RICERCA | XIII Forum della Borsa della Ricerca. Sessione Plenaria di Apertura, 4 ottobre ore 15.00, Campus di Fisciano

Informiamo che il prossimo 4 ottobre, dalle ore 15.00, al Campus di Fisciano, si terrà la sessione di apertura del XIII forum della Borsa della Ricerca.

Il forum è l’appuntamento annuale, promosso dalla Fondazione Emblema e co-organizzato con l’Università degli Studi di Salerno, il cui format prevede due livelli di interazione: gli incontri one to one e i pitch.

La prima giornata è dedicata, appunto, alla sessione plenaria di apertura.

Durante la seconda giornata, il 5 ottobre, si tengono gli incontri one to one fra gruppi, dipartimenti o spin off e R&D manager delle aziende partecipanti, definiti pre evento dai partecipanti in autonomia. Due settimane prima dell’evento, infatti, i delegati possono accedere alla Preview, la fase on line del Forum, fare scouting tra le schede dei partecipanti e definire la propria agenda di appuntamenti in base a specifici interessi.

Il 6 ottobre, infine, è prevista si tiene la sessione di pitch, nella quale spin off e startup si alternano per presentare la propria idea d’impresa a investitori ed aziende.

Per ulteriori informazioni  https://www.borsadellaricerca.it/calendario/04-10-2022/borsa-della-ricerca-xiii-forum-salerno/

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected])




AUTOTRASPORTO | Accesso alla professione e al mercato: attestato di idoneità professionale. Esenzione

Il MIMS, con circolare del 26 settembre scorso, ha fornito ulteriori chiarimenti su quanto disposto dalla circolare del 13.05.2022 riguardante le modalità applicative dell’articolo 6, comma 3, del decreto 8 aprile  2022 (GU n. 90 del 16.04.2022) e, nello specifico sulla dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale, per un soggetto che abbia ricoperto l’incarico di gestore dei trasporti di una o più imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, sempreché abbia svolto detta attività per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.

La questione su cui è intervenuta la nuova circolare riguarda le modalità di accertamento del possesso dei requisiti suddetti e della loro veridicità, soprattutto per quel che concerne lo svolgimento dell’attività decennale.

Pertanto, per evitare ulteriori appesantimenti procedurali e sulla base di quanto previsto dal DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno inserire che tale circostanza possa essere dichiarata dal soggetto interessato, ai sensi del decreto citato, nella richiesta di ottenimento dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.

Gli enti competenti al rilascio degli attestati in dispensa dall’esame sono chiamati ad effettuare controlli, anche a campione “in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite”.

Per maggior chiarezza, pertanto, l’allegato 3 alla circolare 13.05.2022 è sostituito dal nuovo allegato alla presente circolare.

Inoltre, è stato sottolineato che il rilascio dell’attestato valido anche per il trasporto internazionale ad un soggetto già titolare di attestato per il solo trasporto nazionale, presuppone il ritiro di quest’ultimo.

 

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 Circolare MIMS 26.09.2022 – Attestati di idoneità professionale in esenzione  allegato 3




TRASPORTI ECCEZIONALI – Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità. Aggiornamenti

Sul sito del MIMS sono stati pubblicati gli allegati al Decreto 28 luglio 2022, n. 242 (GU n. 215 del 14.09.2022) riguardante le “Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità”.

Gli allegati sono reperibili ai seguenti link:

Linee Guida:

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-09/Allegato_1__LLGG_Trasporti_in_condizioni_di_eccezionalita.pdf

Disposizioni transitorie

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-09/Allegato_2__Misure_tecnico_gestionali_di_mitigazione_del_rischio.pdf

L’allegato 1, dapprima, si concentra sull’esplicitazione della normativa nazionale e della regolamentazione amministrativa, succedutasi negli anni, che hanno disciplinato i trasporti eccezionali e si sofferma, in particolare, sulle disposizioni contenute al comma 2, lett. b), dell’art. 10 del CDS relative al trasporto di determinate categorie merceologiche, eseguito con veicoli eccezionali eccedenti congiuntamente i limiti fissati dagli artt. 61 (dimensioni) e 62 (massa).

Le Linee-guida (LG) risultano applicabili anche per veicoli eccezionali e trasporti eccezionali di altre tipologie di carichi, con riferimento ai soli limiti fissati dall’art. 62 del CdS, dal momento che le modalità di verifica della compatibilità del transito in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, non dipendono dalla tipologia delle cose trasportate ma dalle masse che andranno a sollecitare le sovrastrutture e i manufatti stessi.

Le LG procedono ad un’elencazione delle tipologie di autorizzazioni, soffermandosi su quelle periodiche per le quali viene evidenziato l’obbligo di comunicazione del transito e l’individuazione delle strade o tronchi di strada per i veicoli e trasporti eccezionali per massa agli enti concedenti, salvo che per i mezzi d’opera, come per le autorizzazioni singole e multiple. Inoltre, si richiamano i suddetti enti a valutare attentamente il rilascio di tali autorizzazioni, qualora ricorra la necessità di “particolari accorgimenti tecnici o cautele” sull’infrastruttura sollecitata.

