INTERNAZIONALIZZAZIONE | FORMAZIONE IN CAMPO DOGANALE E DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE – Nuovo progetto Confindustria-Ice “La doppia elica del commercio internazionale: dogana e mercati”– SAVE THE DATE

Confindustria e ICE stanno avviando un nuovo progetto dedicato alla formazione tecnico-specialistica nel campo del commercio internazionale e delle dogane che fa seguito alle iniziative degli anni precedenti, proponendosi come una continuazione de “La doppia elica del commercio internazionale: dogana e mercati” (il progetto realizzato tra luglio e settembre 2021).

Il nuovo ciclo di incontri punta ad approfondire i temi doganali legati alla compliance aziendale, la cui strategicità è emersa con chiarezza nella situazione di crisi derivante dal conflitto russo-ucraino ma che – anche al di là delle misure restrittive in atto – resta fondamentale per le aziende che operano nei mercati internazionali a cui è richiesta un’attenzione sempre maggiore all’export control.

 

Il progetto formativo si articolerà in 4 appuntamenti – esclusivamente in modalità online – della durata di mezza giornata, suddivisi in 2 moduli ciascuno, da realizzarsi tra ottobre e dicembre 2022.

Le date individuate per i 4 seminari tecnici sono le seguenti:

  • 25 ottobre
  •   8 novembre
  • 22 novembre
  •   6 dicembre

In allegato la griglia con i temi che verranno trattati in ciascuno degli appuntamenti, la cui docenza è affidata agli specialisti della materia intervenuti nei precedenti cicli formativi, componenti del Gruppo di Lavoro “Dogane e Commercio Internazionale” di Confindustria.

E’ prevista, inoltre, la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di ospiti esterni.

Nell’attesa di inviare i dettagli sulle modalità di partecipazione e iscrizione, invitiamo quanti interessati a darcene evidenza (MonicaDeCarluccio [email protected]), al fine di redigere già un elenco di pre-adesioni.

Calendario_formazione_Confindustria_ICE_2022




CREDITO | Fondo di Garanzia per le PMI: Sezione Speciale Turismo operativa dal 10 ottobre 2022

Informiamo che dal prossimo 10 ottobre, sarà operativa la “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI, istituita ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 152/2021 (cd. “DL Recovery”), così come convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233, di cui abbiamo dato notizia con nostre precedenti comunicazioni (disponibili, per la consultazione, sul sito www.confindustria.sa.it area CREDITO).

La Sezione è stata costituita in attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI, Misura M1C3, investimento 4.2.4) del PNRR ed è finalizzata alla concessione di garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie, che svolgono una delle attività comprese nell’elenco di codici Ateco pubblicato nell’Accordo per l’adozione della politica di investimento e che:

  1. intendono avviare un’attività turistica per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, che siano conformi al principio del “do not significant harm” così come definito negli orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C58/01) e negli orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEu (2021/C280/01);
  2. assicurano la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Alle garanzie, rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti, sono applicate alcune deroghe rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo.

In particolare, le garanzie sono concesse:

  1. a titolo gratuito;
  2. per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro;
  3. a imprese con un numero di dipendenti fino a 499;
  4. con percentuali di copertura massime pari al 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all’80% (90% per la riassicurazione);
  5. su operazioni di rinegoziazione o consolidamento sulla stessa banca (o sullo stesso gruppo bancario) non già garantite dal Fondo, a condizione che: i) sia erogato un credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento; ii) il rilascio della garanzia è idoneo a determinare un minor costo o una maggiore durata del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento;
  6. senza applicazione del modello di valutazione del Fondo;
  7. a imprese che hanno nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute/sconfinanti;
  8. senza applicazione della commissione dovuta per mancato perfezionamento dell’operazione;
  9. con la possibilità, per le operazioni di investimento immobiliare, di cumulare con altre garanzie acquisite sui finanziamenti;
  10. sulle operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia.

Maggiori dettagli sono pubblicati nella Circolare n. 7/2022 del Fondo di Garanzia per le PMI.

Inoltre, al link www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo sono disponibili ulteriori informazioni e la documentazione di riferimento.




LAVORO | Decreto trasparenza: obblighi informativi – facsimile

Come noto, il D.Lgs. n.104/2022 (c.d. Decreto trasparenza), entrato in vigore lo scorso 13 agosto, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, introduce nuovi obblighi informativi al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro. (cfr. nostre informative del , 3, 25 agosto e 23 settembre 2022).

Il provvedimento si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato (determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione), anche già in essere, e, per quanto compatibili, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali.

Sono esclusi i lavoratori autonomi, gli agenti e rappresentanti di commercio e coloro che abbiano rapporti di durata molto breve pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali in 4 settimane consecutive.

Per effetto di detto decreto il datore di lavoro deve fornire per iscritto al lavoratore, in formato cartaceo o elettronico, all’atto dell’assunzione e prima che inizi l’esecuzione della prestazione e, comunque, entro i 7 giorni successivi, tutta una serie di informazioni.

Una parte di queste informazioni per la loro natura devono essere inserite nel contratto di lavoro, ed esse sono;

  • identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori di cui al contratto di rete;
  • luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
  • sede o domicilio del datore di lavoro;
  • inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  • data di inizio del rapporto di lavoro;
  • tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
  • nel caso di lavoratori dipendenti   da   agenzia   di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
  • durata del periodo di prova, se previsto;
  • importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • programmazione dell’orario normale di lavoro;
  • se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
  1. la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
  2. le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  3. il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
  • contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto.

