che le misure entreranno effettivamente in vigore a ridosso della fine dell’anno e non vi sarà pertanto il tempo perché le stesse producano effetti concreti, a meno di una modifica dei termini previsti in coerenza con un’eventuale proroga del QT.
Il DL contiene poi alcune disposizioni di segno positivo in relazione alla misura di cui all’articolo 8, comma 3 del DL Energia-bis (n. 21/2022) che consente a SACE di concedere garanzie in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito che assicurino le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale rispetto al rischio di inadempimento delle imprese clienti (la misura si riferisce alle fatture emesse fino al 30 giugno 2023 e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022).
Il DL estende la portata della misura, prevedendo che sia rivolta a copertura degli inadempimenti di tutte le imprese clienti e non solo di quelle con fatturato inferiore a 50 milioni di euro. Dispone inoltre che la garanzia possa essere rilasciata a titolo gratuito da SACE nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della proposta di convenzione da parte di SACE, e che il costo dell’operazione garantita sia limitato al recupero dei costi e sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto senza garanzia.
Anche per l’operatività di tale misura, che è di particolare interesse per il sistema produttivo nell’attuale contesto della crisi energetica per assicurare le forniture alle imprese, occorre però attendere l’autorizzazione della Commissione europea, oltre a una convenzione quadro tra SACE e ANIA.
Infine, sempre in tema di garanzia, viene innalzata da 200 a 600 milioni la soglia minima delle garanzie offerte da SACE per i finanziamenti di progetti legati al Green new deal (ai sensi dell’art. 64 del DL n. 76/2020), equiparata o superata la quale il rilascio della garanzia stessa è subordinato alla decisione del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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