È inoltre importante che, almeno per i transiti eccedenti in massa i limiti generali di portata delle opere d’arte individuati ai fini del Catasto delle Strade, gli Enti preposti all’effettuazione della verifica di cui al par. 3.2, ove diversi dagli enti preposti al rilascio dell’autorizzazione, siano messi nelle condizioni di conoscere il numero annuo di transiti su ciascuna opera d’arte di competenza e valutare di conseguenza i riflessi delle sollecitazioni indotte sulla vita utile e sulla portata delle opere stesse.

Il provvedimento autorizzativo concesso può contenere delle prescrizioni per la tutela della circolazione stradale e del patrimonio stradale, tra cui l’indicazione di eventuali percorsi da seguire o da evitare, le modalità riguardanti la marcia, indicazioni temporali, limiti di velocità, la presenza della scorta tecnica, ecc. Gli enti concedenti possono anche revocare o sospendere l’autorizzazione quando il transito possa compromettere o risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

Nelle LG viene poi evidenziata la questione relativa alle funzioni degli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni, ovvero: le competenze di ciascun ente (funzione diretta o delegata); gli strumenti per l’esercizio della funzione (presenza o meno di elenchi delle strade); le modalità di rilascio dell’autorizzazione (cartaceo o digitale); gli aspetti gestionali, come il numero di autorizzazioni/anno; il rispetto dei tempi per l’emissione dell’autorizzazione e il personale dedicato all’attività.

Le LG sottolineano le criticità relative alla mancanza di un catasto strade e di conoscenza del territorio e alla difficoltà di scambio delle informazioni tra Regioni e Province, nonché all’impossibilità di rilasciare le autorizzazioni nei tempi previsti.

Le Linee guida, inoltre, trattano nel merito:

– le modalità di verifica della compatibilità del trasporto eccezionale con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti e delle opere d’arte;

– il metodo di verifica delle pavimentazioni stradali al passaggio di carichi eccezionali;

– i modelli di traffico;

– la definizione dei modelli di carico del singolo mezzo eccezionale;

– il monitoraggio e il controllo delle sovrastrutture, dei manufatti e delle opere d’arte interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità.

L’allegato 2, a sua volta, regolamenta le misure tecnico-gestionali “transitorie” che possono essere adottate dai soggetti che rilasciano l’autorizzazione o il nulla osta per il transito dei veicoli e trasporti eccezionali per massa nelle more dell’entrata in vigore delle linee guida, di cui all’allegato 1, previste dal comma 10-bis, dell’art. 10, del CDS. Pertanto, vi è il richiamo agli enti autorizzanti o agli enti che concedono il nulla-osta di verificare con determinate procedure la transitabilità della rete viaria, oggetto di richiesta di autorizzazione. Queste misure hanno efficacia fino a quando non vengono adottate le LG ma comunque non oltre il 30 settembre 2023. Tuttavia, proprio la disciplina transitoria ha sottoposto a verifica preventiva tutti i trasporti eccezionali oltre le 44 tonnellate, creando seri problemi alla molteplicità degli enti locali che avrebbero dovuto effettuarli su ciascun manufatto interessato dal transito.

Per tali motivi, con l’entrata in vigore delle LG lo scorso 15 settembre, con la pubblicazione del relativo DM sulla GU, si è reso necessario sospenderne l’efficacia fino al 31 dicembre 2022, introducendo l’art. 9-bis, comma 1, nella legge di conversione 142/2022 del DL 115/2022 (Aiuti-bis), “al fine di semplificare la disciplina transitoria (…) relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate”.

Tale norma, entrata in vigore il 22 settembre 2022, prevede anche, sempre fino al 31 dicembre 2022, che si continui ad applicare la disciplina sui trasporti eccezionali vigente al 9 novembre 2021 (cioè prima dell’introduzione del comma 10-bis, dell’art. 10 del CDS) e che conservano efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni già rilasciate prima della data di entrata in vigore del DM di approvazione delle Linee Guida (15 settembre 2022).

Infine, il comma 2, dell’art. 9-bis, del DL 115/2022 abroga il comma 3, dell’art. 7-bis del DL 21 ottobre 146/2021, che aveva limitato i trasporti eccezionali fino a 86 tonnellate.

In conclusione, fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile effettuare trasporti eccezionali fino a 108 tonnellate secondo la disciplina vigente al 9 novembre 2021; dal 1° gennaio 2023, le autorizzazioni fino a 86 tonnellate potranno essere concesse secondo una (nuova) disciplina transitoria semplificata di verifica (da adottare nei prossimi mesi); dopo il 30 settembre 2023, scadrà la disciplina transitoria (rivista) ed entreranno definitivamente in vigore le LG sui trasporti eccezionali.