Vi è poi un’altra serie di informazioni che si ritiene preferibile fornire in apposita ed autonoma informativa. A tal proposito trasmettiamo in allegato una bozza di informativa ex d. lgs n. 104/2022, elaborata dal nostro Sistema centrale, che riporta gli estremi della legge che disciplina ciascun istituto citato, restando così da indicare per ciascuno di esso la normativa contrattuale di riferimento (ovvero l’articolo del relativo contratto collettivo).

 

Si ritiene infatti che indicando al lavoratore gli estremi della legge che disciplina l’istituto citato, egli sia messo in grado, collegandosi a Normattiva o consultando i siti specializzati, di conoscere la disciplina di dettaglio.

All.to

Fac simile allegato contratto individuale




LAVORO | Fondo di integrazione salariale (FIS): criteri di esame delle domande di accesso per le causali straordinarie: circolare INPS n. 109/2022

Come noto, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ad opera della legge di Bilancio 2022, come integrata dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono state, tra l’altro, oggetto di modifica sia la disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) sia quella in materia di integrazione salariale straordinaria.

In merito al Fondo di integrazione salariale (FIS), si ricorda che la legge di Bilancio 2022 ha modificato anche la tipologia e la durata della prestazione assicurata dallo stesso per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. Infatti, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie; per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie, essendo stati i medesimi datori di lavoro attratti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale straordinaria. Pertanto, per attivare l’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie questi ultimi datori di lavoro dovranno presentare la domanda e la relativa documentazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Con riguardo alla cassa integrazione straordinaria (CIGS) e, in particolare, alle relative causali di intervento di riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, l’articolo 1, comma 199, della legge di Bilancio 2022 – modificando e integrando l’articolo 21 del D.lgs n. 148/2015 – ha ampliato la causale di riorganizzazione aziendale ricomprendendovi anche i casi in cui i datori di lavoro vi ricorrano “per realizzare processi di transizione”, da individuare e regolare con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

In attuazione di detta previsione normativa, nonché in considerazione della necessità di adottare specifici criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie garantire dal FIS, è stato adottato il D.M. 25 febbraio 2022, n. 33 (Allegato n. 1), di modifica del D.M. n. 94033/2016.

L’articolo 2 del menzionato D.M. 33/2022 ha affidato all’INPS – in qualità di soggetto preposto ad autorizzare le prestazioni di assegno di integrazione salariale – le attività di ricezione e successiva valutazione degli elementi necessari ai fini dell’ammissione delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie.

I suddetti elementi, comprensivi dei relativi dati di natura economica e organizzativa, devono essere contenuti in una relazione unica che i datori di lavoro sono tenuti a rendere all’Istituto – in modalità semplificata – ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale, devono essere rispettati, a prescindere dalla tipologia di causale invocata (ordinaria o straordinaria), gli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015.

Pertanto, con la circolare n.109/2022, in allegato, l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le novità introdotte dal menzionato D.M. n. 33/2022, con particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie.

Inoltre, in allegato alla suddetta circolare, l’Istituto rende disponibili i modelli standard che i datori di lavoro dovranno utilizzare per la redazione della relazione tecnica (Allegati da n. 2 a n. 4).

All.ti

Circolare_numero_109_del_05-10-2022_Allegato_n_1 (2) Circolare_numero_109_del_05-10-2022_Allegato_n_2 Circolare_numero_109_del_05-10-2022_Allegato_n_3 Circolare_numero_109_del_05-10-2022_Allegato_n_4 Circolare_numero_109_del_05-10-2022_Allegato_n_5 CircolareINPS_109




AGEVOLAZIONI | Circolare Agenzia delle n. 33/E del 6 ottobre 2022: chiarimenti cessione bonus edilizi e istruzioni casi ritardi o errori comunicazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 6 ottobre u.s. la circolare n. 33/E, che fornisce nuovi e attesi chiarimenti in materia di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi, dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).

In particolare, il provvedimento fornisce chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, nonché specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. Inoltre, la circolare contiene istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

I chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario – Il documento fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.

Cessione dei crediti ai “correntisti” – La circolare commenta le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione – Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

Come rimediare in caso di errori nella comunicazione – La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata.

 Annullamento Cessione crediti

Circolare n. 33 del 6 ottobre 2022




Ambiente | FRANCIA: webinar normativa imballaggi del 27 Settembre 2022: ink registrazione e documentazione

Con riferimento al webinar dedicato alla normativa francese in tema di imballaggi e smaltimento, tenutosi lo scorso 27 settembre, informiamo che, per gli utenti già in possesso di un account sulla piattaforma GO! – è possibile visualizzare la registrazione video, cliccando sul link  https://go.confindustria.it/webinar-francia-nuovi-obblighi-imballaggi-e-smaltimento, effettuando il login al proprio profilo, e cliccando poi sulla voce del menù (in alto a sinistra) “Download”.

La documentazione relativa al webinar, di seguito riportata è allegata

  • la presentazione di ICE Agenzia di Parigi con un quadro generale sulla normativa, adempimenti e ambiti;
  • una scheda ICE relativa alla responsabilità estesa del produttore, con accorgimenti e istruzioni pratiche;
  • l’elenco ufficiale degli Eco-organismi francesi per tipologia di prodotto/filiera;
  • la presentazione di CITEO;
  • il video integrale del webinar

citeo_presentation-27-09-2022

eco-organismes-filieres-rep-mai-2022

ice-parigi_f-taddei-27092022-ppt

scheda-francia-rep_ice-ott-2022




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