 

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected])Allegato_1__LLGG_Trasporti_in_condizioni_di_eccezionalita Allegato_2__Misure_tecnico_gestionali_di_mitigazione_del_rischio art. 9-bis DL 115_2022 convertito in L. 142_2022DM MIMS 28.07.22-Trasporti eccezionali _Linee Guida




LAVORO | Rapporto biennale situazione del personale – art. 46 del d.lgs. 198/2006 – differimento del termine di trasmissione al 14 ottobre 2022

Facciamo seguito alla nostra informativa del 23 settembre scorso per informarVi che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale un comunicato con cui si dà notizia del differimento – per difficoltà dovute a rallentamenti del sistema – del termine di trasmissione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile femminile dal 30 settembre 2022 al 14 ottobre 2022.




Lavoro agile unilaterale: ripristino portale del Ministero

Come comunicatoVi lo scorso 23 settembre, nel percorso di conversione in legge del DL Aiuti-bis è stato tra l’altro prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall’art. 10, comma 2-bis, del DL n. 24/2022 relativo alla disposizione dell’art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, secondo il quale i datori di lavoro del settore privato comunichino al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile e che questa modalità di lavoro possa essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato e senza necessità di accordo.

Ricordiamo che l’applicabilità della procedura semplificata descritta dall’art. 90 del D.L. n. 34/2020 era stata prorogata anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza e, da ultimo, il D.L. n 24/2022 ne aveva disposto la efficacia fino al 31 agosto 2022.

A seguito dell’intervenuta modifica normativa sul portale del Ministero del Lavoro non risultava però più attiva la sezione che permetteva di caricare le comunicazioni massive dei nominativi dei lavoratori ma, soltanto, la nuova interfaccia destinata solo al lavoro agile attivato sulla base dell’accordo individuale.

Vista la “proroga” del lavoro agile unilaterale al 31 dicembre, il nostro Sistema centrale è intervenuto nei confronti del Ministero per il ripristino della relativa interfaccia.

Vi confermiamo pertanto che il sistema informatico è stato ripristinato ed è, quindi, possibile accedere alla sezione relativa al lavoro agile unilaterale.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




CREDITO | Semplificazioni per la quotazione delle imprese

Sono state di recente introdotte da Consob e Borsa Italiana alcune semplificazioni in tema di processo di quotazione, al fine di favorire l’accesso ai mercati dei capitali da parte delle imprese.

Tali semplificazioni si inseriscono nel contesto del dibattito europeo in merito alle misure per rendere più accessibili i mercati dei capitali, alimentato in particolare dal c.d. “Listing Act”, e attuano alcune delle proposte contenute nel Libro Verde del MEF “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”.

Di seguito una sintesi delle principali misure.

Per quanto riguarda Consob, con la delibera del 28 luglio 2022 (allegata), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto 2022, sono state introdotte alcune modifiche, già operative, al Regolamento Emittenti con semplificazioni in tema di prospetti, relative a:

  • la possibilità di redigere il prospetto in inglese;
  • l’allineamento dei termini di approvazione del prospetto alla legislazione europea;
  • il prefiling, il cui ambito di applicazione viene meglio definito e ricondotto a questioni di particolare rilevanza.

Le modifiche recepiscono in parte le proposte avanzate da Confindustria, in risposta alla consultazione Consob svoltasi nel periodo dicembre 2021 – febbraio 2022. La risposta di Confindustria alla consultazione è disponibile sul sito della Consob.

Per quanto riguarda Borsa Italiana, sono previste alcune modifiche al Regolamento dei mercati e alle relative Istruzioni (allegate), che entreranno in vigore dal prossimo 3 ottobre e relative a:

  • gli obblighi di documentazione per le società quotande. In particolare, tra le altre semplificazioni, è prevista l’eliminazione dell’obbligo di depositare il piano industriale consolidato dell’esercizio in corso e dei due esercizi seguenti. Tale documento deve comunque essere fornito allo Sponsor, rinominato come “Listing agent”, ai fini delle proprie valutazioni nel procedimento di ammissione;
  • la competenza di Borsa Italiana in tema di ammissione alla quotazione. In proposito, per effetto del suddetto ridimensionamento della rilevanza del piano industriale nella procedura di ammissione, è prevista una revisione dei criteri di rigetto della domanda di ammissione alla quotazione da parte di Borsa Italiana;
  • il ruolo e le responsabilità del Listing agent, che nel nuovo assetto regolamentare sarà il riferimento per le interlocuzioni con Borsa Italiana nell’ambito della procedura di ammissione alla quotazione.
  • Delibera Consob – Modifica Regolamento Emittenti
  • Avviso su modifiche a Regolamento di Borsa Italiana



INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE – Pubblicazione nuovi provvedimenti in Gazzetta Ufficiale dell’UE

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE sono notificati nuovi avvisi e provvedimenti riguardanti i seguenti casi:

  • Cavi d’acciaio – Cina: pubblicato il Reg. UE 2022/1624 recante modifica delle disposizioni riferite ad alcune aziende esportatrici coreane, precedentemente esentate dalle misure anti-elusione, che hanno esteso, a seguito di riesame nel 2018, il dazio applicato all’import dalla Cina ai cavi spediti da Marocco e Corea, anche se non dichiarati originari di tali Paesi. Per maggiori dettagli:

OJ L 244/8 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1624&from=EN

Caso R750 – https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2544




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